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12.3871 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare nel modo seguente la legge sugli agenti terapeutici:

Art. 21 Restrizioni all'esportazione e al commercio all'estero

Cpv. 1 lett. b

L'esportazione o il commercio all'estero di medicamenti sono vietati se:

a. essi sono vietati nel Paese destinatario;

b. dalle circostanze risulta chiaro che essi potrebbero essere destinati a scopi illeciti o all'esecuzione di esseri umani.

Begründung

Il regolamento dell'UE (CE) n. 1236/2005, cosiddetto "anti-torture", contempla divieti e obblighi di autorizzazione di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Il 20 dicembre 2011 l'UE ha esteso l'allegato III del regolamento anti-torture a determinate sostanze medicamentose e a preparati che potrebbero essere destinati all'esecuzione di esseri umani (nuovo n. 4).

L'ampliamento intende impedire le esportazioni di prodotti che potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale.

Dato che la comunità di valori dell'Unione europea rifiuta l'esecuzione della pena di morte e che gli anestetici barbiturici elencati vengono utilizzati a tale scopo, è opportuno controllarne l'esportazione.

Gli stessi prodotti possono tuttavia anche essere impiegati a scopi medici del tutto legittimi; la loro esportazione in questo caso non è vietata, ma soggiace all'obbligo di autorizzazione. A queste sostanze possono inoltre essere applicati ulteriori obblighi di autorizzazione, per esempio secondo la legge sugli stupefacenti.

Nella sua risposta all'interpellanza 12.3143, il Consiglio federale ha affermato che l'impiego di medicamenti per l'esecuzione di esseri umani non è illecito nei Paesi che praticano la pena di morte. Questo complemento fornirebbe la base legale necessaria per adeguare il diritto svizzero al regolamento UE.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già espresso a tal merito nella risposta del 9 maggio 2012 all'interpellanza Schmid-Federer 12.3143, "Esportazione di sostanze medicamentose destinate all'esecuzione di esseri umani", in cui ha affermato di approvare ogni misura volta ad abolire la pena di morte a livello mondiale. La Svizzera persegue questo obiettivo nel quadro delle relazioni bilaterali e degli organi multilaterali, così come in collaborazione con la società civile.

Al contempo non reputa necessario intervenire d'urgenza nell'ambito legislativo poiché può contare, oltre che sugli sforzi profusi nel contesto internazionale, anche sulla responsabilità propria delle imprese farmaceutiche coinvolte. Quest'ultime, infatti, non hanno alcuna intenzione di apparire come i fornitori di un'industria specializzata nell'esecuzione degli esseri umani.

La mozione incarica il Consiglio federale di limitare l'esportazione e il commercio con l'estero di medicamenti che potrebbero essere impiegati per la pena di morte, emanando disposizioni che vanno oltre quelle del diritto in materia di stupefacenti.

Secondo il Consiglio federale, la disposizione proposta nella mozione non è atta a risolvere tutti i problemi, dato che situa la necessità d'intervento soltanto nel diritto svizzero. In particolare, un approccio multinazionale potrebbe agevolare l'esecuzione del diritto, come per esempio la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale approva la richiesta di fondo espressa nella mozione e si dichiara disposto a esaminare tutte le opzioni d'intervento che appaiono adeguate.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.