Richiedenti l'asilo criminali. Porre fine agli sforzi infruttuosi della polizia
12.3803 · Mozione · 2012-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali che consentano alle autorità penali di adottare i provvedimenti investigativi seguenti al fine di tutelare la sicurezza della popolazione:
1. al momento della registrazione dei richiedenti l'asilo occorre prelevare sistematicamente per scopi identificativi, oltre alle impronte digitali, anche campioni di DNA;
2. deve essere istituita una banca dati DNA a cui gli inquirenti possano accedere senza restrizioni, nell'ambito della loro attività, per confrontare le tracce rilevate in occasione di reati;
3. in caso di sospetto di reato, i richiedenti l'asilo criminali devono essere sottoposti al carcere preventivo finché gli autori non siano identificati senza ombra di dubbio e il confronto del DNA non confermi l'attribuzione delle tracce del reato.
Begründung
Nel 2012 il numero dei richiedenti l'asilo che hanno commesso reati è aumentato notevolmente.
Finora chi arriva nei centri di registrazione e di procedura è fotografato, registrato e gli sono rilevate le impronte digitali. Ciononostante risulta che i richiedenti l'asilo criminali ostacolino considerevolmente le indagini delle autorità preposte all'asilo e della polizia - per esempio lesionandosi i polpastrelli e ricorrendo ad altri trucchi - e che pertanto molti reati e i rispettivi autori non possano essere perseguiti penalmente. Con il netto aumento della propensione alla violenza da parte dei richiedenti l'asilo non è più garantita la sicurezza della popolazione e si rende necessaria l'adozione di nuove misure efficaci e mirate. In vari Paesi la prova del DNA (acido desossiribonucleico) si è dimostrata essere uno degli strumenti di criminalistica più efficaci per l'identificazione degli autori e l'attribuzione delle tracce di reato. La prova di DNA può inoltre essere acquisita in modo molto semplice e rapido prelevando cellule della mucosa buccale. La ricerca tramite DNA può tuttavia avere successo soltanto se ai richiedenti l'asilo criminali si applica il carcere preventivo fino a quando non è disponibile l'esito dei test (durata da 2 a 6 giorni, dati dell'IML di Berna).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale (art. 119 cpv. 2 lett. f della Costituzione federale).
I prelievi di campioni e le analisi del DNA nell'ambito di un procedimento penale sono retti dal Codice di procedura penale (art. 255-259) e dalla legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse. Queste misure sono volte a far luce su un reato (crimine o delitto) e si applicano nei confronti di persone sospette. Il profilo del DNA di queste persone è registrato in un sistema d'informazione se non è stato possibile escluderle già prima dai potenziali autori del reato in questione. L'allestimento di un profilo del DNA in una procedura amministrativa è retto dalla legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Questa misura è prevista per i casi in cui non è possibile dissipare in altro modo i dubbi fondati sulla filiazione o l'identità di una persona. In questi casi il profilo del DNA può essere allestito soltanto con il consenso della persona interessata (art. 33 LEGU). A differenza di quanto previsto nel procedimento penale, non esiste un sistema d'informazione per la registrazione dei profili nella procedura amministrativa.
Questi esempi mostrano i limiti posti a giusto titolo al rilevamento dei profili del DNA, poiché il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA nonché la registrazione di tali dati in sistemi d'informazione rappresentano delle ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare sotto il profilo del diritto alla libertà personale e alla protezione della sfera privata (art. 10 e 13 della Costituzione). Simili restrizioni dei diritti fondamentali devono in generale soddisfare le condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione, ossia devono essere previste in una legge in senso formale, giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo.
Il disciplinamento proposto dall'autrice della mozione sarebbe contrario in particolare al principio della proporzionalità sancito dalla Costituzione federale (art. 36 cpv. 3 Cost.). L'aumento del tasso di criminalità non legittima l'allestimento e la registrazione di profili del DNA in base a campioni prelevati a titolo preventivo e in modo sistematico su interi gruppi di persone perché queste, in futuro, potrebbero commettere dei reati. Occorrerebbe inoltre chiedersi perché non allestire sistematicamente, oltre ai profili del DNA dei richiedenti l'asilo, anche quelli di altri gruppi di persone o d'età, che, tendenzialmente, presentano un elevato tasso di criminalità.
Di recente anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si è chinata sulla questione opponendo al trattamento sistematico dei dati del DNA di richiedenti l'asilo, oltre ai motivi giuridici, anche obiezioni di carattere finanziario.
Ritenendola sproporzionata, il Consiglio federale respinge anche la richiesta di disporre sistematicamente il carcere preventivo per i richiedenti l'asilo fino a quando non sia stato scoperto l'autore del reato. Il carcere preventivo può essere ordinato soltanto per il periodo in cui nei confronti della persona incarcerata sussiste un grave sospetto di reato ed è dato un motivo di carcerazione particolare (rischio di collusione, di fuga o di recidiva). Il solo fatto che l'autore del reato non sia ancora stato scoperto non legittima il carcere preventivo. In presenza di un sospetto fondato e di un motivo di carcerazione (nella maggior parte dei casi rischio di fuga), la normativa attuale permette invece di disporre il carcere preventivo per i richiedenti l'asilo fintanto che il sospetto di reato non sia confutato da un'analisi del DNA.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.