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Abolizione della cosiddetta procedura del cliente in caso di assistenza giudiziaria o amministrativa in ambito fiscale

12.3873 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abolire il preavviso alla persona interessata (cosiddetta procedura del cliente) nei casi di assistenza giudiziaria o amministrativa in ambito fiscale. A livello internazionale la pratica del preavviso non è diffusa ed è viepiù oggetto di critiche.

Begründung

Secondo l'attuale procedura, in caso di richieste di assistenza giudiziaria o amministrativa in ambito fiscale la persona interessata viene informata. Questa persona ha quindi tutto il tempo per eliminare ogni elemento probatorio, ritirare il denaro non dichiarato dai propri conti e trovare altre possibilità di collusione. La cosiddetta procedura del cliente è in chiara contraddizione con gli standard OCSE come confermato dal Consiglio federale nella risposta alla domanda 12.5359. Il commento 14.1 all'articolo 26 del modello di convenzione di doppia imposizione OCSE stabilisce che le persone interessate non devono essere informate se vi è da ritenere che le informazioni minino l'indagine in corso ("Notification procedures should permit exceptions from prior notification, e.g. in cases in which the information request is of a very urgent nature or the notification is likely to under mine... the investigation ...").

Il diritto di difesa che attualmente spetta ai clienti in base ai diritti di parte, in caso di procedura parallela a una procedura condotta all'estero, è inutile visto lo smantella-mento quasi totale del segreto bancario. Inoltre espone la Svizzera, come avviene già per il diritto del mercato finanziario, a critiche per quanto riguarda la volontà di collaborazione e l'efficienza. Occorre rammentare che anche in caso di scambio di informazioni tra autorità interne, i clienti non vengono informati. Le autorità svizzere che si occupano dell'assistenza amministrativa e giudiziaria verificano, anche senza i diritti di parte del cliente che può difendersi nel procedimento dibattimentale estero, i presupposti usuali come il sospetto iniziale, la tutela dei diritti umani e le norme di procedura nello Stato richiedente. La procedura del cliente deve essere abolita anche per le domande raggruppate visto il rischio di inquinamento delle prove. In caso di dubbio, l'autorità interessata potrà decidere se sentire il cliente. La normativa svizzera sull'assistenza amministrativa e giudiziaria dovrà essere modificata di conseguenza. La solita obiezione secondo cui si rinuncia ai diritti procedurali dei cittadini non è applicabile alle relazioni con l'estero poiché gli interessati dispongono di norma nel loro Stato di appartenenza di tutti i diritti di parte.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e di respingere il punto 2 della mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'intervento deve essere articolato in una parte relativa all'assistenza amministrativa e in un'altra relativa all'assistenza internazionale in materia penale.

In merito al punto 1, nel quadro dell'assistenza amministrativa, il Consiglio federale è disposto ad affrontare la critica sollevata a livello internazionale riguardo alla procedura del cliente mediante l'introduzione di disposizioni derogatorie.

In merito al punto 2, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, un'abolizione isolata dei diritti di informazione e di parte della persona interessata estesa unicamente ai reati fiscali condurrebbe a un'inammissibile disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie penali di diritto comune che prevedono una comminatoria di pena altrettanto elevata o persino minore. Nell'ottica dello Stato di diritto e per ragioni giuspolitiche, un'abolizione generale dei diritti di informazione e di parte nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale è esclusa.

Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e di respingere il punto 2 della mozione.