Aumento del valore soglia per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro
12.3806 · Mozione · 2012-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il valore soglia per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro negoziati dai partner sociali deve essere aumentato in modo tale che l'obbligatorietà generale possa essere conferita solo quando al contratto collettivo di un settore sono vincolati almeno il 75 per cento dei datori di lavoro e il 75 per cento dei lavoratori appartenenti a tale settore.
Pertanto, l'articolo 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro reciterebbe:
Articolo 2 Condizioni generali
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:
1. esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio;
2. esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gl'interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione. Entro i rami economici direttamente toccati esso deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali;
3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare più di tre quarti dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare più di tre quarti di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;
3.bis in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 75 per cento di tutti i lavoratori;
Begründung
La flessibilità del mercato del lavoro, elemento caratterizzante del partenariato sociale, è uno dei punti forti della piazza lavorativa Svizzera. Quanta più è libera la determinazione delle condizioni di lavoro, tanto più alta è la possibilità di raggiungere la piena occupazione. Queste conquiste vanno preservate e incentivate, soprattutto nei periodi economicamente difficili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'attuale regolamentazione che prevede le tre maggioranze (quorum) per il conferimento ordinario del carattere obbligatorio generale (COG) dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è valida dall'entrata in vigore della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311). Con il limite del 50 per cento le tre maggioranze giustificano la legittimità democratica del COG. L'obiettivo è impedire che una minoranza, contrariamente ad ogni principio democratico, possa imporsi nei confronti della maggioranza (messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954 sul contratto collettivo e sulla sua obbligatorietà generale).
Il cosiddetto conferimento dell'obbligatorietà generale agevolato, introdotto il 1° aprile nell'ambito delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone, contempla unicamente il rispetto del quorum misto, vale a dire che i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori (art. 2 n. 3bis LOCCL). Il suddetto conferimento agevolato presuppone che in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione (art. 1a LOCCL).
L'aumento fino al 75 per cento di tutte le quote, richiesto dalla mozione, avrebbe le seguenti conseguenze sul numero dei CCL a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale: rispetto alla situazione giuridica attuale, ciò significherebbe una diminuzione del numero dei CCL a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale, che ora sono 36 a livello cantonale e 37 a livello federale. Attualmente solo otto CCL a livello cantonale e tre a livello federale potrebbero raggiungere un quorum aumentato al 75 per cento.
Le misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone (FlaM) tra la Svizzera e l'Unione europea subirebbero ripercussioni dalla modifica chiesta dalla mozione e ne risulterebbero indebolite. I CCL ai quali è stata conferita l'obbligatorietà generale sono importanti per il sistema delle misure d'accompagnamento in quanto, tra le altre cose, stabiliscono i salari minimi vincolanti che devono essere rispettati anche dalle imprese che hanno sede all'estero e distaccano collaboratori in Svizzera. Con un quorum più alto le imprese estere potrebbero offrire i loro servizi in determinati settori in Svizzera (in particolare i rami accessori dell'edilizia e il genio civile), senza essere tenute a rispettare i salari minimi svizzeri per i loro collaboratori.
Così facendo le imprese svizzere sarebbero esposte a una maggiore concorrenza da parte delle imprese estere. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessario portare al 75 per cento le quote legali per conferire l'obbligatorietà generale ai CCL.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.