Lexipedia

12.3697 · Interpellanza · 2012-09-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Come pubblicato recentemente in un articolo della "Neue Zürcher Zeitung", l'avanzamento delle specie animali e vegetali invasive è, accanto alla distruzione degli spazi vitali, una delle principali cause della diminuzione della diversità biologica. Le specie invasive generano danni anche in agricoltura e selvicoltura (glyphodes perspectalis, tarlo asiatico del fusto, ecc.). Per la lotta contro le specie invasive manca una strategia coordinata. I segnali attuali fanno pensare che vi sarà un ulteriore aumento del numero di piante e animali invasivi, con ripercussioni per le specie autoctone, l'agricoltura e la selvicoltura.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come viene giudicata, in generale, la problematica della diffusione di specie invasive in Svizzera?

2. Quali conseguenze ha la diffusione di specie invasive per la biodiversità autoctona? Quali possibili scenari si delineano per il futuro?

3. Quali conseguenze ha la diffusione di specie invasive per l'agricoltura e la selvicoltura? Quali possibili scenari si delineano per il futuro?

4. È possibile quantificare i danni causati attualmente dalle specie invasive? In caso affermativo, a quanto ammontano?

5. È previsto di affrontare la problematica delle specie invasive nel quadro della Strategia biodiversità Svizzera?

6. La lotta contro le specie invasive è sufficiente oggi per impedirne l'ulteriore diffusione? In caso contrario, dove dovrebbero concentrarsi gli sforzi?

7. Vi è la necessità di intervenire a livello legislativo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il rapporto "Gebietsfremde Arten in der Schweiz", pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (Wittenberg R., ed. 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. Eine Übersicht über gebietsfremde Arten und ihre Bedrohung für die biologische Vielfalt und die Wirtschaft in der Schweiz. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Studi sull'ambiente n. 0629: 154 pp. - in tedesco, francese e inglese. Internet: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de.), elenca oltre 800 specie alloctone ormai stabilitesi in pianta stabile nel nostro Paese. 107 di queste sono considerate "invasive", poiché costituiscono una minaccia per la biodiversità autoctona, un pericolo per la salute o una fonte di danni economici (http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de). Nel corso di alcuni decenni, molte delle specie alloctone invasive attualmente conosciute in Svizzera si sono diffuse nel nostro Paese, al punto tale che non è ormai più possibile liberarsene a costi ragionevoli. Il 95 per cento della biomassa degli invertebrati nel Reno, a Basilea, ad esempio, è costituito da neozoi. Di conseguenza, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sul riconoscimento precoce delle specie, sulla prevenzione e sul contenimento. Dove possibile, deve essere impedita l'importazione di nuove specie alloctone invasive. Occorre inoltre prevenire un'ulteriore diffusione delle specie invasive già presenti in Svizzera, e proteggere da tali specie in particolare le aree all'interno e attorno alle zone protette.

2./3. Le specie alloctone invasive si ripercuotono sulla biodiversità autoctona turbando la funzione degli ecosistemi, allontanando le specie autoctone o causandone addirittura la scomparsa. In agricoltura e selvicoltura, le specie invasive causano danni sotto forma di perdite di guadagno nella produzione e un aumento dei costi di produzione dovuto alle misure di lotta.

Con l'intensificazione persistente dei movimenti di persone e dello scambio di merci a livello globale, aumenta anche la probabilità che vengano importate e si diffondano specie alloctone. È pertanto lecito attendersi un riscontro sempre più frequente di specie, sia di quelle già conosciute che di nuove specie potenzialmente invasive. A causa del cambiamento climatico, bisogna inoltre aspettarsi in futuro un aumento delle specie alloctone potenzialmente invasive che sverneranno in Svizzera, con un più rapido e massiccio sviluppo delle loro popolazioni rispetto al passato.

