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Rafforzare l'AVS semplificando la vita alle aziende insediate in Svizzera

12.3838 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di procedere a tutte le modifiche di legge e di ordinanza necessarie, affinché gli assicurati distaccati da aziende svizzere in Paesi con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale possano rimanere più facilmente assicurati in modo continuo all'AVS (primo pilastro).

Begründung

La globalizzazione ha favorito la mobilità dei lavoratori. Le società insediate in Svizzera e attive a livello internazionale inviano regolarmente i loro quadri e specialisti all'estero, per un periodo limitato, per estendere le loro attività o trasmettere le loro conoscenze. Attualmente, questi lavoratori sono spesso distaccati in Paesi in via di sviluppo (situati in Africa, Asia o Sudamerica) con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale. Per mantenere la loro copertura sociale in Svizzera essi devono dimostrare di essere stati assicurati almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima d'iniziare l'attività all'estero (art. 5 OAVS). Purtroppo questi lavoratori - assunti per le loro specificità a salari molto elevati - riescono difficilmente a soddisfare questo requisito, poiché spesso provengono da un altro Paese. La condizione di cui all'articolo 5 OAVS è stata introdotta all'inizio degli anni Novanta, in un contesto economico molto diverso, quale prova di un legame forte con la Svizzera. Oggigiorno, essa non ha più molto senso per due motivi: da un lato, la forte mobilità che le aziende chiedono ai loro quadri e specialisti e dall'altro, l'evoluzione della rete di convenzioni multilaterali e bilaterali ratificate dalla Svizzera per agevolare il distacco. Va rilevato inoltre che la procedura che porta alla conclusione di una convenzione bilaterale con i Paesi interessati, se attuata solo per favorire un numero limitato di persone, sarebbe troppo lunga e costosa rispetto ai vantaggi che potremmo trarne. Tutto considerato, mantenere nel primo pilastro questi espatriati a reddito elevato contribuirebbe a perpetuare e rafforzare l'AVS/AI/IPG e l'assicurazione contro la disoccupazione e renderebbe la nostra piazza economica più interessante, favorendo l'insediamento di nuove aziende e di conseguenza la creazione di posti di lavoro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La disposizione di legge che l'autore della mozione chiede di modificare permette agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa all'estero per conto di un datore di lavoro svizzero di rimanere affiliati facoltativamente all'AVS/AI/IPG/AD obbligatoria (cosiddetta continuazione dell'assicurazione), se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi in Svizzera immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero - il che presuppone che vi siano stati domiciliati e/o abbiano svolto un'attività lucrativa. La disposizione è stata introdotta il 1° gennaio 1997 nell'ambito della 10a revisione dell'AVS. In precedenza, anche le persone che non avevano alcun legame con la Svizzera e lavoravano all'estero per un datore di lavoro svizzero erano assicurate obbligatoriamente. La condizione di un periodo di assicurazione di cinque anni immediatamente precedente è stata introdotta per evitare che persone senza alcun legame con la Svizzera potessero affiliarsi all'AVS/AI/IPG/AD. Soltanto a chi in precedenza aveva pagato contributi alle assicurazioni sociali per diversi anni doveva essere concessa la possibilità di continuare l'assicurazione. Lo scopo originario della disposizione, ossia quello di garantire un'assicurazione senza lacune nonostante l'attività lavorativa all'estero per conto di un datore di lavoro svizzero, non è quindi stato abbandonato.

Conformemente al principio del luogo di lavoro, applicato nelle relazioni internazionali, le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro svizzero sono di regola assicurate nel luogo in cui svolgono l'attività lucrativa. Se lavorano in uno Stato non contraente, vale a dire in uno Stato che non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, possono, alle condizioni menzionate e in aggiunta all'affiliazione nello Stato in questione, continuare ad essere assicurate in Svizzera. Se svolgono l'attività lavorativa in uno Stato contraente, vale a dire in uno dei 44 Stati con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale, la continuazione individuale dell'assicurazione non è invece necessaria. In questo caso, infatti, i salariati rimangono assoggettati al sistema svizzero di sicurezza sociale tramite l'istituto del distacco - che però è limitato nel tempo - e non devono affiliarsi all'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

Accettando la mozione si revocherebbe la limitazione della cerchia degli assicurati, introdotta di proposito nel 1997, e si estenderebbe considerevolmente il campo di applicazione dell'assicurazione svizzera. Se la condizione della durata minima di assicurazione fosse soppressa per le persone che lavorano per datori di lavoro svizzeri in Stati non contraenti (nei quali il distacco non è possibile), l'AVS potrebbe esercitare una forte attrattiva sulle aziende attive a livello internazionale. I loro impiegati con reddito modesto provenienti dalla Svizzera o da uno Stato contraente pagherebbero infatti contributi bassi, ma avrebbero diritto a rendite svizzere in tutto il mondo. Senza una durata minima di assicurazione, persone prive di qualsiasi legame con la Svizzera sarebbero così assicurate nel sistema svizzero di sicurezza sociale e anche i cittadini di Stati non contraenti attivi all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera potrebbero in futuro affiliarsi all'AVS/AI/IPG/AD. A tutti questi lavoratori, anche se domiciliati all'estero, verrebbero versati assegni familiari e indennità di maternità nello Stato non contraente. Questa protezione assicurativa, molto allettante in certi casi, potrebbe spingere talune aziende a stabilire il loro domicilio amministrativo in Svizzera con l'unico obiettivo di trarre profitto dal sistema svizzero di sicurezza sociale. Questo accesso illimitato potrebbe comportare per l'AVS costi supplementari molto elevati.

Il Consiglio federale ritiene che la continuazione facoltativa dell'assicurazione non sia uno strumento adatto per mantenere la copertura previdenziale delle persone che lavorano per un datore di lavoro svizzero in uno Stato non contraente, poiché la maggior parte di questi Stati dispone di un'assicurazione pensioni statale che, in caso di continuazione dell'assicurazione nell'AVS/AI/IPG/AD, porterebbe, come già menzionato, a una doppia assicurazione e a un conseguente maggior onere. Per facilitare l'attività lavorativa all'estero sarebbe invece più adeguata la conclusione di accordi semplici in materia di distacco che siano finanziariamente neutri e non prevedano l'esportazione delle rendite, come quello che la Svizzera ha concluso con l'India o quello che intende stipulare entro tempi brevi con la Cina. In questo modo i lavoratori inviati all'estero da un datore di lavoro svizzero per un periodo limitato possono rimanere affiliati all'AVS/AI/IPG/AD e sono esentati dall'obbligo di versare contributi alle assicurazioni sociali del Paese in cui svolgono l'attività.

La mozione intende permettere a salariati che conseguono un reddito elevato di rimanere affiliati all'assicurazione. Tuttavia, l'esperienza dimostra che proprio per queste persone le assicurazioni sociali svizzere sono di scarso interesse. Infatti, in quanto assicurazioni sociali finanziate in modo solidale, AVS/AI/IPG e AD non costituiscono una soluzione assicurativa attrattiva per i quadri con redditi elevati, che preferiscono concludere assicurazioni private adeguate ai loro bisogni. Riassumendo, la presente mozione non è la via giusta per attirare specialisti. Potrebbe invece destabilizzare l'AVS dal punto di vista finanziario.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.