12.3683 · Mozione · 2012-09-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Al fine di garantire il rispetto delle nostre leggi da parte degli itineranti che transitano nel nostro Paese, il Consiglio federale è incaricato di:
1. rafforzare la proprietà privata, che non deve essere recintata per essere rispettata;
2. sviluppare una procedura giudiziaria semplificata e accelerata per le persone senza domicilio in Svizzera;
3. nell'ambito di tali procedure, la giustizia e la polizia devono poter sequestrare, quale garanzia, i veicoli e le roulotte dei gitani sin dall'inizio della procedura;
4. sviluppare qualsiasi altra misura per porre fine ai soprusi commessi ogni anno da queste comunità in transito.
Begründung
L'estate 2012 è stata caratterizzata, come ogni anno, da vari problemi con gli itineranti in transito attraverso la Svizzera. Numerosi comuni svizzeri si sono trovati a far fronte a occupazioni illegali di terreni, poi lasciati pieni di escrementi e di rifiuti, a minacce proferite nei confronti della popolazione locale, all'insicurezza suscitata dalla presenza di tali persone in una regione, ecc.
Se si tratta di rispettare il modo di vita di ciascuno, il rispetto non deve essere a senso unico e queste comunità devono, come la nostra popolazione, rispettare le nostre leggi. Si constata tuttavia che talune comunità di itineranti non riescono o non vogliono osservare la nostra legislazione. La popolazione dei comuni frequentati da questi gitani irrispettosi è la prima a patirne le conseguenze. Questo fenomeno dura da troppo tempo e la gente ne ha ormai abbastanza.
Consapevoli del fatto che il problema non può essere risolto soltanto con la repressione, cantoni e comuni devono contribuire a gestire la questione (posti di sosta, contatti con le comunità itineranti, ecc.). Ciononostante i problemi rimangono. O peggio, i comuni che si sforzano di offrire posti di sosta ai gitani si vedono penalizzati, in quanto si ritrovano costantemente a vivere in un clima di insicurezza.
Infine, si constata anche che tale problema supera di gran lunga il quadro e le competenze dei comuni, talvolta persino dei cantoni. Il Consiglio federale deve pertanto adottare provvedimenti tesi a garantire la sicurezza degli abitanti del nostro Paese nonché il rispetto rigoroso della proprietà privata. Alcune comunità itineranti che transitano nel nostro Paese capiscono soltanto la severità. Non tardiamo a reagire. Gli altri gruppi di gitani ne risulteranno maggiormente rispettati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito del suo terzo rapporto del gennaio 2012 sull'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali, il Consiglio federale ha rammentato che la sensibilizzazione del pubblico, la predisposizione adeguata del territorio e la creazione di aree di sosta costituivano in particolare presupposti indispensabili a garantire una buona convivenza tra gli itineranti - che formano un mosaico di gruppi diversi - e i residenti. In quest'ottica, a ottobre 2012 i membri della Conferenza dei governi cantonali dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia della Svizzera romanda hanno deciso di creare almeno un posto di accoglienza per cantone, di elaborare basi legali migliori che consentano di intervenire più efficacemente in caso di violazione della legge e di armonizzare le legislazioni cantonali al fine di attuare una politica di accoglienza comune.
1. Il legislatore federale è, a giusto titolo, partito dall'assunto che una sanzione per violazione di domicilio è giustificata soltanto se l'autore è penetrato consapevolmente e volontariamente in un'area protetta, contro la volontà del proprietario. Ha pertanto limitato volutamente la protezione del domicilio a spazi, corti o giardini cintati e attigui ad una casa (art. 186 del Codice penale). Le aree discoste, quali i prati cintati o i pascoli lontani da una casa, non sono pertanto contemplate. Per contro, se l'autore causa danni o si rifiuta di lasciare un'area nonostante l'ingiunzione di un'autorità, sono ipotizzabili sanzioni in base agli articoli 144 del Codice penale (danneggiamento) o 292 del Codice penale (disobbedienza a decisioni dell'autorità). Il Codice civile contiene peraltro disposizioni tese a proteggere la proprietà e il possesso contro qualsiasi usurpazione (in particolare art. 641 e 927 segg. del Codice civile). La proprietà privata è quindi tutelata a sufficienza.
2. Nella risposta alla mozione 12.3018, "Lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive", il Consiglio federale ha spiegato che alcuni cantoni avevano già attuato procedure accelerate in base al Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) e che la rapidità di giudizio non dipendeva da nuove disposizioni legali, bensì dalle risorse che la collettività pubblica mette a disposizione delle sue autorità penali. Inoltre, nell'ambito del perseguimento penale alla Confederazione sono posti limiti chiari per quanto riguarda l'emanazione di disposizioni organizzative nei confronti dei cantoni. Per quanto concerne gli itineranti, occorre aggiungere che se constata infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01), la polizia può infliggere di sua iniziativa multe disciplinari.
3. Il sequestro di oggetti costituisce una restrizione importante della libertà personale e della garanzia della proprietà e può essere attuato soltanto nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Nel diritto penale, il giudice può ordinare la confisca di oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 del Codice penale). Il diritto procedurale prevede la possibilità di sequestrare oggetti, in particolare per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie o le multe (art. 263 segg. CPP). Tuttavia, dal momento che le roulotte rappresentano l'abitazione degli itineranti, è lecito dubitare che possano essere sequestrate senza violare il principio di proporzionalità.
4. Le misure previste per porre fine alle difficoltà che possono essere causate da determinati itineranti provenienti da altri Paesi nonché i limiti di competenza della Confederazione in tale ambito sono illustrati nel rapporto del Consiglio federale menzionato in sede introduttiva.
In conclusione, il Consiglio federale non ritiene necessario legiferare, a livello federale, in materia penale, civile o amministrativa. Anche se possono sorgere difficoltà quanto all'applicazione delle pertinenti disposizioni legali, ciò non deve indurre ad adottare norme supplementari che non contribuirebbero a migliorare la situazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.