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12.3642 · Mozione · 2012-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di regolamentare d'ora in poi l'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica al momento della firma degli accordi commerciali ed economici bilaterali e di quelli di libero scambio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la Svizzera la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti è sempre stata una questione importante. Nel quadro dei negoziati di libero scambio essa s'impegna, insieme ai partner contrattuali, per ottenere una protezione delle indicazioni geografiche più restrittiva di quella prevista dall'Accordo TRIPS dell'OMC (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio). Inoltre, affinché i negoziati siano proficui, il Consiglio federale tiene conto delle esigenze specifiche dei partner.

I negoziati riguardano anche la protezione di semplici indicazioni di provenienza quali lo stemma svizzero, la bandiera svizzera e il nome "Svizzera". Il progetto Swissness, attualmente in discussione alle Camere federali, intende proteggere concretamente e con coerenza le indicazioni geografiche in Svizzera, con uno sguardo all'applicazione del diritto negli altri Paesi. Il Consiglio federale condivide l'orientamento della mozione.

Tuttavia, così com'è formulata, essa anticipa l'esito dei negoziati, benché sia normale che le trattative contrattuali si focalizzino su un risultato. Fino a che punto è possibile proteggere le indicazioni geografiche negli accordi di libero scambio e negli altri accordi, infine, dipende dall'esito globale delle trattative contrattuali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.