Lexipedia

12.3861 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'Unione europea è in procinto di adottare un regolamento sull'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Agenzia IT). Tale agenzia sarà incaricata di gestire, in vece della commissione, il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema d'informazione Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo e degli immigrati illegali. L'Agenzia IT dovrebbe in linea di massima iniziare la propria attività nel secondo semestre del 2012.

Mentre la gestione delle banche dati è attualmente oggetto di riforma, su richiesta del consiglio, la commissione ha sollecitato gli Stati parte a permettere alle autorità repressive nazionali e a Europol di accedere ai dati Eurodac per contribuire a prevenire e combattere i reati più gravi e il terrorismo. Va precisato che le ricerche condotte da tali servizi repressivi nazionali rientreranno in un quadro ben delimitato; in particolare la consultazione sarà autorizzata soltanto in circostanze limitate, come previsto per altre banche dati esistenti. La condivisione di dati personali sarà vietata.

Pur rappresentando potenzialmente uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità, l'esistenza di banche dati di impronte digitali può nel contempo costituire un'intrusione problematica nei diritti delle persone vulnerabili degne di protezione. Pertanto, poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito a questa proposta della commissione?

2. Un accesso di questo tipo è davvero necessario? Quali sono le prove e le statistiche che attestano una tale necessità?

3. Come è possibile garantire che il trasferimento di dati all'estero sia severamente vietato?

4. Il Consiglio federale privilegia verifiche da parte di autorità indipendenti o un'autorizzazione giudiziaria preliminare?

5. L'istituzione dell'Agenzia IT, il cui obiettivo consiste nell'aumentare l'interoperabilità dei dati, renderà più complicati i controlli di tali autorità?

6. Per quali motivi il regolamento 1077/2011 accorda già a Europol uno statuto di osservatore in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia IT?

Stellungnahme des Bundesrates

Il regolamento Eurodac, in corso di revisione, costituirà una nuova misura concernente Eurodac ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino. Ne sarà esclusa la proposta della commissione, ivi contenuta, riguardante l'accesso delle autorità inquirenti a Eurodac. In virtù dell'accordo di associazione a Dublino, la Svizzera non ha né la possibilità né l'obbligo di riprendere tale misura. Come proposto dalla commissione, gli Stati associati a Dublino potranno tuttavia aderire alla misura a determinate condizioni - in particolare a condizione di partecipare alla decisione di Prüm - stipulando un accordo supplementare.

1. Il Consiglio federale non ha ancora deciso se l'adesione alla prevista misura dell'UE rientri nei suoi obiettivi. In occasione dell'incontro informale dei ministri di giustizia e dell'interno degli Stati Schengen, tenutosi a Sopot il 18 e il 19 luglio 2011, il capo del DFGP ha preso atto con interesse della proposta, senza tuttavia esprimersi in merito a un'eventuale adesione della Svizzera. Di conseguenza, è possibile fornire soltanto una risposta generica alle domande poste dall'autrice dell'interpellanza.

2. In genere i dati dattiloscopici rappresentano informazioni preziose per le autorità inquirenti, in quanto consentono di accertare con esattezza l'identità di una persona. L'utilità delle banche dati per le impronte digitali nella lotta contro la criminalità è stata riconosciuta a più riprese.

In Svizzera i dati sulle impronte digitali sono rilevati e conservati nella banca dati AFIS in base alla legge federale sugli stranieri (RS 142.20), alla legge sull'asilo (RS 142.31) e alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (RS 361). La banca dati contiene in particolare le impronte digitali di tutte le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. L'AFIS serve a identificare senz'ombra di dubbio le persone nonché a individuare le tracce rinvenute sul luogo del reato e quindi sostiene, ad esempio, le indagini di polizia giudiziaria e la ricerca di persone. Le autorità inquirenti svizzere possono far confrontare le impronte digitali dal servizio di fedpol incaricato della gestione di AFIS.

Diversamente dall'AFIS, attualmente la banca dati europea Eurodac serve soltanto a identificare senz'ombra di dubbio i richiedenti l'asilo e le persone entrate illegalmente. Di conseguenza, non era finora previsto alcun accesso da parte delle autorità inquirenti. Secondo la proposta della commissione, autorità nazionali appositamente designate saranno in futuro abilitate, in casi ben precisi e limitati e a condizioni molto severe, a interrogare i dati dattiloscopici contenuti in Eurodac. Una tale consultazione può essere autorizzata in particolare soltanto per prevenire, lottare e indagare su reati gravi o di stampo terroristico.

3./4. La proposta di revisione del regolamento Eurodac avanzata dalla commissione prevede che gli Stati partecipanti ed Europol non possano trasmettere i dati personali contenuti nella banca dati centrale Eurodac né a un Paese terzo né a un'organizzazione internazionale o a un'entità di diritto privato. Tale proposta, la cui adozione è prevista per l'inizio del 2013, è attualmente in discussione presso i competenti organi dell'UE. La Svizzera non partecipa a tali dibattiti condotti in seno all'UE per concretizzare l'attuazione della misura. La questione delle modalità di verifica sarà decisa soltanto nel caso di un'eventuale partecipazione della Svizzera.

5. La proposta della commissione prevede che tutti gli Stati aderenti designino un unico organo nazionale di controllo. Questa autorità sarà la sola a essere abilitata a trasmettere le domande di confronto delle impronte al punto nazionale di accesso a Eurodac. Sarà responsabile di garantire la regolarità del trattamento e della trasmissione dei dati personali. Dal canto suo, il Garante europeo della protezione dei dati avrà il compito di assicurarsi che il trattamento dei dati personali contenuti in Eurodac, in particolare da parte dell'Agenzia IT, venga effettuato in conformità con le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati. In virtù del regolamento che istituisce l'Agenzia IT, avrà accesso a tutte le informazioni necessarie a condurre le sue indagini. Inoltre, l'Agenzia stessa disporrà comunque di un delegato per la sicurezza interna dei dati. Infine, gli interessati godranno di tutti i diritti usuali in materia di informazione e rettifica.

6. In qualità di utente del SIS e del VIS, Europol potrà partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia IT in veste di osservatore (e non in qualità di membro, come gli Stati partecipanti) quando una questione attinente a questi due sistemi informatici sarà all'ordine del giorno. Nell'ambito della proposta della commissione, è parimenti previsto che Europol abbia accesso a Eurodac. È pertanto nell'interesse sia di Europol sia degli altri utenti del sistema, ormai gestito dall'Agenzia IT, che Europol ottenga anche uno statuto di osservatore in quanto nuovo utente di Eurodac.

Risposta del Consiglio federale.

Agenzia IT e accesso ai dati Eurodac | Lexipedia | Lexipedia