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No alla bassa età di pensionamento a spese degli altri cantoni

12.3810 · Mozione · 2012-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali della perequazione finanziaria nazionale (NPC) in modo che i cantoni beneficiari che offrono ai loro impiegati un'età di pensionamento inferiore a quella prevista dai cantoni donatori non possano riscuotere fondi dalla NPC. Tali adeguamenti devono tenere in considerazione anche l'aliquota di conversione e il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Le perdite fiscali e i contributi versati dal datore di lavoro dovuti alla bassa età di pensionamento e all'elevata aliquota di conversione non devono pesare sugli altri cantoni. Ovviamente, non rientrano in questa regolamentazione i sistemi di prepensionamento che prevedono un'età di pensionamento flessibile e che non implicano oneri finanziari aggiuntivi per il datore di lavoro.

Begründung

In molti cantoni gli impegni delle casse pensioni costituiscono il più grande rischio finanziario a medio termine. Quanto prima si intraprende la giusta strada in questo ambito, tanto meglio. Purtroppo molti cantoni non sono disposti a guardare in faccia alla realtà e ad attuare le necessarie misure di risanamento.

Una misura basilare è l'innalzamento dell'età di pensionamento prevista dalle casse pensioni cantonali a un minimo di 64/65 anni. L'obiettivo della perequazione finanziaria è il rafforzamento del federalismo e non il favoritismo verso gli impiegati pubblici che risulta dal confronto tra i diversi cantoni. Una relativa revisione delle basi legali della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri (OPFC oppure LPFC) dovrebbe impedire che i cantoni con un'età di pensionamento inferiore ai 64/65 anni sovvenzionino direttamente o indirettamente questi compiti tramite i fondi della NPC.

Nei cantoni che prevedono un'età di pensionamento inferiore a 64/65 anni ed eventualmente pure un'elevata aliquota di conversione le casse pensioni pubbliche sono gravate in misura maggiore, e ciò comporta elevati contributi versati in qualità di datore di lavoro. Il pensionamento anticipato provoca, inoltre, una diminuzione del gettito fiscale. Tali minori entrate fiscali e l'onere supplementare rappresentato dagli elevati contributi versati in qualità di datore di lavoro sono compensati in parte grazie alle entrate della perequazione finanziaria. La procedura appena delineata è ingiusta specialmente in considerazione dei cantoni che hanno disciplinato le loro casse pensioni in modo da non gravare ulteriormente sul proprio bilancio con contributi versati quale datore di lavoro a causa dei prepensionamenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tra gli obiettivi di ordine superiore della perequazione finanziaria rientra anche il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei cantoni, obiettivo che si raggiunge effettuando versamenti di compensazione non vincolati ai cantoni finanziariamente deboli. L'idea di base è che solo il cantone stesso può valutare nel migliore dei modi come investire efficientemente i fondi versatigli. Se la Confederazione iniziasse ad emanare delle direttive sull'utilizzo dei versamenti di compensazione ai cantoni, si allontanerebbe radicalmente dall'idea iniziale della NPC.

Ancor più radicale della destinazione vincolata dei fondi della perequazione finanziaria sarebbe rifiutare completamente a causa della bassa età di pensionamento del personale tali versamenti a un cantone che ne ha diritto per la sua capacità finanziaria, come richiesto dall'autore della mozione. L'articolo 47 della Costituzione richiede alla Confederazione la salvaguardia dell'autonomia dei cantoni e al capoverso 2 precisa che tale compito comprende anche il rispetto della loro autonomia organizzativa. Se si rifiutasse il versamento di fondi della perequazione finanziaria a causa di un'età di pensionamento relativamente bassa del personale cantonale, si violerebbe il principio appena esposto. Il Consiglio federale ritiene che un impiego efficiente dei fondi - e con ciò s'intendono anche le condizioni di lavoro - rientri nell'interesse dei cantoni. In tale ambito, la perequazione finanziaria nazionale non genera falsi incentivi. Una limitazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa dei cantoni, come richiesto dall'autore della mozione, non è perciò giustificabile.

Inoltre, occorre specificare che la perequazione delle risorse non si basa sul gettito fiscale effettivo ma sul cosiddetto potenziale di risorse, ovvero sulla creazione di valore fiscalmente sfruttabile. Maggiori contributi del datore di lavoro versati alle casse pensioni non modificano il potenziale di risorse e non hanno dunque alcuna influenza diretta sulla perequazione delle risorse. Per questo motivo, tali costi non ricadono sugli altri cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.