12.3794 · Interpellanza · 2012-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui i lavoratori in età avanzata sono svantaggiati nella ricerca di un (nuovo) impiego?
2. È anch'esso dell'idea che la LPP contribuisca a creare questa situazione?
3. Cosa pensa della proposta di aumentare i sussidi versati dal Fondo di garanzia LPP agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole?
4. È disposto ad esaminare la possibilità di ridurre il limite percentuale che vi dà diritto, per esempio dall'attuale 14 al 12 per cento?
5. Quali altre misure intende adottare per aumentare le opportunità dei lavoratori in età avanzata sul mercato del lavoro?
Begründung
Tutti sanno quanto sia difficile la situazione sul mercato del lavoro per i lavoratori in età avanzata, che spesso vengono messi in disparte con il pretesto dei loro salari troppo elevati. Fra le spese salariali vi sono anche i contributi LPP, che aumentano con la progressione degli accrediti di vecchiaia in funzione dell'età. Negli ultimi anni sono stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedevano di armonizzare o allineare gli accrediti di vecchiaia e che sono immancabilmente incappati nel rifiuto del Consiglio federale (costi elevati, ragion d'essere del sistema attuale, ecc.). Gli accrediti di vecchiaia sarebbero infatti soltanto un pretesto dei datori di lavoro per non ingaggiare lavoratori anziani che non avrebbero comunque assunto. Ciò non toglie che il problema esiste ed è fonte di grande malumore per numerose persone. Se in futuro si vuole puntare sui lavoratori in età avanzata, occorre ridurre al minimo i pretesti utilizzati per metterli in disparte.
Per sgravare indirettamente i datori di lavoro si potrebbero aumentare i sussidi (circa 100 milioni di franchi all'anno) già oggi versati dal fondo di garanzia LPP agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole, ossia la cui somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento dei salari coordinati. Per riequilibrare la situazione, basterebbe ridurre questa percentuale, allentando così i criteri che definiscono la "struttura d'età sfavorevole".
Stellungnahme des Bundesrates
1. I lavoratori in età avanzata sono per principio ben integrati nel mercato del lavoro svizzero e non sono maggiormente colpiti dalla disoccupazione rispetto ad altri gruppi d'età. Nel 2011, il tasso di disoccupazione medio delle persone di età compresa tra i 50 e i 64 anni si attestava al 2,4 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sotto della media nazionale.
È però vero che i disoccupati in età avanzata possono incontrare maggiori difficoltà nella ricerca di un nuovo impiego. Il rischio di una disoccupazione di lunga durata aumenta col passare degli anni. Stando ai dati della Segreteria di Stato dell'economia relativi alla disoccupazione di lunga durata, nel 2011 si è registrato un tasso del 34,5 per cento per i disoccupati fra i 50 e i 64 anni contro il 15,6 per cento per quelli fra i 15 e i 49 anni.
2. Il Consiglio federale ha già avuto numerose occasioni di analizzare questa tematica. Recentemente, nel parere in risposta al postulato Vitali 12.3731, "Per una LPP che non svantaggi nessuno", ha ribadito che modificare la graduazione degli accrediti di vecchiaia prevista dalla LPP non permetterebbe di migliorare in modo sostanziale le possibilità d'impiego dei disoccupati in età avanzata. I fattori che ostacolano la loro assunzione sono difficili da determinare e la graduazione degli accrediti di vecchiaia prevista dalla LPP, per così dire, non ne fa parte. Al riguardo è opportuno ricordare che la maggioranza degli impiegati è assicurata a condizioni che vanno al di là del minimo LPP e che possono prevedere un livellamento più o meno importante dei contributi. Comunque sia, il fatto che i lavoratori in età avanzata paghino contributi più elevati ha una sua logica, visto che i loro oneri familiari sono generalmente inferiori rispetto a quelli dei lavoratori più giovani.
3./4. Il fondo di garanzia LPP versa sussidi agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole, ossia la cui somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento dei salari coordinati. Secondo una stima fatta dalla direzione del fondo, ridurre il limite dal 14 al 12 per cento genererebbe ogni anno spese supplementari pari a 450 milioni di franchi, in gran parte a carico degli assicurati. Questo implicherebbe una solidarietà dei lavoratori più giovani nei confronti di quelli in età avanzata, il che non è auspicabile. Infatti, il finanziamento secondo il sistema di capitalizzazione sui cui poggia il secondo pilastro non integra la nozione di solidarietà, che pertanto non si giustifica dal punto di vista materiale. Il Consiglio federale è dunque del parere che questa soluzione non possa essere presa in considerazione.
5. Per contrastare l'elevata percentuale di disoccupati di lunga durata fra gli ultracinquantenni il Consiglio federale ha già adottato le misure seguenti nel quadro della 4a revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione:
Assegni d'introduzione più elevati per un periodo più lungo: Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di dodici mesi (art. 66 cpv. 2bis). Durante questo periodo, l'assicurazione contro la disoccupazione può assumere fino al 50 per cento dei costi salariali (art. 66 cpv. 3). In questo modo si intende incoraggiare le aziende ad assumere persone di una certa età.
Più tempo per provvedimenti di formazione e di occupazione: Gli assicurati che hanno più di 50 anni possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione (art. 59 cpv. 3bis).
Nel quadro della prossima riforma dell'assicurazione per la vecchiaia, il Consiglio federale intende inoltre proporre altre misure per promuovere ulteriormente la partecipazione delle persone in età avanzata al mercato del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.