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12.3689 · Interpellanza urgente · 2012-09-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'atteggiamento assunto dal Consiglio federale in "difesa" della piazza finanziaria svizzera e del sistema fiscale sovrano lascia molte questioni in sospeso. Per non dover più cedere alla pressione dall'estero è necessario sviluppare una controstrategia chiara e coerente. Pertanto vanno chiarite le seguenti domande:

1. Perché prima della sua decisione di autorizzare la consegna agli Stati Uniti di dati concernenti collaboratori bancari il Consiglio federale non ha effettuato analisi approfondite sulle possibili conseguenze? Al Consiglio federale non importava chi ne avrebbe subito le conseguenze e quali sarebbero state le ripercussioni delle sue decisioni? Come si è comportato nei confronti delle banche coinvolte? Dopo la sua decisione, l'esecutivo ha esplicitamente intimato alle banche di consegnare effettivamente anche i dati dei loro collaboratori?

2. Il Consiglio federale è disposto ad applicare i principi fondamentali dello Stato di diritto, come il divieto di retroattività, a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e alle norme che trasporranno questi accordi nel diritto svizzero?

3. Il Consiglio federale è disposto a denunciare la convenzione in materia di imposta liberatoria con la Germania in caso di non ottemperanza ai principi in essa contenuti (ad es. in caso di ripetute acquisizioni di dati bancari)?

4. Attualmente con quali altri Paesi il Consiglio federale intende concludere convenzioni in materia di imposta liberatoria?

5. Secondo il Consiglio federale quali saranno le conseguenze per il settore finanziario e la Confederazione dell'imposta francese sulle transazioni finanziarie, soprattutto con riferimento all'onere supplementare in termini finanziari e amministrativi?

6. Secondo il Consiglio federale quali sono le conseguenze per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche interessate in caso di entrata in vigore della parafata revisione della convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni?

7. L'esecutivo come intende affrontare la pressione che l'UE e l'OCSE esercitano sulla Svizzera riguardo all'imposizione delle imprese? Si piegherà alle richieste dell'UE e dell'OCSE in merito alle società miste e di domicilio? Quali controrichieste intende avanzare? Il Consiglio federale è disposto a mantenere anche in futuro il "privilegio di holding" (per evitare pluriaggravi fiscali delle società holding)?

8. In relazione al dialogo con l'UE sui regimi fiscali di imposizione delle imprese, come intende garantire concretamente il Consiglio federale la competitività della Svizzera al riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autorizzazione secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero conferita dal Consiglio federale nell'ambito della propria competenza garantisce che le banche coinvolte nei procedimenti aperti negli Stati Uniti possono tutelare i propri diritti di parte senza realizzare la fattispecie penale di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. L'autorizzazione del Consiglio federale costituisce una base a tal fine, ma non fornisce un lasciapassare per la trasmissione di dati agli Stati Uniti. Conferendo tale autorizzazione il Consiglio federale non ha chiesto alle banche né esplicitamente né implicitamente di trasmettere dati. Quando trasmettono concretamente i dati, le banche sono tenute a osservare il diritto svizzero vigente. Esse si assumono la responsabilità legale delle proprie azioni, in particolare nei confronti di collaboratori o di altri terzi. Le banche coinvolte nei procedimenti statunitensi sono state informate in merito. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei dati che le banche eventualmente trasmettono.

2. Nell'adempiere i propri compiti il Consiglio federale è vincolato alla Costituzione federale e ai principi dello Stato di diritto da essa sanciti, che comprendono anche il divieto di retroattività. Occorre distinguere tra disposizioni materiali, che possono essere applicate unicamente a fatti futuri, e disposizioni di diritto procedurale, che sono fondamentalmente applicabili anche a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni. La legge sull'assistenza amministrativa fiscale, che crea basi di diritto procedurale e rimanda materialmente a disposizioni di trattati internazionali esistenti, trova quindi applicazione anche a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Se una convenzione per evitare la doppia imposizione contiene una clausola sull'assistenza amministrativa conforme allo standard internazionale per i periodi considerati in una domanda depositata da uno Stato estero, la retroattività materiale fondamentalmente non sussiste, poiché la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa esisteva già nel periodo in questione.

