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12.3855 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica del Codice delle obbligazioni (CO) che chiarisca l'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO ai contratti di distribuzione in senso lato (rappresentanza esclusiva, franchising e altri contratti di distribuzione). La revisione dovrà conservare il carattere eccezionale di una tale applicazione, tenuto conto dell'enorme importanza della norma nel sistema legale svizzero. L'indennità entrerà dunque in linea di conto soltanto se il distributore si trova di fatto in una situazione di dipendenza economica comparabile a quella di un agente. Infine, occorrerà garantire alle parti interessate la facoltà di escludere mediante convenzione qualsiasi pretesa di pagamento di un'indennità per la clientela.

Begründung

Nella DTF 88 II 169, il Tribunale federale (TF) ha sancito il principio secondo cui non è possibile applicare per analogia l'articolo 418u CO per accordare al rappresentante esclusivo un'indennità per la clientela, tranne in casi molto particolari (all'epoca non precisati). Nella DTF 134 III 497, il TF ha precisato i casi in cui una tale analogia era giustificata.

Ora, i numerosi criteri rilevati rischiano di fare dell'eccezione la regola, in quanto la maggior parte dei contratti di distribuzione ben redatti contiene numerosi, se non addirittura tutti, i criteri considerati dal Tribunale federale (M.-N. Zen-Ruffinen, Indemnité pour la clientèle: bonne affaire pour les distributeurs?, in: Mélanges Anne Petitpierre-Sauvain, Ginevra, 2009, pag. 424). Insieme a questo autore, va constatato che tali criteri non creano una situazione di dipendenza economica che giustifichi l'applicazione dell'articolo 418u CO; riflettono l'economia usuale del contratto di rappresentanza esclusiva, che impone al concedente di dotarsi di mezzi che gli permettano di assicurarsi che i suoi prodotti saranno distribuiti correttamente.

Inoltre, tale nuova giurisprudenza non ha comportato la certezza giuridica auspicata, vitale nel settore degli affari. Nella DTF 134, il TF si è limitato ad affermare che la concessione di un'indennità per la clientela al rappresentante esclusivo dipenderà sempre dall'esame delle circostanze del caso concreto. Nella decisione 4A_86/2010 (consid. 1.3), il TF sembra essere ritornato alla sua giurisprudenza iniziale (DTF 88 II 169), il che non fa altro che aumentare la confusione.

A causa di tali imprecisioni, il diritto svizzero, cui in precedenza erano sottoposti numerosi contratti di distribuzione internazionali, è ora evitato dai commercianti internazionali di tutti i settori. La piazza arbitrale svizzera, che deve già fronteggiare una forte concorrenza, ne soffre considerevolmente e inutilmente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Se con la sua attività, l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del partner contrattuale e se questi ne trae notevole profitto anche dopo lo scioglimento del contratto, l'agente ha diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, a un'adeguata indennità (art. 418u cpv. 1 CO).

Il Tribunale federale ha deciso di applicare per analogia tale disposizione al contratto di distribuzione esclusiva - non disciplinato esplicitamente nella legge - se la situazione economica del rappresentante esclusivo nel caso concreto è comparabile a quella dell'agente, in particolare se il contratto di distribuzione esclusiva presenta la stessa ripartizione economica degli interessi e se la parte interessata sostiene un rischio equiparabile a quello dell'agente (DTF 134 III 497 segg.).

Va sempre deciso in base alle circostanze del singolo caso, se la situazione economica del rappresentante esclusivo è comparabile a quella dell'agente e se quindi è possibile un'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO (DTF 134 III 497, consid. 4.3). Il Tribunale federale ha definito una serie di criteri su cui ci si può basare per effettuare una distinzione. È stata così creata la certezza giuridica necessaria per la prassi; attualmente non vi è pertanto alcun bisogno di disciplinare la materia nella legge. Tanto più che una normativa legale si opporrebbe a uno sviluppo della giurisprudenza a seconda dei casi concreti e non renderebbe giustizia alla varietà dei rapporti contrattuali esistenti nella prassi. Va inoltre fatto notare che le parti contrattuali sono libere di strutturare un contratto di distribuzione esclusiva in modo da escludere un'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO.

La giurisprudenza illustrata è inoltre in sintonia con il quadro normativo in vari altri Paesi, quali ad esempio Germania o Austria. Anche in questi Stati il rappresentante esclusivo la cui situazione è comparabile a quella dell'agente ha diritto a un'indennità per la clientela, che non può essere esclusa per contratto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.