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12.3830 · Interpellanza · 2012-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dal 1995 le misure coercitive costituiscono uno strumento importante della politica cantonale in materia di allontanamento. Nelle statistiche in materia d'asilo relative al 2011 risulta infatti che 9461 persone hanno lasciato la Svizzera dopo essere state controllate dalle autorità; 6669 di queste partenze sono avvenute nel quadro della legge sull'asilo. L'applicazione di tali misure non è sempre facile ed è oggetto di aspre critiche (cfr. il rapporto della Commissione della gestione del 24 agosto 2005 sull'applicazione e l'effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri). Sono stati infatti rilevati problemi di coordinamento, armonizzazione ed efficacia. Peraltro, anche una lettura attenta della giurisprudenza in materia permette di osservare che il carattere eccezionale delle misure coercitive voluto dal legislatore non è sempre stato rispettato all'atto pratico. Dal momento che l'articolo 79 capoverso 2 LStr consente di sottoporre un minore di 15 a 18 anni a un regime di carcerazione amministrativa per al massimo dodici mesi, le autorità devono essere tenute ad applicare in maniera rigorosa ed eccezionale queste misure coercitive.

In tale contesto, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Qual è il numero di rinvii coatti eseguiti nel 2011 e nel primo semestre del 2012? Sono stati coinvolti minori? In caso affermativo, quanti e a quale livello di coercizione?

2. I minori possono essere allontanati senza essere accompagnati? Qual è il livello massimo di coercizione cui possono essere sottoposti?

3. Esistono disparità di trattamento tra i cantoni per quanto concerne il rinvio di minori?

4. Nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e in caso di dubbio da parte delle autorità, in che modo i cantoni determinano l'età esatta della persona da rinviare?

5. Durante il periodo indicato quanti minori sono stati detenuti? Per quale durata media?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: Nel 2011 6439 persone sono state rimpatriate per via aerea nel loro Paese o in uno Stato terzo; di queste 298 sono state scortate dalla polizia su un volo di linea o un volo speciale fino allo Stato di destinazione. Nel primo semestre del 2012, 3908 persone sono state rinviate per via aerea nel loro Paese o in uno Stato terzo; di queste 117 sono state scortate dalla polizia su un volo di linea o un volo speciale fino allo Stato di destinazione.

Nel 2011 sono stati rinviati 351 minori secondo il livello di esecuzione 1 (rinvio con volo di linea, scorta di polizia solo fino all'aereo), 11 minori secondo il livello di esecuzione 2 (rinvio con volo di linea; scorta di polizia fino allo Stato di destinazione) e 10 minori secondo il livello di esecuzione 4 (volo speciale). Nel primo semestre del 2012 sono stati rinviati 213 minori secondo il livello 1, 16 minori secondo il livello 2 e un minore secondo il livello 4.

Ad domanda 2: In caso di rinvii di livello 1 - e in rari casi di livello 2 - i minori possono essere allontanati anche senza essere accompagnati da parenti. In tali casi, una volta giunti nello Stato di destinazione, sono consegnati dalla compagnia aerea a parenti, a un'istituzione sociale o alle autorità (livello 1), oppure dagli agenti di scorta alle autorità (livello 2).

Al contrario, i minori sono rinviati in Patria o in uno Stato terzo con un volo speciale soltanto accompagnati dai genitori. In linea di principio si rinuncia ad ammanettarli. Se è a rischio la sicurezza della persona da rinviare o quella di terzi a causa di un atteggiamento particolarmente renitente, in casi eccezionali si può tuttavia ricorrere all'uso di manette secondo il principio della proporzionalità. Durante la fase pilota e la fase transitoria del monitoraggio dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri (da luglio 2011 a giugno 2012) nessun minore è stato trasportato ammanettato su un volo speciale. L'UFM non dispone di alcun indizio secondo cui tale misura sarebbe stata applicata dal 1° luglio 2012, da quando il monitoraggio è svolto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

Ad domanda 3: I Cantoni sono competenti per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 46 LAsi e art. 69 LStr). Le misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri costituiscono sempre disposizioni potestative. Spetta al Cantone competente valutare, caso per caso, se tali misure sono appropriate per svolgere il suo mandato cantonale di esecuzione degli allontanamenti. Pertanto non possono essere escluse divergenze nella prassi d'esecuzione dei singoli Cantoni, nemmeno per quanto riguarda i minori. Ad esempio, alcuni Cantoni rinunciano del tutto a ordinare la carcerazione amministrativa nei loro confronti. La possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa contro bambini o giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni d'età è esclusa dalla legislazione federale (art. 80 cpv. 4 LStr).

Ad domanda 4: Per le persone del settore dell'asilo, già nei centri di registrazione e di procedura (CRP) nel quadro dell'accertamento dei fatti si chiarisce con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva (art. 7 cpv. 1 Oasi 1). La giurisprudenza consolidata dell'autorità di ricorso precisa tuttavia che in una procedura d'asilo l'età viene determinata sulla base di una serie di indizi. Il semplice risultato di una radiografia delle ossa della mano non è quindi determinante, bensì sono da valutare anche le dichiarazioni del richiedente l'asilo in relazione all'età o il suo aspetto fisico.

Per le persone del settore dell'asilo spetta ai Cantoni chiarire, in vista di un rinvio, se una persona è o meno minorenne. Nel quadro dell'attuale revisione della legge sull'asilo (10.052) si prevede di introdurre nella legge sugli stranieri una disposizione che permetta alle autorità cantonali di ordinare una perizia per determinare l'età se sussistono indizi che lasciano presupporre che il presunto minorenne abbia invece già raggiunto la maggiore età (art. 102 cpv. 1bis D-LStr).

Ad domanda 5: Nel 2011 la carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri è stata ordinata nei confronti di 176 minori; nel primo semestre del 2012 nei confronti di 86 minori. La durata dell'arresto per i minori nel periodo indicato è stata in media di 33 giorni.

Risposta del Consiglio federale.