12.3837 · Interpellanza · 2012-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dal 2008, la lista nera elenca 45 specie di piante invasive contro le quali occorre lottare poiché nuocciono alla salute, provocano danni o minacciano la biodiversità entrando in concorrenza con le piante autoctone. Da una stima di Pro Natura si evince che la Svizzera spende, ogni anno, 20 milioni di franchi per lottare contro le piante invasive.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come è possibile che sul mercato si trovino, in vendita libera e senza informazioni particolari, alcune delle specie che figurano sulla lista nera come la buddleja o il lauroceraso?
2. La vendita di piante pericolose non è in contraddizione con le politiche pubbliche di lotta contro le piante invasive?
3. Un privato può lasciare liberamente fiorire e riprodursi nel proprio giardino piante come quelle appartenenti alle specie verga d'oro o buddleja?
4. Cosa intende fare il Consiglio federale per prevenire e limitare i problemi causati da tali specie invasive?
5. Come spiega il Consiglio federale il fatto che sul mercato si trovano anche piante addirittura vietate dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, ad esempio il sommacco maggiore? Cosa intende fare per rimediare a tale situazione?
6. Ci si può realmente fidare del settore responsabile che afferma di mettere in vendita ibridi sterili, come nel caso della verga d'oro? In caso contrario, cosa intende fare il Consiglio federale?
7. Viene aggiornato l'allegato all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente?
8. In che misura gli enti pubblici, in particolare la Confederazione, possono promuovere la vendita di piante che sono non soltanto innocue per l'ambiente, ma che favoriscono anche la biodiversità?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La lista nera e la "Watch List" hanno carattere di raccomandazione e non sono vincolanti dal punto di vista giuridico. Le specie riportate nella lista nera e nella "Watch List" non comportano tutte lo stesso potenziale di pericolo. Per questo motivo dalla lista nera è stata tratta una selezione delle specie più pericolose, poi inserita nell'allegato 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Poiché l'utilizzazione di tali specie nell'ambiente è vietato, queste non possono più essere vendute. Per le specie restanti vige un obbligo di informazione e di diligenza (art. 5 e 6 OEDA) e possono essere previste condizioni per la loro utilizzazione, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OEDA. Nell'ambito di una sperimentazione in alcune ditte, si sta attualmente valutando il modo migliore per informare gli acquirenti riguardo alle condizioni per l'utilizzazione di dette piante.
3. L'OEDA non contiene alcuna disposizione in merito a un obbligo generalizzato di lotta. Tuttavia, l'utilizzazione di dette specie nell'ambiente non può mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente né pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 6 OEDA). Se compaiono specie che potrebbero comportare un pericolo o pregiudizio simile, i cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA). La disposizione è applicabile anche ai giardini privati. Tuttavia, il diritto federale non prevede un obbligo di lotta per i proprietari fondiari.
4. Quest'anno l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in collaborazione con altri uffici federali interessati, rappresentanti dei cantoni e organizzazioni private, sta elaborando una strategia per le specie alloctone invasive. Le misure ivi formulate verranno in parte integrate nel piano d'azione relativo alla Strategia biodiversità Svizzera.
Inoltre, dei rappresentanti dell'UFAM e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) fanno parte del gruppo di lavoro AGIN (Arbeitsgruppe Invasive Neobiota; http://www.kvu.ch/d_kvu_arbeitsgruppen.cfm?PID=138&gruppe=AGI - in tedesco), che appoggia i cantoni nell'applicazione delle prescrizioni dell'OEDA.
5. Il controllo a posteriori (sorveglianza del mercato) degli organismi immessi sul mercato spetta ai cantoni. Le risorse a disposizione variano tuttavia da cantone a cantone e sono spesso insufficienti. Se un servizio federale (ad es. l'UFAM) viene a conoscenza di un caso in cui sono stati immessi sul mercato organismi vietati secondo l'allegato 2 OEDA, esso informa il servizio competente del cantone in questione.
6. La possibilità che gli ibridi della specie verga d'oro presentino una fertilità ridotta è stata esaminata presso il centro di ricerca di Conthey (VS) dell'istituto di ricerca Agroscope. Agli organi cantonali di esecuzione dell'OEDA era stato chiesto di consentire l'utilizzazione con tutti gli ibridi della specie verga d'oro americane fino alla fine del 2012, in attesa dei risultati del test di cui sopra (HYPERLINK "http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/111024180138_Endversion_Infoschreiben_KVU_und_KBNL_Version_10Mail2011_.pdf"http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/111024180138_Endversion_Infoschreiben_KVU_und_KBNL_Version_10 Mai 2011.pdf - in tedesco). Nel frattempo questi ultimi sono stati resi noti; per la maggior parte degli ibridi sottoposti al test non sono state riscontrate differenze di rilievo con le specie selvatiche. Ciò significa che l'utilizzazione di tali piante e fiori recisi (importazione, vendita, coltivazione e commercio) rimane vietata come nel caso delle specie selvatiche.
7. La lista nera e la "Watch List" per le piante sono attualmente in fase di rielaborazione; sarà inoltre pubblicata una lista corrispondente per gli animali. I documenti sono attesi per la fine dell'anno corrente o l'inizio dell'anno prossimo. L'allegato 2 OEDA verrà adeguato di conseguenza.
8. A prescindere dagli strumenti giuridici, gli enti pubblici e la Confederazione possono, oltre che informare e sensibilizzare la popolazione, affrontare la problematica delle specie alloctone invasive in modo esemplare nelle proprie decisioni e nella prassi quotidiana. Misure in tale senso possono essere sviluppate nel quadro della rielaborazione del piano d'azione relativo alla Strategia biodiversità Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.