4. I danni causati dalle specie alloctone invasive interessano settori diversi quali l'ambiente, la sanità, l'agricoltura, la selvicoltura e gli impianti infrastrutturali. Tuttavia, non si dispongono dati concreti e definitivi sui danni causati in Svizzera dalle specie alloctone invasive. Ad esempio, nell'ambito degli accordi programmatici relativi alla protezione della natura e del paesaggio, stipulati nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), i costi complessivi notificati dai cantoni alla Confederazione per la lotta contro le specie alloctone invasive in zone protette sono stati pari a circa 2,3 milioni di franchi all'anno. Per la lotta contro pesci e gamberi alloctoni invasivi, la Confederazione stanzia nell'ambito della legge federale sulla pesca (RS 923.0) un contributo annuo di 150 000 franchi. I danni subiti dall'agricoltura possono essere in parte stimati sulla base dei costi sostenuti nella lotta contro organismi nocivi particolarmente dannosi sia nel settore stesso che nel settore dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, costi composti dai costi di risanamento effettivi e dalle indennità stanziate per danni. Nel corso del passato triennio, la Confederazione ha versato, in media, circa 1,7 milioni di franchi sotto forma di contributi ai costi sostenuti dai cantoni. Complessivamente, i costi annui sostenuti in quest'ambito da Confederazione e cantoni sono stati pari a circa 2,5 milioni di franchi.

Tali somme, tuttavia, non contemplano i costi sostenuti da ditte private per misure di prevenzione e di lotta (ad esempio per la manutenzione), nonché le numerose ore di lavoro volontario da parte delle organizzazioni private che ogni anno intervengono per lottare contro i neofiti invasivi. Infine, la diminuzione o addirittura la perdita di specie autoctone non può essere quantificata in denaro.

5. Uno degli obiettivi della Strategia biodiversità Svizzera è il seguente: "la diffusione di specie alloctone invasive potenzialmente dannose è arginata". L'UFAM si sta occupando della questione in collaborazione con gli uffici federali interessati e con i rappresentanti di cantoni e di istituzioni private. Inoltre sta esaminando possibili misure in vista del piano d'azione della Strategia biodiversità Svizzera. Al contempo, si vuole illustrare la necessità di intervenire per migliorare il riconoscimento precoce e la prevenzione e per contenere l'ulteriore diffusione di specie alloctone invasive in Svizzera. Sulla base degli esami effettuati, il Consiglio federale deciderà al momento opportuno l'adozione di eventuali misure supplementari.

6. Lo sviluppo delle specie alloctone invasive in Svizzera porta a concludere che le misure adottate non sono state sufficienti per evitarne un'ulteriore diffusione. Se per alcune specie occorre dapprima sviluppare metodi di lotta efficaci, per altre l'attuazione di misure di lotta efficienti è piuttosto una questione legata alla disponibilità di mezzi finanziari e di risorse umane. A partire dal 1° dicembre 2012 lungo i margini boschivi sarà consentito il trattamento pianta per pianta delle piante problematiche.

7. Nel quadro dell'attuazione del piano d'azione della Strategia biodiversità Svizzera occorrerà verificare se le disposizioni di cui all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente sono sufficienti per arginare l'ulteriore diffusione delle specie alloctone invasive. In tal caso, sarebbero soddisfatti i requisiti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451), secondo i quali devono essere protetti la flora e la fauna autoctone, la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale. In linea di principio va tuttavia sottolineato che, per definizione, la presenza di specie alloctone invasive è riconducibile a una "causa". Tuttavia, il principio di causalità di cui all'articolo 2 LPAmb, secondo il quale le spese delle misure prese secondo l'LPAmb sono sostenute da chi ne è la causa, non è in tutti i casi sufficientemente dettagliato per essere considerato come base giuridica per un trasferimento dei costi. A tale proposito va sottolineato che il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha deciso di completare la legge forestale del 4 ottobre 1991 in modo tale da conferire facoltà alla Confederazione di finanziare in futuro le misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (ad es. il tarlo asiatico del fusto) anche al di fuori del bosco di protezione. A tale scopo, a partire dal 2014 si prevede di incrementare di due milioni di franchi l'anno i mezzi stanziati dalla Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.