12.3869 · Interpellanza · 2012-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Ospedali acuti e psichiatrici, medici, dentisti e altre istituzioni sanitarie lamentano sempre più spesso il forte aumento di casi riguardanti i richiedenti l'asilo, tra cui numerose persone la cui domanda è stata respinta e molte oggetto di una decisione di non entrata in materia (NEM). Una ricerca condotta a Basilea sull'assistenza sanitaria ai richiedenti l'asilo e i relativi costi, sfociata nel rapporto "Gesundheitsversorgung und -kosten von Asylsuchenden in Basel" redatto all'attenzione dell'Ufficio federale della migrazione e pubblicato nel 2005, ha rilevato nel dettaglio i costi e i casi di malattia negli anni 2000-2003. Già in un singolo cantone si raggiungono importi milionari. Nel rapporto sono citate anche le casse malati interessate, secondo le quali il gruppo dei richiedenti l'asilo causa costi del 40 per cento superiori rispetto alla media degli assicurati della stessa età. Addirittura,la Confederazione distribuisce nei centri di accoglienza schede informative su "L'accesso all'assistenza sanitaria per i migranti irregolari in Svizzera".
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Ha conoscenza dei costi della salute totali, diretti e indiretti oggi effettivamente imputabili ai richiedenti l'asilo? A quanto ammontano tali costi complessivamente per anno e per richiedente l'asilo?
2. Non condivide l'opinione secondo cui sarebbe prezioso conoscere nel dettaglio quanto costa nel complesso il settore dell'asilo e quanto l'assistenza medica ai richiedenti l'asilo?
3. Considera utile la produzione delle schede informative "L'accesso all'assistenza sanitaria per i migranti irregolari in Svizzera"? Sono un mezzo per assicurare l'accesso a trattamenti medici necessari o piuttosto uno stimolo a richiedere varie prestazioni sanitarie?
4. Con quali misure intende ridurre o perlomeno stabilizzare l'aumento dei costi della salute provocato dai richiedenti l'asilo?
5. In conformità all'articolo 3 della legge federale sull'assicurazione malattie, i richiedenti l'asilo respinti e le persone oggetto di una NEM sono tenuti ad assicurarsi fintanto che dimorano in Svizzera, poiché ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile risultano domiciliati nel nostro Paese. Una simile soluzione è ancora al passo con i tempi? Non sarebbe più semplice e conveniente pagare direttamente le prestazioni mediche necessarie a queste persone invece di assicurarle obbligatoriamente e di pagare per loro i premi alle casse malati?
6. Che cosa intraprende per evitare che possano essere avanzati motivi psichici e psicosomatici volti a richiedere le relative prestazioni mediche e quindi a impedire l'esecuzione del rinvio coatto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non dispone di cifre relative ai costi sanitari effettivi imputabili ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente. È però a conoscenza dell'entità dei sussidi federali per tali costi, che nel periodo 2008-2011 ammontavano in media a 3796 franchi l'anno per persona ed erano essenzialmente causati dai premi delle casse malati.
Da quanto risulta al Consiglio federale, lo studio menzionato nell'interpellanza giunge alla conclusione che i richiedenti l'asilo generano costi sanitari minori rispetto alle persone nel gruppo di confronto.
2. In ragione della vigente ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i cantoni e del numero di attori coinvolti (cantoni, comuni, persone interessate, fornitori di prestazioni mediche, assicurazioni malattie), la Confederazione non è in grado di rilevare i costi totali dell'assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo. Inoltre, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) non contabilizza i costi totali nel settore dell'asilo. Se non versa sussidi, la Confederazione non può pronunciarsi in merito a costi che rientrano nella competenza finanziaria dei cantoni, dei comuni o di altri attori. Una rilevazione dei costi del settore dell'asilo e dei rifugiati, settore che non rientra nelle competenze finanziarie della Confederazione e non fa quindi parte del consuntivo dell'UFM, causerebbe un enorme onere amministrativo a tutti gli attori coinvolti (in particolare ai cantoni e ai comuni). Per di più, una contabilità analitica completa dovrebbe considerare anche il beneficio economico (salari, entrate delle imposte, ecc.) generato dal settore dell'asilo.
