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12.3685 · Interpellanza · 2012-09-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In riferimento al settore dei medicamenti veterinari, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. È disposto a prendere misure per ridurre i costi sostenuti dagli allevatori di bestiame per i medicamenti veterinari? Se sì, quali? Se no, per quali ragioni?

2. Sarebbe disposto a recepire la legislazione prevalente in seno all'Unione europea e ad autorizzare quindi automaticamente i medicamenti autorizzati nell'UE?

3. È possibile per il nostro Paese riconoscere le specialità veterinarie omologate nell'Unione europea, a condizione che siano distribuite dai canali ufficiali del settore?

Begründung

Le aziende agricole sono esposte a forti pressioni economiche. Tanto sul piano interno con la pressione sui prezzi da parte degli acquirenti, quanto a livello internazionale attraverso i negoziati di libero scambio, come quelli in corso con l'Unione europea e la Cina. Per gli allevatori di bestiame, i costi dei medicamenti veterinari rappresentano una parte non indifferente dei costi complessivi. La cifra d'affari dei medicamenti veterinari è stimata a circa 50 milioni di franchi.

Contrariamente ai farmaci destinati alla medicina umana, i medicamenti veterinari non conoscono prezzi amministrati. Ciononostante, i medicamenti veterinari, anche se confezionati al di fuori dei nostri confini, non sono esposti alla concorrenza internazionale e le importazioni parallele restano proibite. Questa posizione di monopolio contribuisce a fare del nostro Paese una sorta di isola dai prezzi elevati provocando al contempo il rincaro dei costi di produzione degli allevatori di bestiame.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della pressione economica cui sono esposte le aziende agricole svizzere. Sostiene pertanto tutti gli sforzi volti a migliorare le condizioni quadro vigenti, che hanno ripercussioni sia sui ricavi sia sui costi totali di produzione, incidendo in tal modo sulla redditività dell'attività agricola.

1. I costi per le visite veterinarie, compresi i medicamenti destinati alle aziende di animali da reddito, costituiscono circa il 2 per cento dei costi totali d'esercizio (rapporto di base del 2011 a cura di Agroscope). Il Consiglio federale ritiene pertanto che le misure volte ad abbassare i prezzi dei medicamenti per uso veterinario in Svizzera, come proposto nell'interpellanza, distendano solo limitatamente la situazione economica delle aziende agricole. Sussiste tuttavia un interesse economico a garantire una concorrenza dei prezzi ottimale, obiettivo che il Consiglio federale intende raggiungere avvalendosi degli strumenti disponibili della politica di concorrenza, quali "l'imposizione del diritto dei cartelli" e la "sorveglianza dei prezzi".

In merito all'importo dei prezzi dei medicamenti per uso veterinario, il Consiglio federale ha già espresso la propria posizione nelle sue risposte all'interpellanza Gschwind 12.3226, "I costi eccessivi della medicina veterinaria", e al postulato Gschwind 12.3568, "Lotta contro i prezzi eccessivi dei medicinali veterinari". Esso rimanda, da un lato, al confronto attuale dei prezzi praticati all'estero effettuato dalla Sorveglianza dei prezzi sui medicinali che generano un fatturato rilevante. Dall'altro, invece, richiama l'attenzione sulla misura adottata nel 2004 dalla Commissione della concorrenza tesa a obbligare i fabbricanti e grossisti a rifornire di medicamenti per uso veterinario non solo gli studi veterinari, ma anche le farmacie pubbliche. La Commissione della concorrenza osserva questi mercati e adotta provvedimenti in caso di violazione del diritto dei cartelli.

Finché non saranno disponibili nuove informazioni, il Consiglio federale non vede la necessità di porre in discussione l'efficacia della concorrenza dei prezzi dei medicamenti per uso veterinario né tantomeno di intervenire a tal merito.

2./3. Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la Svizzera ha un grande interesse a che il sistema di accesso al mercato dei medicamenti per uso veterinario e di sorveglianza dello stesso sia indipendente, competente ed efficace. A tutela della salute degli animali e degli uomini, questo sistema deve essere concepito in modo tale da garantire un impiego corretto e trasparente dei medicamenti per uso veterinario, senza possibilmente comportare ostacoli al commercio.

Il Consiglio federale è dell'avviso che la proposta di un riconoscimento automatico delle omologazioni da parte degli Stati membri dell'Unione europea non tenga conto di considerazioni fondamentali in materia di politica sanitaria. Questa proposta, infatti, interessa unicamente i costi di acquisto dei mezzi di produzione, che rappresentano meno del 2 per cento dei costi totali di esercizio.

Al fine di garantire in Svizzera la sicurezza delle cure degli animali malati e la sicurezza delle derrate alimentari, si rende necessaria una gamma sufficientemente ampia di medicamenti omologati per uso veterinario. L'omologazione consente in particolar modo di immettere sul mercato medicamenti sicuri, efficaci e di qualità elevata nonché di esaminare l'informazione professionale e quella destinata all'utente. Tale procedura garantisce altresì che l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) disponga delle informazioni necessarie per sorvegliare efficacemente il mercato.

Laddove opportuno, la legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS: 812.21) prevede anche una semplificazione delle procedure di omologazione. In tale ambito, Swissmedic prende già ora in considerazione le decisioni adottate da autorità straniere con un sistema di omologazione equivalente (art. 13, LATer).

Per contro, il riconoscimento automatico delle omologazioni da parte degli Stati membri dell'Unione europea sottovaluta diversi ostacoli. In primo luogo, non esiste un mercato interno dell'UE per i medicamenti per uso veterinario, per cui l'importazione tra gli Stati membri è soggetta a severe limitazioni. In secondo luogo, anche l'UE autorizza l'importazione di derrate alimentari di origine animale provenienti dalla Svizzera a condizione che quest'ultima disponga di un sistema adeguato di omologazione e sorveglianza del mercato dei medicamenti per uso veterinario. Questa situazione non deve essere compromessa. In terzo luogo, considerate le resistenze agli antibiotici o la sicurezza delle derrate alimentari, è per esempio impensabile l'utilizzo di medicamenti per uso veterinario le cui informazioni per l'utente (dosaggio, termini d'attesa ecc.) non riflettano l'attuale stato della scienza e della tecnica o siano disponibili soltanto in lingua straniera.

Come già esposto nella sua risposta all'interpellanza Gschwind 12.3226, "I costi eccessivi della medicina veterinaria", il Consiglio federale si pone in modo critico nei confronti di un'importazione incontrollata di medicamenti per uso veterinario non omologati in Svizzera. Per i motivi summenzionati e ai fini della sicurezza di approvvigionamento e delle cure, critica altresì l'adozione di omologazioni europee senza sottoporle a verifica. Ritiene inoltre che sarebbe messa a rischio anche la capacità di esportazione di derrate alimentari svizzere di origine animale.

A fronte di queste riflessioni, non è importante che i medicamenti per uso veterinario siano dispensati dagli studi veterinari o dalle farmacie pubbliche, bensì che essi siano impiegati in modo corretto. Il Consiglio federale è dell'avviso che occorra intervenire in tale ambito: nel quadro della prossima revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti veterinari saranno sottoposte a esame le condizioni quadro attualmente vigenti al fine di ottimizzarle.

Risposta del Consiglio federale.