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12.3868 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera non vi sono soltanto alcuni grossi operatori di telecomunicazione, bensì svariate centinaia di fornitori, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese (PMI).

Con l'entrata in vigore della nuova OSCPT, il 1° gennaio 2012, questi piccoli e medi operatori rischiano di dover sopportare costi sensibilmente più elevati per la sorveglianza in tempo reale. La nuova normativa minaccia addirittura l'esistenza di molti di essi.

Sebbene la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità stabilisca che gli operatori di telecomunicazione devono implementare una soluzione tecnica oppure poter essere costretti a cooperare a sorveglianze in tempo reale (art. 20 par. 1b), nell'OSCPT il Consiglio federale ha optato per la prima variante: gli articoli 25 capoverso 4 e 17 capoverso 4 OSCPT obbligano i fornitori, a prescindere dalle loro dimensioni, a introdurre una soluzione tecnica. Non è prevista una soluzione fondata sulla cooperazione.

I costi di una soluzione conforme alla prima variante si aggirano tuttavia attorno a 100 000 franchi. Più un operatore è piccolo, meno sorveglianze in tempo reale deve effettuare. Come mostra l'esperienza, a molti fornitori non è assegnato alcun caso. I costi sono tuttavia gli stessi per tutti gli operatori, e devono essere sostenuti indipendentemente dal numero di sorveglianze effettuate.

Sorgono pertanto gli interrogativi seguenti:

1. In che modo tale normativa è conciliabile con la politica a misura di PMI fissata negli obiettivi del Consiglio federale?

2. Il Consiglio federale ritiene proporzionato che i piccoli operatori debbano sostenere gli stessi costi di quelli grandi?

3. Perché nella normativa il Consiglio federale non tiene conto degli effetti di scala assenti nel caso dei piccoli operatori?

4. Il testo riveduto della LSCPT prevede deroghe per i piccoli provider ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 1b numero ii della Convenzione sulla cibercriminalità?

5. Nemmeno l'attuale OSCPT considera i piccoli e medi operatori. Non andrebbe pertanto adeguata di conseguenza per rispettare il principio di proporzionalità?

Stellungnahme des Bundesrates

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il 99,7 per cento delle imprese attive sul mercato in Svizzera e impiegano due terzi dei lavoratori. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in proporzione le PMI sono soggette a maggiori oneri amministrativi e giuridici e hanno spesso problemi di finanziamento. Pertanto, nell'interesse del potenziamento della piazza economica svizzera, va loro prestata particolare attenzione in particolare nella definizione delle condizioni giuridiche quadro.

La legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) attualmente in vigore non distingue tra piccoli e grandi fornitori di servizi di telecomunicazione. Di conseguenza tutti i fornitori sono obbligati in egual modo a effettuare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Nemmeno l'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11) prevede una tale distinzione.

Nel marzo del 2006 il Consiglio federale ha avviato la revisione totale della LSCP. Prossimamente adotterà il corrispondente messaggio. In tale occasione prenderà posizione anche in merito alla questione se determinati fornitori di servizi di telecomunicazione possano essere esentati in tutto o in parte dai loro obblighi legali. In particolare valuterà sei i fornitori che effettuano servizi di limitato valore economico possano essere esonerati da determinati obblighi legali e sottoposti invece ad esempio a un semplice obbligo di cooperazione. Prenderà la propria decisione tenendo conto della situazione delle PMI, degli interessi in parte divergenti della libertà economica, della sicurezza pubblica e del bilancio federale. Infine, in seguito alla revisione totale della LSCPT dovrà essere adeguata anche la OSCPT con un'eventuale normativa distinta per le PMI.

La LSCPT in vigore prevede inoltre che i costi per garantire la possibilità di effettuare la sorveglianza (costi d'investimento) siano a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ricevono un indennizzo a copertura degli oneri (costi di gestione) quando effettuano una sorveglianza concreta. Il legislatore non intendeva ammortizzare i costi d'investimento mediante indennizzi. Pertanto nemmeno i grandi fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero godere di un effetto di scala sotto forma di ammortamento dei costi d'investimento mediante indennizzi per l'esecuzione di numerosi incarichi di sorveglianza.

I costi per garantire la possibilità di effettuare la sorveglianza dipendono in modo determinante, oltre che dall'offerta di servizi del fornitore, dalla soluzione tecnica e organizzativa di volta in volta adottata. A tale proposito già secondo il diritto vigente i fornitori hanno la possibilità di unirsi per acquistare e gestire l'infrastruttura di sorveglianza o di esternalizzare la sorveglianza a imprese specializzate, in modo da ridurre i costi legati all'adempimento dei propri obblighi.

Risposta del Consiglio federale.