12.3896 · Mozione · 2012-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Per evitare gli abusi da parte di società che beneficiano di esenzioni fiscali in cambio di controprestazioni che però non rispettano, il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento una riforma legislativa volta a istituire meccanismi di controllo di tali controprestazioni. Occorre prevedere anche la pubblicazione annuale degli importi totali oggetto di esenzione e le ricadute positive di questi aiuti fiscali (importi e numero di impieghi creati dalle imprese che beneficiano di forti riduzioni o di esenzioni fiscali).
Begründung
Numerose società straniere con sede in Svizzera in quanto società madri o filiali di altre società straniere godono di condizioni fiscali estremamente vantaggiose. In particolare, numerose multinazionali beneficiano di accordi o di statuti speciali che permettono loro di limitare, talvolta in modo radicale, l'importo dovuto a titolo di imposta.
Ogni tipo di accordo fiscale è subordinato a condizioni e a obiettivi particolari. Non si può tuttavia fare a meno di constatare che il rispetto di questi obiettivi lascia spesso a desiderare in quanto si riscontrano parecchi abusi nelle pratiche alle quali ricorrono le imprese per modificare la propria imposizione.
La presente mozione intende fornire un orientamento generale per limitare o evitare i tipi di abuso concernenti società che beneficiano di esenzioni fiscali in cambio di controprestazioni che però non rispettano. Inoltre, occorre obbligare i cantoni ad avere una maggiore trasparenza sui dati (importo totale delle esenzioni e impieghi creati).
La promozione economica è spesso paragonabile a un regalo fiscale in cambio di controprestazioni quali la creazione di impieghi, l'industrializzazione e la creazione di partenariati. Pertanto, gli sgravi fiscali sono spesso concessi sulla base dei vantaggi promessi dalle imprese.
Le decisioni delle amministrazioni cantonali devono in ogni caso prevedere clausole che subordino fermamente le esenzioni al rispetto delle condizioni definite per la loro concessione. Queste condizioni devono essere sancite in modo trasparente in un testo legislativo affinché i criteri si applichino in modo equo a tutte le imprese. L'inosservanza di determinate condizioni (impieghi promessi ma non creati, utili superiori a quanto annunciato, partenariati non realizzati, investimenti non effettuati) deve tradursi nella riduzione o nella revoca dell'agevolazione concessa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione concerne gli sgravi fiscali e gli ordinamenti fiscali cantonali ai sensi dell'articolo 28 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID, RS 642.14): si tratta di due aspetti differenti dell'imposizione delle imprese. Inoltre occorre distinguere le competenze dei cantoni da quelle della Confederazione. Per quanto attiene agli ordinamenti fiscali cantonali si rimanda al parere espresso dal Consiglio federale riguardo alla mozione Amarelle 12.3894, "Imposizione delle imprese. Sancire la garanzia della tassazione di tutti i redditi conseguiti", del 27 settembre 2012. Gli sgravi fiscali concernenti l'imposta federale diretta sono disciplinati dall'articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0). Gli sgravi fiscali sono concessi dai cantoni conformemente all'articolo 23 capoverso 3 LAID. In virtù della loro sovranità fiscale, i cantoni possono accordare sgravi fiscali nel quadro della LAID. Anche la pubblicazione di dati, perlomeno teorici, relativi alle entrate fiscali venute meno a livello cantonale e comunale è di competenza dei cantoni.
In merito agli sgravi fiscali inerenti all'imposta federale diretta si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Amarelle 12.3293, "Esenzioni fiscali. Richiesta di chiarimenti e di trasparenza", del 16 marzo 2012. Le decisioni del DFE contemplano clausole volte a impedire gli abusi e/o consentire al DFE l'attuazione di provvedimenti. Se l'impresa non adempie alle condizioni della decisione, lo sgravio fiscale cessa anticipatamente. In caso inadempienze gravi da parte dell'impresa o di un suo ricorso abusivo agli sgravi fiscali, questi ultimi possono essere revocati retroattivamente.
Inoltre per l'inizio del 2013 è prevista l'entrata in vigore delle direttive di applicazione del DFE, comprendenti ulteriori limitazioni e precisazioni a livello tecnico. Per la loro elaborazione è stata consultata la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP).
Nel quadro della valutazione del programma pluriennale di politica regionale secondo l'articolo 18 della legge federale sulla politica regionale, anche gli sgravi fiscali sono presi in considerazione su scala nazionale. Al fine di coadiuvare le attività di valutazione è stato istituito il gruppo di lavoro NPR 2016+, in seno al quale collaborano esperti cantonali provenienti da tutte le regioni della Svizzera e le preposte unità dell'amministrazione federale. Il gruppo ha avviato le sua attività nell'aprile 2012. Un sottogruppo di lavoro si sta occupando degli sgravi fiscali. I risultati di queste attività saranno disponibili nel 2013. Dati inerenti ai posti di lavoro previsti e creati nonché dati, perlomeno teorici, relativi alle entrate fiscali venute meno saranno oggetto di un'analisi dell'efficacia. I risultati suddetti consentiranno di tracciare un quadro complessivo dell'efficacia degli strumenti in esame nonché di stabilire l'eventuale necessità di un intervento.
Il Consiglio federale ritiene che occorra attendere l'esito della valutazione prima di decidere in merito ad eventuali misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.