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12.3695 · Mozione · 2012-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre all'Assemblea federale una modifica del Codice penale svizzero che renda punibile qualsiasi oltraggio o danneggiamento in pubblico della bandiera o degli stemmi della Confederazione o di un cantone.

Begründung

L'articolo 270 del Codice penale precisa che "chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria". Tuttavia, l'oltraggio o il danneggiamento della bandiera o dello stemma della Confederazione o di un cantone non esposto da un'autorità non rientrano nel campo d'applicazione di tale disposizione.

Vari gruppuscoli estremistici, approfittando di tale lacuna giuridica, pubblicano, per esempio, manifesti e volantini ingiuriosi in cui la bandiera svizzera è addirittura assimilata alla carta igienica. Capita inoltre che il nostro vessillo sia bruciato in occasione di determinate manifestazioni. Dando fuoco oppure oltraggiando il nostro emblema nazionale, queste persone urtano i sentimenti patriottici più profondi della maggior parte della popolazione.

Per salvaguardare l'ordine pubblico, vari Stati puniscono la distruzione, il danneggiamento oppure l'oltraggio della bandiera nazionale nei luoghi pubblici, anche se il vessillo non è esposto da un'autorità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 270 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) vieta le offese a emblemi svizzeri esposti da un'autorità della Confederazione, dei cantoni o di un comune. I beni giuridici protetti sono l'onore e la sovranità dello Stato (Wehrenberg, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, 2007 nota 8 ad art. 270; Trechsel/Vest, in: Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar nota 1 ad art. 270; Dupuis/Geller et al., Petit commentaire du Code pénal, nota 1 ad art. 270; DTF 129 IV 197 consid 1.6 pag. 201). Pochi autori sono dell'avviso che anche i sentimenti patriottici siano tutelati (Hafter, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, zweite Hälfte, pag. 680; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale II, pag. 607). I beni giuridici protetti dall'articolo 270 CP sono di proprietà dello Stato (DTF consid. 1.6 pag. 201).

Le bandiere e gli stemmi esposti da privati, seppur non tutelati dall'articolo 270 CP, non sono tuttavia esenti da protezione penale. Se vengono danneggiati, distrutti o resi inservibili si configura un danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 CP.

I casi rimanenti, in cui privati distruggono o oltraggiano in pubblico emblemi svizzeri di loro proprietà, sono rari. In questi casi il danneggiamento o l'alterazione non è sempre equiparabile a un'offesa a emblemi esposti dallo Stato. Anche qualora in tal modo venga espresso un malcontento nei confronti dello Stato, in considerazione del principio di proporzionalità e della libertà di espressione occorre evitare di criminalizzare precipitosamente tale protesta. Anche in altri Stati in cui la libertà d'espressione è considerata un elemento importante dell'ordinamento giuridico democratico (quali p. es. gli Stati Uniti, l'Australia e l'Inghilterra) l'oltraggio agli emblemi nazionali non è punibile.

Per impedire il compimento di questo tipo di atti, è di norma sufficiente la disapprovazione sociale che essi suscitano. I pochi casi in cui è applicabile l'articolo 270 CP non dovrebbero comportare l'estensione di una fattispecie che finora non ha avuto una grande rilevanza pratica (cfr. il parere del Consiglio federale in merito alla mozione Hess Bernhard 02.3517, "Protezione della bandiera svizzera"; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2008, nota 1 ad art. 270 CP). Anche se alcuni nostri Stati limitrofi, quali la Germania, l'Italia e l'Austria, prevedono un'ampia protezione penale dei loro emblemi, ciò non significa che una tale legislazione sarebbe efficace anche in Svizzera.

D'altronde non esiste alcuna disposizione penale che vieti di offendere lo Stato svizzero e i cantoni in altro modo che oltraggiando uno stemma o una bandiera. È consentito esprimersi in modo critico in merito alla Svizzera e ai cantoni, in quanto la libertà d'espressione rientra tra i valori fondamentali della democrazia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.