3. La Convenzione del 21 settembre 2011 concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari stipulata con la Germania non è ancora entrata in vigore ma potrà essere denunciata. Se lo Stato partner dovesse contravvenire gravemente alla convenzione (ad es. acquisendo dati bancari sottratti), la Svizzera dovrebbe intervenire. Dopo aver soppesato tutte le circostanze rilevanti e gli interessi della Svizzera in gioco, il Consiglio federale potrebbe ordinare l'invio di un avvertimento formale allo Stato partner oppure denunciare la convenzione, qualora non fosse possibile prevedere alcun miglioramento della situazione.

4. Il Consiglio federale ha annunciato colloqui concreti in merito alla possibilità di concludere convenzioni concernenti un'imposta alla fonte con la Grecia e l'Italia. Si sta sondando questa possibilità con altri Stati interessati. L'esecutivo informerà nel momento in cui saranno intrapresi negoziati con altri Stati.

5. In Francia, l'imposta per le transazioni finanziarie viene applicata solo alle transazioni effettuate con i titoli di imprese aventi sede sul territorio nazionale. Nella negoziazione di questi titoli, le società finanziarie di altri Stati, come ad esempio quelle svizzere, possono essere colpite indirettamente dall'imposta. Ciò accade però inversamente anche per le società finanziarie estere che negoziano titoli in Svizzera e sono toccate dalle tasse di bollo. La nuova imposta francese rincara certo la negoziazione dei titoli francesi ad essa sottoposti, ma non crea al momento problemi irrisolvibili.

6. La Francia ha più volte fatto sapere al nostro Paese che non intende mantenere ancora per molto la convenzione in materia d'imposte sulle successioni conclusa nel 1953. Negoziatori di entrambi gli Stati hanno dunque esaminato una possibile revisione totale della convenzione e ne hanno parafato il risultato. La convenzione riveduta dovrebbe concedere alla Francia, come preteso dalla stessa, diritti di imposizione più estesi nell'ambito di successioni aperte in Svizzera e nei confronti di persone domiciliate nel nostro Paese. Alla Svizzera la convenzione offrirebbe meccanismi di protezione giuridica e la tutela contro un'ulteriore estensione delle pretese fiscali francesi (ad es. in base alla nazionalità). Senza una convenzione, la Francia sarebbe completamente libera di avanzare rivendicazioni fiscali sulle successioni legate alla Svizzera.

7. Il 4 luglio 2012, il Consiglio federale ha licenziato il mandato concernente il dialogo con l'UE sul regime fiscale delle imprese. Gli obiettivi stabiliti nel mandato sono tre, ossia mantenere e sviluppare l'attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera, promuovere l'accettazione internazionale del regime fiscale delle imprese nonché garantire le entrate di Confederazione, cantoni e comuni per il finanziamento di attività statali. Il dialogo si concentra sui regimi fiscali che tassano in maniera differente gli utili nazionali e quelli esteri nonché (conformemente alle controrichieste svizzere) sulle contromisure fiscali che possono avere ripercussioni svantaggiose o discriminatorie per la Svizzera. D'altra parte, il principio secondo cui bisogna evitare un'imposizione multipla dei ricavi delle società holding e dei ricavi da partecipazioni vale anche all'interno dell'UE e in linea di principio non viene messo in discussione. In seno all'OCSE si tengono attualmente colloqui su temi in parte simili.

8. È stato avviato un progetto concernente l'elaborazione di proposte di riforma dell'imposizione delle imprese in concomitanza con il dialogo con l'UE. Esso tiene conto anche delle implicazioni finanziarie per la Confederazione e i cantoni. Il comitato di direzione, presieduto dal capo del Dipartimento federale delle finanze, si compone dei direttori degli uffici responsabili e dei rappresentanti politici dei cantoni, mentre il comitato di direzione tecnica raggruppa gli specialisti fiscali della Confederazione e dei cantoni che ricoprono una funzione dirigenziale. I lavori concreti si basano sui tre obiettivi del Consiglio federale esposti al numero 7. Nell'ambito dell'organizzazione del progetto si chiederanno anche i contributi delle cerchie interessate, in particolare di quelle degli ambienti economici e scientifici.

Risposta del Consiglio federale.