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12.3804 · Mozione · 2012-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le condizioni quadro giuridiche in modo che in futuro la parte propria alla distribuzione dei medicamenti sia oggetto di una negoziazione tra assicuratori e fornitori di prestazioni. Il nuovo prezzo massimo per il pubblico (pubblicato nell'elenco delle specialità) consiste nel prezzo di fabbrica per la consegna fissato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, incluso un margine per i grossisti. La parte propria alla distribuzione per i diversi canali di vendita non è più integrata nel prezzo del prodotto, ma viene remunerata separatamente.

Begründung

Attualmente la parte propria alla distribuzione è suddivisa in parti uguali tra tutti i fornitori di prestazioni autorizzati a dispensare medicamenti (farmacie, medici che dispensano direttamente, ambulatori di ospedali), indipendentemente dai costi effettivi di dispensazione. L'ammontare di questa parte propria alla distribuzione si basa esclusivamente sui costi di acquisto e di esercizio sostenuti dai farmacisti. Inoltre uno studio di Santésuisse del 2011 dimostra che in Svizzera i margini sui medicamenti sono, in media, di un quarto superiori a quelli dei Paesi europei di riferimento. Se essi fossero ridotti al livello di questi ultimi, il potenziale di risparmio sarebbe di 300 milioni di franchi a favore degli assicurati.

I costi effettivi, sostenuti dai distributori dei medicamenti registrati nell'ES, variano di molto a seconda dei canali di vendita (medici che dispensano direttamente, farmacisti, ambulatori di ospedali). Il medico, per esempio, ha un'offerta limitata di medicamenti e quindi anche spese inferiori per il loro stoccaggio. Per contro, i costi della logistica e del capitale delle farmacie ospedaliere sono già integrati nei forfait delle prestazioni ospedaliere stazionarie. La parte propria alla distribuzione per questo canale di vendita in linea di massima non è giustificata.

Contratti tariffari tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattie permetterebbero di tenere perfettamente conto di queste differenze. Al contempo, le soluzioni contrattuali offrono la possibilità di remunerare le prestazioni supplementari con la dispensazione di medicamenti in considerazione del loro maggior beneficio. Come esempio per una tale prestazione supplementare può essere menzionata la dispensazione di generici all'inizio di una terapia. Parallelamente, in futuro possono essere negoziate altre forme di collaborazione (p. es. generici, offerte nel settore della cura delle malattie croniche e altre prestazioni supplementari da parte dei farmacisti) insieme ai margini di distribuzione.

Il nuovo prezzo massimo per i consumatori (pubblicato nell'elenco delle specialità) è costituito dal prezzo di fabbrica per la consegna stabilito dall'Ufficio federale della sanità pubblica, incluso un margine per i grossisti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio dell'autonomia tariffale, che regge la fissazione delle tariffe nell'ambito dell'assicurazione malattie, impone ai partner tariffali di trovare un accordo sui prezzi delle prestazioni, che sono poi sottoposti all'approvazione delle autorità competenti. I prezzi dei medicamenti costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia tariffale. In effetti, l'articolo 52 capoverso 1 lettera b della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che l'Ufficio federale della sanità pubblica appronti un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Il Consiglio federale non ritiene opportuno rimettere in questione questo sistema perché ciò significherebbe lasciare ai partner tariffali la possibilità di esercitare un'influenza importante sulla distribuzione e perché le difficoltà incontrate nel corso di altri negoziati tariffali potrebbero trasporsi in un settore finora relativamente risparmiato da situazioni di stallo. Tutto questo senza la garanzia di ottenere tariffe più economiche.

Secondo l'articolo 67 capoversi 1, 1bis e 1quater dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102), l'elenco delle specialità indica i prezzi massimi determinanti per la consegna dei medicamenti da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura. Il prezzo massimo è costituito dal prezzo di fabbrica e dalla parte propria alla distribuzione che remunera le prestazioni logistiche. Per tutti i fornitori di prestazioni sono validi gli stessi margini di distribuzione (art. 35a cpv. 4 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; RS 832.112.31). Questi margini sono stati calcolati tenendo conto della struttura dei costi di una farmacia "media" in Svizzera. Come affermato nella mozione, le strutture dei costi dei vari canali di distribuzione sono diverse tra di loro. È vero però che, come rilevato da alcuni studi, i prezzi dei medicamenti, segnatamente per quel che riguarda i margini, sono più alti in Svizzera che nei Paesi limitrofi. Si può pertanto ritenere che in questo campo siano ancora possibili risparmi. Tuttavia, nell'aprile 2010 la parte propria alla distribuzione ha già subito un'importante riduzione, il cui impatto sui risultati delle farmacie non può ancora essere stimato.

Come ha già avuto modo di spiegare nelle risposte alla mozione Rossini 11.4184, "LAMal. Medicamenti e incentivi aberranti", e all'interpellanza von Siebenthal 12.3594, "Prescrizione di medicamenti", nell'aprile 2011 il Consiglio federale ha chiesto al Dipartimento federale dell'interno (DFI) di sottoporgli una proposta che punti a disinnescare gli incentivi alla prescrizione o alla consegna inappropriata di medicamenti. Ha altresì chiesto al DFI di verificare la possibilità di ridurre ulteriormente la parte propria alla distribuzione. La proposta deve tener conto dei progetti di revisione in corso e degli eventuali risultati di negoziati tra i partner tariffali su una remunerazione indipendente dal margine per la dispensazione di medicamenti. La variante proposta nella presente mozione sarà studiata nell'ambito dei lavori in corso. In attesa dei risultati di questi lavori, il Consiglio federale non intende modificare la legislazione vigente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.