Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un'ordinanza distinta o integrarle rapidamente mediante revisione dell'ordinanza sui fondi propri
12.3656 · Mozione · 2012-08-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche di categoria 2, 3, 4 e 5 (secondo la definizione della FINMA) in un'ordinanza distinta. A titolo di alternativa sarebbe ipotizzabile l'integrazione della regolamentazione entro tempi brevi mediante revisione dell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP).
Al riguardo occorre garantire che le esigenze in materia di fondi propri per le banche "too big to fail" (TBTF) e le altre banche siano proporzionali e non generino una distorsione della concorrenza, a prescindere dal modello di calcolo scelto. Le esigenze di base e l'ammortizzatore in materia di fondi propri delle banche che non sono di rilevanza sistemica devono orientarsi alle proposte della commissione di esperti "too big to fail" e alla decisione del Parlamento del 30 settembre 2011 relativa al progetto TBTF. In tale occasione sia il Parlamento che la commissione di esperti si sono espressi chiaramente a favore di una limitazione massima del 13 per cento dell'esigenza in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistematica.
Una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Maire Jacques-André, Marra, Pardini) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le esigenze in materia di fondi propri valide per tutte le banche e disciplinate nell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP), dal 1° gennaio 2013 seguiranno le prescrizioni di Basilea III. Esse comprendono:
- fondi propri pari almeno all'8 per cento delle posizioni ponderate, di cui il 4,5 per cento deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria (art. 42 cpv. 1 OFoP);
- un cuscinetto di fondi propri del 2,5 per cento sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria (art. 43 cpv. 1 OFoP);
- fondi propri supplementari che la FINMA può esigere se i fondi propri minimi e l'ammortizzatore non tengono adeguatamente conto dei rischi di una banca (art. 45 OFoP, cosiddetto pilastro 2).
Tutte le banche devono pertanto detenere fondi propri di almeno il 10,5 per cento delle posizioni ponderate, di cui il 7 per cento sotto forma di capitale proprio di qualità primaria.
Per le esigenze del pilastro 2 la FINMA ha suddiviso le banche in categorie di rischio e ha stabilito in una circolare i fondi propri supplementari necessari per ogni categoria. Nella categoria 2 (in cui rientrano attualmente la maggiore banca cantonale e la banca Raiffeisen) le esigenze in materia di fondi propri vanno dal 13,6 al 14,4 per cento. Per la categoria 1, ossia quella delle banche di rilevanza sistemica, nell'attuale edizione della circolare la FINMA non menziona ancora esigenze concrete, che tuttavia in conformità al sistema devono essere più elevate. In sostanza va osservato che, anche solo in virtù delle disposizioni generali dell'OFoP, le esigenze previste per le banche di rilevanza sistemica verranno disciplinate in modo distinto rispetto a quelle riguardanti le altre banche.
Parallelamente alle esigenze di Basilea III, le banche di rilevanza sistemica devono inoltre soddisfare le esigenze particolari del titolo quinto dell'OFoP, che prevedono esigenze in materia di fondi propri consistenti in un'esigenza di base, un cuscinetto di fondi propri e una componente progressiva che va dal 14 fino al 19 per cento (cfr. art. 128-131 OFoP). Anche in questo caso, da un punto di vista logico le esigenze poste alle banche di rilevanza sistemica vengono distinte rispetto a quelle di una banca della categoria 2 secondo Basilea III. Affinché una banca di rilevanza sistemica debba rispettare solo esigenze pari al 14 per cento, la FINMA dovrebbe concederle l'intera agevolazione del 5 per cento prevista per la componente progressiva, eventualità che alla luce delle rigide condizioni poste dall'articolo 131 capoverso 3 OFoP e dagli articoli 22a e 22b OBCR può essere esclusa. In caso di un'agevolazione integrale si porrebbe del resto la questione a sapere se la banca interessata possa ancora essere considerata una banca di rilevanza sistemica.
Occorre infine osservare che le banche di rilevanza sistemica rispetto alle altre banche devono adempiere esigenze più elevate in materia di fondi propri non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo. Per i fondi propri di base di qualità primaria, la cui qualità è la più alta possibile, le esigenze poste agli istituti della categoria 2 ammontano al 9,2 per cento delle posizioni ponderate e quelle poste agli istituti della categoria 3 all'8,5 per cento, situandosi quindi chiaramente al di sotto dei valori richiesti agli istituti di rilevanza sistemica pari al 10-13 per cento (cfr. art. 128 e 129 OFoP).
Riassumendo si può dichiarare che l'impostazione della regolamentazione prevista per le banche di rilevanza sistemica esclude che nella pratica vengano applicate esigenze più elevate in materia di fondi propri alle banche che non sono di rilevanza sistemica. Non vi è pertanto alcun motivo di inserire nuove regole nella OFoP.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.