12.3909 · Mozione · 2012-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale che consenta di sottoporre determinati richiedenti l'asilo a un test del DNA.
Begründung
Le statistiche di polizia di otto cantoni mostrano che la criminalità è raddoppiata in seguito alla Primavera araba.
Nel primo semestre del 2012 oltre la metà (52 per cento) degli imputati nel settore dell'asilo erano richiedenti provenienti da Tunisia, Algeria e Marocco, che tuttavia rappresentano soltanto il 6 per cento dei richiedenti in procedura o respinti. Per prevenire e lottare efficacemente contro la criminalità è auspicabile istituire una base legale che consenta alle autorità di sottoporre i richiedenti l'asilo a un test del DNA. Svariati comandanti di polizia cantonale si sono espressi a favore di tale provvedimento.
La misura, poco onerosa (200 franchi per test, compresa la registrazione in una banca dati), permetterà di identificare con estrema certezza i richiedenti nell'ambito della procedura d'asilo propriamente detta nonché in caso di crimini o delitti. È tuttavia ipotizzabile che tale test possa rivelarsi utile soltanto per determinate categorie di richiedenti. È evidente che la decisione delle autorità di effettuare o meno un test del DNA dopo l'arrivo in Svizzera deve essere dettata da un'analisi dei rischi fondata su criteri precisi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale (art. 119 cpv. 2 lett. f della Costituzione federale; Cost.; RS 101).
I prelievi di campioni e le analisi del DNA nell'ambito di un procedimento penale sono retti dal Codice di procedura penale (art. 255-259; RS 312.0) e dalla legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (RS 363). Queste misure sono volte a far luce su un reato (crimine o delitto) e si applicano in particolare nei confronti di persone sospette. Il profilo del DNA del sospetto, sia esso svizzero o straniero, richiedente l'asilo o meno, è registrato in un sistema d'informazione se non è stato possibile escluderlo già prima dai potenziali autori del reato in questione. L'allestimento di un profilo del DNA in una procedura amministrativa è retto dalla legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). Questa misura è prevista per i casi in cui non è possibile dissipare in altro modo i dubbi fondati sulla filiazione o l'identità di una persona. In questi casi il profilo del DNA può essere allestito soltanto con il consenso della persona interessata (art. 33 LEGU). A differenza di quanto previsto nel procedimento penale, non esiste un sistema d'informazione per la registrazione dei profili nella procedura amministrativa.
Questi esempi mostrano i limiti posti al trattamento dei profili del DNA. L'allestimento di profili del DNA nonché la registrazione di tali dati in sistemi d'informazione rappresentano delle ingerenze nei diritti fondamentali di una persona, in particolare sotto il profilo del diritto alla libertà personale e alla protezione della sfera privata (art. 10 e 13 Cost.). Simili restrizioni dei diritti fondamentali devono in generale soddisfare le condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione, ossia devono essere previste in una legge in senso formale, giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo.
L'autore della mozione propone di allestire profili del DNA, non di persone sospettate di aver commesso un crimine o un delitto, bensì, a titolo preventivo e in maniera sistematica, di determinate categorie di richiedenti l'asilo, in base alla supposizione che potrebbero commettere atti di delinquenza dopo il loro arrivo in Svizzera. Questa misura d'identificazione di polizia è contraria al principio della proporzionalità sancito dalla Costituzione federale (art. 36 cpv. 3 Cost.). Non può essere applicata in modo sommario a tutti i richiedenti l'asilo e nemmeno a una categoria di persone, invocando come unica giustificazione l'aumento del tasso della criminalità in un settore particolare. Occorrerebbe inoltre chiedersi perché non allestire sistematicamente, oltre ai profili del DNA dei richiedenti l'asilo, anche quelli di altri gruppi di persone o d'età, che, tendenzialmente, presentano un elevato tasso di criminalità.
Di recente la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si è chinata sulla questione del trattamento sistematico dei prelievi di campioni del DNA di richiedenti l'asilo opponendovisi per motivi giuridici e finanziari.
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che la richiesta dell'autore della mozione sia contraria al diritto di rango superiore e propone di respingerla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.