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12.3862 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La responsabilità della Svizzera in quanto principale piazza del commercio di petrolio (maggiore a 1/3 della quota di mercato globale) si scontra coi controlli insufficienti a tale riguardo. Nel caso dell'Iran, il Consiglio federale si è pronunciato contro un divieto d'importazioni, entrato invece in vigore nell'UE il 1° luglio 2012, e a favore di un obbligo di notifica. In un comunicato stampa ha evidenziato che "la Svizzera non importa petrolio greggio dall'Iran dal 2006". Già nell'ora delle domande del 19 settembre 2011, in merito all'introduzione di sanzioni per la Siria, il consigliere federale Schneider-Ammann aveva sottolineato che la Svizzera non importa petrolio siriano, affermazioni che distolgono dal notevole aumento delle quote di commercio di transito. Il consigliere federale Schneider-Ammann ha inoltre aggiunto che il Consiglio federale non è a conoscenza degli scambi dei commercianti stabiliti in Svizzera ma che si presume che venga praticato questo tipo di commercio. Nell'interpellanza 11.4187 il consigliere ha reso noto di essere "in contatto" con numerose imprese e di voler "sensibilizzare" il settore. La SECO ha confermato inoltre di non effettuare controlli senza preavviso ("La Liberté", 12 agosto 2012). Secondo ricerche effettuate dai media, il 26 settembre 2012 la più grande impresa attiva nel settore del commercio petrolifero, Vitol, ha ammesso di aver acquistato in luglio un carico di prodotti petroliferi iraniani. La SECO ha confermato di non esserne stata informata. Ciò non risulterebbe infatti necessario poiché il gruppo ha acquistato la merce tramite una filiale in Bahrain. Nel 2010 Vitol ha dimostrato di possedere 80 filiali, delle quali circa 50, incluse 3 in Bahrain, dipendono dalla Vitol Holding sarl di Ginevra.

1. Se per le imprese con struttura a scatole cinesi è cosi semplice aggirare le misure adottate in Svizzera, non sarebbe forse necessario estendere queste misure anche ai "settori aziendali controllati" (come accade negli USA)?

2. Qual è il volume (suddiviso secondo la quantità, il valore e la tipologia di operazione di base) degli scambi commerciali legati al petrolio iraniano, comunicati alla SECO dal 1° luglio 2012?

3. Entro quanti giorni si considera "tempestivo" il termine di notifica (art. 6a cpv. 1 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran)?

4. L'obbligo di notifica attuale è sufficiente o sono necessari un obbligo di autorizzazione e controlli proattivi?

5. Gli odierni canali informativi concernenti gli scambi petroliferi da parte di aziende che commerciano materie prime con sede in Svizzera sono sufficienti a perseguire un'efficace politica estera che rispetti i cinque obiettivi in essa stabiliti?

6. Si è certi che nel caso Vitol il Consiglio federale non abbia privilegiato gli interessi economici legati al commercio di materie prime a discapito della coerenza nella politica estera?

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera applica tutte le sanzioni internazionali vincolanti adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Inoltre, nella maggior parte dei casi in passato si è adeguata alle misure sanzionatorie unilaterali dell'UE, suo principale partner commerciale. Il Consiglio federale decide caso per caso se e in quale misura far aderire la Svizzera a tali provvedimenti sulla base di una valutazione approfondita degli interessi in gioco. Nel caso della Siria il Consiglio federale ha deciso di attenersi interamente alle misure intraprese dall'UE. Sono state adottate anche la maggior parte delle sanzioni unilaterali dell'UE nei confronti dell'Iran. Contrariamente all'UE, il Consiglio federale ha invece deciso di non imporre all'Iran un embargo sul petrolio, ma di assoggettare le attività economiche di questo settore a un obbligo di notifica, rinunciando inoltre a infliggere sanzioni alla Banca centrale iraniana. La scelta di uniformarsi solo parzialmente alle sanzioni dell'UE contro l'Iran è dovuta principalmente a motivi di politica estera anziché economici (la Svizzera esercita in Iran il mandato di potenza protettrice per gli Stati Uniti).

1. Le filiali giuridicamente indipendenti di imprese svizzere all'estero non sono soggette alle misure sanzionatorie svizzere. Lo stesso vale anche nella maggior parte degli altri Paesi, tra cui l'UE. Nell'avamprogetto di modifica della legge sugli embarghi del 29 giugno 2010 (FF 2010 3841) il Consiglio federale ha proposto una specifica estensione del campo di applicazione territoriale, ad esempio alle stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero. Questa proposta non ha però ottenuto la maggioranza dei consensi durante la consultazione.

2. L'obbligo di notifica secondo l'articolo 6a è stato introdotto per permettere al Consiglio federale di conoscere l'entità effettiva delle attività economiche del settore e adottare eventualmente ulteriori misure. La pubblicazione dei dati riguardanti le notifiche pervenute potrebbe limitare il margine di manovra del Consiglio federale. Per questo motivo tali informazioni non vengono rese note.

3. Questa nozione non è chiaramente esplicitata nell'ordinanza. Nella pratica si presuppone che l'obbligo di notifica secondo l'articolo 6a dell'ordinanza venga assolto entro pochi giorni.

4. Come già accennato, il Consiglio federale ha stabilito l'introduzione dell'obbligo di notifica per il commercio del petrolio con l'Iran soprattutto per motivi di politica estera. Al momento non vi sono ragioni valide per sottoporre tali questioni a un obbligo di autorizzazione. I controlli vengono effettuati quando si sospettano anomalie. Controlli ad ampio raggio, sistematici e proattivi richiederebbero ulteriori risorse umane e finanziarie.

5. Come già indicato nella risposta al postulato Fässler 11.3803, "Ruolo della Svizzera come sede di aziende attive nel commercio di materie prime", il Consiglio federale è cosciente dell'importanza e dei potenziali rischi e opportunità derivanti dall'insediamento in Svizzera di varie grandi aziende che commerciano materie prime. Tuttavia, ribadisce che tutte le nostre imprese, comprese quelle attive nel settore delle materie prime, sono soggette alle leggi nazionali nonché a quelle degli Stati in cui operano (es. obblighi contabili e di pubblicazione). Il nostro Paese è già fortemente impegnato, sia internamente sia esternamente, a migliorare e rendere più chiare le condizioni quadro, anche quelle legali, per le imprese operanti a livello internazionale. Il Consiglio federale ha più volte sottolineato che la Svizzera partecipa attivamente alla promozione di standard e iniziative che contribuiscono, tra le altre cose, a promuovere la gestione aziendale responsabile e la trasparenza delle multinazionali, migliorando così la trasmissione delle informazioni (es. linee guida OCSE, Iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva, ecc.).

6. Anche nel caso in cui la Svizzera avesse applicato interamente l'embargo sul petrolio previsto dall'UE, l'acquisto di petrolio iraniano da parte di filiali di società svizzere con sede all'estero non sarebbe stato soggetto a sanzione.

Risposta del Consiglio federale.

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