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Vittime di violenza: creare un fondo nazionale per impedire le situazioni di bisogno finanziario

12.3755 · Mozione · 2012-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento entro sei mesi dall'adozione della presente mozione un messaggio concernente la situazione di bisogno finanziario delle vittime di violenza grave.

Tale messaggio deve assolutamente considerare:

1. le esperienze maturate con l'attuale legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati;

2. le varianti per l'istituzione di un fondo nazionale a tutela delle vittime di violenza grave in situazione di bisogno finanziario;

3. le varianti per aumentare le pressioni sugli autori affinché risarciscano i danni materiali cagionati alle vittime.

Begründung

Le conseguenze degli atti di violenza possono incidere profondamente sulla vita futura delle vittime. Un sistema efficace di protezione delle vittime deve pertanto garantire loro le risorse finanziarie necessarie. Gli atti di violenza sono considerati infortuni, tuttavia i giovani che non esercitano ancora un'attività lucrativa non beneficiano né della copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni né di quella della previdenza professionale; sono assicurati contro l'infortunio soltanto presso una cassa malati. L'aiuto alle vittime si applica nei casi in cui l'assicurazione responsabilità civile non versa alcuna prestazione e l'autore non è in grado (totalmente o parzialmente) di coprire il danno arrecato per mancanza di mezzi. In linea di massima tale aiuto non è comunque inteso ad assicurare un risarcimento completo, incondizionato e a vita del danno subito. A maggior ragione è quindi scandaloso che si giunga a situazioni in cui la cassa malati non si assume più i costi terapeutici e sanitari. Un fondo nazionale consentirebbe a queste vittime di continuare a beneficiare delle terapie necessarie.

L'imposizione di pretese civili nei confronti di autori di atti violenti può essere limitata, oltre che da un'eventuale prescrizione delle pretese (art. 60 e 127 CO), soprattutto dalle normative a tutela del debitore previste nel diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 92 seg. LEF). Al di fuori di tali limiti, gli autori di atti violenti sono tenuti a risarcire il danno, tuttavia soltanto se ciò non compromette il loro reddito e patrimonio. Proprio nei casi in cui gli autori sono più di due, dovrebbe essere possibile coinvolgere ogni responsabile, anche se tutti rientrano in tali limiti. Insieme potrebbero per esempio assumersi almeno il contributo dovuto da uno di loro, in modo che la vittima disponga di un importo mensile che le permetta effettivamente di far fronte ai costi sopportati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Nel 2016 sarà valutata sotto numerosi aspetti. I cantoni, competenti per l'esecuzione della LAV, non hanno finora segnalato al Consiglio federale problemi particolari conseguenti all'applicazione della LAV riveduta. Sarebbe prematuro valutare la legge a questo stadio, senza il necessario distacco. Inoltre, la breve scadenza prevista nella mozione non consentirebbe di ottenere dati attendibili e di proporre soluzioni serie per un problema tanto complesso.

Nel nostro sistema giuridico, il diritto penale, il diritto civile, il diritto delle assicurazioni sociali e private e, a titolo sussidiario, l'aiuto alle vittime garantiscono la protezione delle vittime dalle conseguenze finanziarie del reato. In ultimo luogo interviene l'aiuto sociale quale rete protettiva del nostro sistema sociale. La combinazione delle diverse misure deve consentire alle vittime di reati di proseguire la loro vita in condizioni finanziarie dignitose. Non si registra del resto una sovrabbondanza di domande d'indennizzo a titolo della LAV (187 domande nel 2010; il valore medio dell'indennizzo era pari a CHF 3131).

La protezione del minimo vitale (art. 92 seg. della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento) dell'autore del reato è, in linea di principio, assoluta. Il diritto privato prevede un meccanismo consolidato per rafforzare la posizione della vittima nei casi - piuttosto rari - in cui il reato è stato commesso da più autori. La vittima ha il diritto di esigere da ogni debitore il risarcimento della totalità del danno subito e può dunque rivolgersi all'unico debitore solvibile (art. 50 e 143 segg. del Codice delle obbligazioni). A parere del Consiglio federale, il nostro ordinamento giuridico permette alla vittima di chiedere il risarcimento del danno subito e, all'occorrenza, di obbligare al pagamento l'autore (solvibile) del reato. L'aiuto alle vittime integra tale sistema.

La soluzione ai problemi sollevati dalla mozione andrebbe ricercata nella concessione di prestazioni più generose, soprattutto nell'ambito delle assicurazioni sociali o della LAV. La semplice creazione di un fondo per le vittime di violenza non costituirebbe una soluzione adeguata; il suo finanziamento dovrebbe essere assicurato. Inoltre, la creazione di un tale fondo si discosterebbe dal consolidato sistema attuale della LAV. Per questi motivi il Consiglio federale non è favorevole alla creazione di un fondo di questo tipo.

Nella misura del possibile, la valutazione della LAV considererà la situazione finanziaria delle vittime più gravemente toccate dai reati. A seconda dei risultati, il Consiglio federale prevedrà gli adeguamenti del caso. Non è peraltro facile valutare in modo preciso la situazione delle vittime. Molte non denunciano il reato e non si rivolgono a un consultorio LAV e restano dunque ignote; numerose, temendo di rivivere il trauma subito, non sono disposte a rievocare in dettaglio la loro situazione. Va inoltre fatto notare che le circostanze sono diverse per ogni vittima.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.