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12.3775 · Interpellanza · 2012-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A quanto riportato da alcuni organi di informazione, le Guardie di finanza italiane, presumibilmente alla ricerca di evasori fiscali, sconfinerebbero anche nei Grigioni, in particolare nell'Engadina. Ciò in violazione della sovranità territoriale elvetica.

Le persone che, secondo la Guardia di finanza, sarebbero sospetto, verrebbero, a quanto risulta, filmate, fotografate ed addirittura pedinate fino alle loro abitazioni a St. Moritz o Silvaplana.

Il sindaco di St. Moritz sarebbe arrivato al punto di chiedere alle autorità cantonali cosa fare se dovesse cogliere sul fatto i finanzieri nella propria giurisdizione. Il consigliere di Stato Hansjörg Trachsel parla di vera e propria provocazione.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Risultano simili sconfinamenti della Guardia di finanzia italiana su territorio elvetico?

2. Se sì, dove - in quali cantoni e località - si verificherebbe il fenomeno, e a quando risalgono le prime segnalazioni?

3. Cosa intende fare per mettervi immediatamente fine?

4. Verranno presentate rimostranze al governo italiano, rispettivamente alla sua ambasciata a Berna?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si rende punibile chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici. Atti di autorità straniere sul territorio svizzero sono pertanto ammessi soltanto se sono eseguiti in virtù di un trattato internazionale o di un'autorizzazione dell'autorità svizzera competente. Il pertinente Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1) non autorizza l'autorità italiana ad eseguire sul territorio svizzero gli atti menzionati dall'autore dell'interpellanza. La convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen permette osservazioni transfrontaliere, ma soltanto se, su domanda concreta, è stata rilasciata una pertinente autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata in particolare soltanto se per il reato che ha portato all'adozione della misura è prevista l'estradizione.

L'Ufficio federale di polizia (fedpol), competente in materia, non ha autorizzato la Guardia di finanza a eseguire atti sul territorio dei Grigioni. D'altronde la Confederazione non è in possesso di elementi che inducano a concludere che la Guardia di finanza abbia eseguito tali atti illeciti sul territorio svizzero. Tuttavia il Consiglio federale non può neppure escludere che in passato funzionari stranieri siano entrati senza autorizzazione in Svizzera per svolgere indagini fiscali. In tale contesto, va osservato che la sanzione di simili atti non autorizzati rientra nella sfera di competenza delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, che verificano se nel singolo caso sussista un'eventuale violazione dell'articolo 271 CP.

Risposta del Consiglio federale.