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Persone senza attività lucrativa che presentano una richiesta di prestazioni AI. È necessario informare gli assicurati

12.3897 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che i datori di lavoro o gli assicuratori che versano prestazioni in caso di perdita di guadagno informino in modo esaustivo gli assicurati su come procedere per non dover pagare gli interessi di mora fatturati in caso di affiliazione retroattiva all'AVS.

Begründung

La risposta del Consiglio federale all'interrogazione 12.1040 conferma che nell'ambito di una procedura ordinaria di affiliazione, l'assicurato che presenta una richiesta di prestazioni AI deve annunciarsi debitamente alla cassa di compensazione, se vuole evitare di dover pagare interessi di mora. Infatti, se un assicurato che interrompe o cessa l'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio si annuncia rapidamente alla cassa di compensazione competente non corre il rischio di dover pagare interessi di mora, fatturati in caso di affiliazione tardiva. Se l'affiliazione avviene nell'anno contributivo, le condizioni di cui all'articolo 41bis lettera b OAVS non sono adempiute. Per contro, se l'assicurato non si annuncia o lo fa troppo tardi - il che accade di frequente quando viene presentata una richiesta di prestazioni AI -, la cassa di compensazione dovrà procedere a un'affiliazione retroattiva (cioè prima dell'anno contributivo in corso) e fatturare automaticamente gli interessi di mora in virtù dell'articolo 41bis lettera b OAVS.

Per evitare questo inconveniente basta affiliarsi rapidamente alla cassa di compensazione. A questo scopo sarebbe dunque opportuno garantire agli assicurati una migliore informazione sugli obblighi legali da adempiere non appena si estingue il diritto al salario ed iniziano ad essere versate le indennità giornaliere per malattia o infortunio. Senza un'informazione completa, non è detto che gli assicurati realizzino che il denaro percepito non corrisponde più al salario, bensì ad indennità sulle quali non vengono riscossi contributi paritetici. Il malinteso è possibile poiché il loro compenso continua ad essere versato dal datore di lavoro, che si fa poi rimborsare dalla propria assicurazione. Questa continuità spiega sicuramente perché in numerosi casi debbano essere fatturati interessi di mora.

La situazione può aggravarsi ulteriormente quando il datore di lavoro aspetta la fine dell'esercizio per correggere i conteggi. In tal caso, continuando a ricevere lo stesso importo, l'assicurato non può nemmeno rendersi conto di essere passato dal salario alle indennità giornaliere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per adempiere l'obbligo contributivo, le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi d'ufficio alla cassa di compensazione competente. Questo vale per esempio per le persone che per un certo lasso di tempo percepiscono indennità giornaliere per infortunio o malattia, senza più ricevere alcun reddito soggetto a contribuzione. In questi casi, se non ci si annuncia o lo si fa troppo tardi, bisogna pagare interessi di mora sui contributi arretrati. Per evitare questo inconveniente, l'autrice della mozione chiede che i datori di lavoro o gli assicuratori che versano indennità giornaliere informino meglio gli interessati sul tema.

Benché anch'esso sia del parere che l'informazione degli assicurati vada migliorata, il Consiglio federale ritiene che non sia appropriato introdurre (p. es. nella legge sul contratto d'assicurazione, nella legge sull'assicurazione malattie o eventualmente nei contratti collettivi di lavoro) un obbligo per i datori di lavoro e gli assicuratori di informare chi inizia a percepire indennità giornaliere per infortunio o malattia, perché né gli uni né gli altri sarebbero in grado di farlo in modo mirato. Infatti, nella maggior parte dei casi, chi beneficia di indennità giornaliere dell'assicurazione malattie o infortuni non deve versare alcun contributo in qualità di persona senza attività lucrativa, poiché l'incapacità al lavoro è di breve durata o soltanto parziale. In questi casi, solo gli assicurati con una buona situazione patrimoniale devono eccezionalmente versare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. Inoltre, la persona senza attività lucrativa può eventualmente essere esonerata dall'obbligo contributivo grazie ai contributi salariali versati dal coniuge. Oltre alla durata dell'interruzione dell'attività lucrativa vi sono dunque altri aspetti determinanti, quali l'ammontare del salario, la situazione patrimoniale, il reddito da attività lucrativa e la situazione patrimoniale del coniuge ecc., che nella maggior parte dei casi sono sconosciuti ai datori di lavoro e agli assicuratori e di regola, per motivi legati alla protezione della personalità, non possono nemmeno essere divulgati. Sulla base di quanto precede, introdurre un obbligo generale d'informare non solo implicherebbe oneri sproporzionati, ma potrebbe creare confusione e rivelarsi controproducente.

D'altra parte, un'informazione mirata degli assicurati che presentano una richiesta di prestazioni agli uffici AI permetterebbe di raggiungere la stragrande maggioranza delle persone interessate. Grazie ai provvedimenti di rilevamento e intervento tempestivi introdotti con la 5a revisione AI e alla collaborazione interistituzionale (CII plus) tra gli assicuratori che versano indennità giornaliere e gli uffici AI, istituita parallelamente, sono state create le condizioni per una rapida presa di contatto con gli uffici AI. In questo contesto è possibile informare in modo mirato gli assicurati anche sull'obbligo di annunciarsi alla cassa di compensazione. L'AI provvederà a rielaborare e completare in questo senso i promemoria destinati agli assicurati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.