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12.3687 · Interpellanza · 2012-09-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale (FF 1997 I 1, 163, 272), la Costituzione federlale svizzera garantisce un ordinamento economico per principio libero da interventi statali. Questo significa che lo Stato non può fare concorrenza all'economia in assenza di ragioni d'interesse pubblico e di basi legali che giustifichino il suo intervento. Deve rispettare la libertà economica e contrattuale e la libera concorrenza, nonché provvedere attivamente alla loro osservanza. Dopo un intenso dibattito, il Parlamento federale è giunto alla conclusione che i giudici non devono essere giudici costituzionali (dibattito sulla Costituzione 190).

In tre recenti sentenze, il Tribunale federale ha espresso il parere secondo cui l'attività imprenditoriale dello Stato è conforme a una prassi costituzionale sperimentata (cfr. le sentenze relative ai monopoli nell'assicurazione di cose nei cantoni di Glarona e Berna e la sentenza Switchplus). Considerata questa tradizione giuridica, se non si vuole che i monopoli statali intervengano in settori dell'economia privata, il legislatore deve vietarlo esplicitamente. Il Tribunale federale si è addirittura pronunciato espressamente a favore della "concorrenza dei sistemi (tra imprese statali e private)", dalla quale si auspica un "effetto disciplinante". È compito dell'autorità della concorrenza garantire una concorrenza corretta.

In tal modo il Tribunale federale agisce nell'ambito della politica economica e dell'elaborazione del diritto, crea uno squilibrio tra Stato ed economia privata, definisce le competenze e si proclama Tribunale costituzionale.

1. Qual è l'opinione del Consiglio federale in relazione alla prassi giudiziaria esistente che, con l'estensione del settore di attività delle aziende monopoliste statali, permette loro di fare concorrenza alle imprese private?

2. Con quali misure legislative il Consiglio federale intende assicurare il mantenimento della libertà economica fondata sulla libera concorrenza?

3. Tali sentenze hanno un effetto sulla revisione in corso della legislazione in materia di cartelli?

4. In che modo dev'essere strutturata la collaborazione tra le autorità, la sorveglianza (FINMA) e la Commissione della concorrenza al fine di garantire la libera concorrenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come l'autore stesso dell'interpellanza sottolinea, l'intervento delle imprese statali sui mercati concorrenziali è subordinato all'esigenza di un interesse pubblico e di una base legale sufficienti. Il Tribunale federale è stato criticato per il fatto di aver fissato a un livello basso la soglia dell'interesse pubblico nelle sentenze summenzionate. In tal modo esso ha tuttavia potuto evitare di sottrarre la base costituzionale a un certo numero di attività economiche delle imprese pubbliche. Se fosse intervenuto in questo ambito, esso sarebbe stato criticato per un intervento ingiustificato nella politica economica e nell'elaborazione del diritto. Dopo la sentenza del Tribunale federale, tuttavia, il legislatore deve provvedere in misura ancora maggiore affinché i concorrenti siano trattati equamente sui mercati in cui sono attivi offerenti statali.

2. Dall'adozione del programma di rinnovamento dell'economia di mercato negli anni Novanta, in molti settori economici - soprattutto nel settore delle infrastrutture - sono state soppresse o limitate diverse situazioni di monopolio. A tale proposito la Svizzera continua a non andare così lontano per quanto riguarda la soppressione delle posizioni di monopolio in diversi mercati rispetto alle disposizioni previste dall'Unione europea per i propri Stati membri. Infatti finora non è stato possibile imporre la soppressione del monopolio per gli invii postali fino a 50 grammi, sebbene il Consiglio federale l'avesse proposta. Tuttavia il Consiglio federale proseguirà i propri sforzi intesi a permettere alla concorrenza di entrare in gioco dove può funzionare. Occorre ammettere che, secondo le rilevazioni dell'OCSE, lo stato delle privatizzazioni in Svizzera continua a corrispondere piuttosto alla situazione esistente nei Paesi latini che a quella dei Paesi anglosassoni. Se le liberalizzazioni dei mercati non sono accompagnate dalle privatizzazioni, le situazioni descritte nell'interpellanza diventano inevitabilmente più frequenti. Tuttavia non è possibile sottovalutare le difficoltà politiche di una maggiore privatizzazione e quindi di un'ulteriore evoluzione verso un ordinamento economico liberale.

3. La legislazione in materia di cartelli, che attualmente si trova in fase di revisione, prende già in considerazione diversi aspetti. La questione delle riserve relative alle prescrizioni menzionate all'articolo 3 capoverso 1 LCart non è pertanto oggetto della riforma. Secondo questo articolo la LCart non è applicabile se le prescrizioni stabiliscono un regime statale di mercato o dei prezzi oppure conferiscono diritti speciali a singole imprese per permettere loro l'esecuzione di compiti pubblici. Al contrario le unità amministrative possono rientrare nel campo d'applicazione della LCart se intervengono sui mercati concorrenziali. Le dimensioni di tali mercati non dipendono dalla LCart, ma dagli interessi pubblici che la Confederazione, i cantoni e i comuni intendono tutelare anche sui mercati concorrenziali esercitando un'attività economica propria. La sentenza relativa al monopolio nell'assicurazione di cose nel cantone di Glarona indica che il Parlamento federale potrebbe valutare più criticamente, nell'ambito della garanzia delle Costituzioni cantonali, l'aspetto delle attività autorizzate degli offerenti di monopoli cantonali e comunali sui mercati concorrenziali. Nella fattispecie la sentenza è stata influenzata dal fatto che il Tribunale federale, conformemente alla sua prassi costante nel quadro del controllo astratto delle norme, esamina le disposizioni che permettono allo Stato di svolgere attività economiche soltanto nella misura in cui possono essere attuate, in linea di massima, in modo conforme alla Costituzione. Da questo esame deriva quindi il divieto delle sovvenzioni incrociate deciso dal Tribunale federale. L'esame diventa più dettagliato unicamente in caso di applicazione concreta o se le disposizioni limitano le libertà fondamentali, come ad esempio quando istituiscono un monopolio.

4. Due dei tre casi criticati indicano che il coordinamento tra i servizi statali funziona bene. Per quanto riguarda l'attività di monopolio del settore privato in materia di assicurazione di cose, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha preteso che il cantone di Berna istituisca filiali giuridicamente autonome per il settore dell'economia privata. Considerata l'esistenza di tali misure non sarebbe opportuno se la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza, effettuasse una nuova valutazione in merito al ruolo dello Stato e alla politica della concorrenza al momento di accordare a queste società l'autorizzazione di operare nel settore dell'economia privata. Tuttavia tra la COMCO e la FINMA si sono già svolte consultazioni in merito. Nel caso Switch l'autorità ha trasferito l'organizzazione della concessione degli indirizzi Internet, per motivi storici, a una fondazione privata, vincolandola a condizioni severe che sono state tutelate dal Tribunale amministrativo federale. L'UFCOM, che ha effettuato il trasferimento dei compiti, ha quindi senz'altro agito nell'interesse della concorrenza e di conseguenza in modo conforme al compito affidato all'autorità in materia di concorrenza, con la quale intrattiene tra l'altro relazioni regolari. Questa sentenza del Tribunale federale non si pronuncia in merito all'aspetto fondamentale e - come evidenzia questo caso - potenzialmente problematico dal punto di vista della politica della concorrenza, cioè della designazione di istituzioni private per l'adempimento dei compiti pubblici. Essa ha apportato unicamente un correttivo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale per quanto riguarda l'unica condizione per cui la Fondazione Switch ha ancora fatto ricorso alla massima istanza.

Risposta del Consiglio federale.