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12.3894 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per evitare che le società abusino di statuti speciali non giustificati, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una riforma legislativa volta a garantire la tassazione di tutti i redditi conseguiti.

Begründung

Numerose società con sede in Svizzera in quanto società madri o filiali di altre società estere godono di condizioni fiscali estremamente vantaggiose. In particolare, numerose multinazionali beneficiano di accordi o statuti speciali che permettono loro di limitare, talvolta in modo radicale, l'importo dovuto a titolo di imposta. Ogni tipo di accordo fiscale è subordinato a condizioni e a obiettivi particolari. Non si può tuttavia fare a meno di constatare che il rispetto di questi obiettivi lascia spesso a desiderare, in quanto si riscontrano parecchi abusi nelle pratiche alle quali ricorrono le imprese per modificare la propria imposizione.

Il ricorso a statuti speciali da parte delle imprese è spesso dettato da una logica volta a evitare una multipla imposizione, ma anche da considerazioni di attrattiva per le società che desiderano insediarsi in Svizzera. Le holding, ad esempio, beneficiano di un'imposizione estremamente ridotta nella misura in cui le società che esse controllano sono già state tassate, perlomeno in teoria. Le società ausiliarie, invece, sono più difficili da capire. Si tratta di società la cui attività (perdite e profitti) si svolge per la maggior parte all'estero, e la cui attività in Svizzera rappresenta al massimo il 20 per cento del volume complessivo (questo 20 per cento è peraltro tassato normalmente). L'aliquota d'imposta applicato alle attività delle società ausiliarie svolte all'estero è irrisoria.

Pertanto, e come previsto dai principi dell'OCSE in materia di trasferimento di costi, è opportuno prevedere norme atte a garantire che, affinché la società ausiliaria possa effettivamente beneficiare delle riduzioni che intende ottenere a questo titolo, il valore aggiunto creato all'estero sia effettivamente tassato all'estero. È infatti inammissibile che una società con sede in Svizzera sia tassata in modo molto ridotto su utili realizzati all'estero ma che all'estero non sono mai stati tassati. Un'impresa che generasse miliardi di franchi, ad esempio con la compravendita di materie prime, e il cui margine non fosse tassato in nessun luogo rappresenterebbe un evidente caso di abuso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva in Svizzera vi sono illimitatamente assoggettate all'imposta. L'assoggettamento comprende gli utili realizzati nel mondo intero e inoltre, a livello cantonale, il capitale nel mondo intero. Sono eccettuati dall'assoggettamento gli stabilimenti d'impresa, le imprese commerciali e gli immobili all'estero. Ulteriori eccezioni possono risultare dalle convenzioni bilaterali di doppia imposizione.

In Svizzera si applicano speciali normative a determinate persone giuridiche. Nel presente contesto è di particolare importanza il fatto che a livello cantonale si applica una base di calcolo ridotta alle società holding e alle società di amministrazione. Ai fini dell'imposta federale diretta a queste società si applicano invece le norme generali.

Tali normative speciali sono in parte giustificate dalla sistematica fiscale e tengono parzialmente conto del fatto che la Svizzera si situa in un contesto di intensa concorrenza internazionale. Normative speciali a favore di determinate imprese, rispettivamente di determinate attività imprenditoriali, si incontrano regolarmente anche sulle piazze concorrenti.

Non si possono escludere completamente la mancata imposizione a livello internazionale, come pure gli abusi. Essi sono possibili sia nell'ambito degli speciali generi di impresa menzionati, sia anche nel caso di altre società. La mancata imposizione a livello internazionale è anzitutto riconducibile al fatto che i sistemi fiscali nazionali presentano differenze. Per abbordare questa tematica sono necessari approcci multilaterali di soluzione. Gli sforzi di organizzazioni come l'OCSE sono volti a evitare le doppie imposizioni e a anche le mancate imposizioni internazionali. Nella conclusione di convenzioni di doppia imposizione la Svizzera segue il modello di convenzione dell'OCSE, si attiene allo standard dell'OCSE per quanto riguarda lo scambio di informazioni e applica gli orientamenti elaborati dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Per quanto riguarda gli abusi spetta alle competenti autorità intervenire. Nella misura in cui ne è toccata l'imposta federale diretta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) effettua controlli nell'ambito della sua attività di vigilanza. I cantoni sono responsabili della corretta applicazione della legislazione tributaria cantonale.

In sintesi, il Consiglio federale non intravede attualmente nessuna necessità immediata di intervento per evitare la mancata imposizione internazionale, rispettivamente gli abusi. Nel quadro della futura riforma III dell'imposizione delle imprese sono invece previsti adeguamenti di determinati statuti fiscali cantonali atti a incrementare l'accettazione a livello internazionale della legislazione tributaria svizzera sulle imprese e, simultaneamente, a rafforzare la piazza imprenditoriale Svizzera e a mantenere in equilibrio le finanze dei cantoni e della Confederazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.