3. Il Consiglio federale considera utile mettere a disposizione degli operatori sanitari attivi nel settore un opuscolo informativo sull'assistenza sanitaria per i migranti irregolari in Svizzera. Il lavoro di ricerca utilizzato allo scopo, eseguito nel quadro di uno studio europeo, descrive nei dettagli la situazione politica e giuridica dei migranti irregolari in Svizzera, i loro bisogni e l'organizzazione dei servizi che forniscono loro le cure.
L'esecutivo ritiene che l'opuscolo renda attenti all'obbligo d'assicurazione, mentre non pensa che, essendo destinato agli specialisti del sistema sanitario, stimoli i migranti irregolari a ricorrere a prestazioni in materia di salute.
4. Con l'emanazione dell'articolo 82a della legge sull'asilo (RS 142.31), la Confederazione ha adottato le misure possibili nel quadro della vigente ripartizione delle competenze. Questa normativa mette a disposizione dei cantoni, competenti dell'assistenza sanitaria, gli strumenti necessari per limitare la scelta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni e contenere così i costi.
Al fine di gestire al meglio la situazione particolare dei richiedenti l'asilo respinti od oggetto di una decisione di non entrata in materia (beneficiari del soccorso d'emergenza), il 1° agosto 2011 il Consiglio federale ha introdotto l'articolo 92d nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102). Questa disposizione permette ai cantoni di limitare la scelta dei fornitori di prestazioni e di stipulare con l'assicuratore una forma assicurativa adeguata a questa categoria di persone. Prevede inoltre la possibilità di sospendere il pagamento dei premi per le persone che hanno verosimilmente lasciato la Svizzera. La disposizione garantisce l'accesso alle cure, permettendo al contempo un utilizzo oculato del denaro pubblico.
5. Il Consiglio federale si è già ripetutamente espresso in merito all'assicurazione malattie dei richiedenti l'asilo respinti od oggetto di una decisione di non entrata in materia (interpellanza Heim 09.4122, "Dignità umana dei sans papiers", mozione Kuprecht 10.3203, "Soppressione dell'obbligo di affiliazione all'assicurazione di base LAMal per i sans papiers", interrogazione urgente Goll 10.1053, "Si sta eludendo l'obbligatorietà dell'assicurazione malattie?"). In particolare ha dichiarato che è fondamentale mettere a disposizione di tutte le persone residenti in Svizzera le medesime cure mediche, indipendentemente dalle loro origini e dal loro statuto di soggiorno. Più recente, in risposta all'interrogazione Geissbühler 12.5238, ha ricordato che le persone non assicurate possono causare costi sociali molto elevati.
Ritiene pertanto che l'articolo 92d OAMal, menzionato al punto 4, sia sufficiente per tenere conto della situazione particolare dei beneficiari del soccorso d'emergenza e che se ne debbano ora osservare gli effetti. Escludere queste persone dall'assicurazione malattie non contribuirebbe a conseguire l'obiettivo perseguito.
6. La garanzia dell'assistenza sanitaria nel settore dell'asilo in generale e nel corso della procedura di allontanamento compete ai cantoni. Grazie all'applicazione in analogia dell'articolo 82a della legge sull'asilo anche alle persone rinviate, i cantoni dispongono degli strumenti necessari per considerare la richiesta dell'autore dell'interpellanza.
Di regola, le persone che devono lasciare la Svizzera adducono problemi psichici o psicosomatici nel quadro di una domanda di riesame. In questi casi l'UFM, competente in materia, esamina immediatamente se sia possibile che la persona in questione venga curata nel paese d'origine, per cui l'esecuzione dell'allontanamento non deve essere sospesa, o se la malattia fatta valere impedisca l'allontanamento.
Risposta del Consiglio federale.