12.3918 · Interpellanza · 2012-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. A parere del Consiglio federale, quanto urgente è la necessità di adoperarsi per incentivare altri Stati a firmare la Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori? Per quali Paesi vi è una particolare urgenza alla luce di casi attuali o frequenti?
2. Quale ruolo riveste la Svizzera in questo sforzo?
3. Il Consiglio federale è disposto a rendere la firma della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori un elemento centrale degli accordi in materia di migrazione?
4. Quali altri provvedimenti sono ipotizzabili per migliorare la cooperazione con gli Stati non firmatari in caso di rapimento di minori?
Begründung
La Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori disciplina, tra gli Stati contraenti, il ritorno dei minori e garantisce che l'autorità parentale e il diritto di visita esistenti in uno Stato contraente vengano effettivamente rispettati anche negli altri. Siccome la maggior parte dei Paesi africani e asiatici non ha firmato la convenzione, in caso di rapimenti in tali Stati continuano a sorgere conflitti insolubili, che provocano grandi sofferenze ai minori interessati. In molti casi il contatto con un genitore è interrotto del tutto e non di rado si giunge a battaglie penali.
Dal punto di vista del bene del minore, occorre incontestabilmente adoperarsi affinché la convenzione venga firmata dal maggior numero possibile di Stati. La Svizzera nutre un particolare interesse, in quanto nel nostro Paese sono contratti molti matrimoni binazionali.
Stellungnahme des Bundesrates
1. A metà ottobre 2012, secondo le informazioni della sezione protezione consolare del DFAE, 34 minori svizzeri risultavano rapiti in Stati non contraenti della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori (qui di seguito convenzione; RS 0.211.230.02), nove dei quali in Algeria, sette in Tunisia e quattro in Egitto.
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della convenzione. È pertanto certamente auspicabile e urgente che questi e altri Paesi aderiscano alla convenzione, ma per motivi giuridico-culturali è poco realistico che ciò avvenga in tempi brevi, poiché la mancata ratifica della convenzione è riconducibile, nella maggior parte dei casi, a una concezione dell'autorità parentale e dell'interesse del minore diversa da quella prevalente in Svizzera. Va inoltre fatto notare che, per esperienza, la convenzione funziona effettivamente soltanto con gli Stati che prevedono procedure rapide e qualitativamente soddisfacenti sia per il ritorno sia per la successiva procedura di attribuzione dell'autorità parentale.
2. La Svizzera si adopera attivamente per la protezione e il benessere dei minori rapiti e tenta di favorire la ratifica della convenzione. In questo spirito, la Svizzera sostiene il cosiddetto processo di Malta nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ("Malta Judicial Conference on Cross-Frontier Family Law Issues involving certain 'Hague Convention' and 'non-Hague Convention' States from the Islamic world"). L'obiettivo consiste nell'instaurare un dialogo con i giudici e i funzionari di Stati le cui riserve all'adesione alla convenzione vanno considerate nel contesto della sharia. Si intende promuovere in particolare la mediazione familiare transfrontaliera nei casi di rapimento.
3. La collaborazione con altri Stati nell'ambito della protezione internazionale dei minori riveste una grande importanza per la Svizzera. Può pertanto risultare utile tematizzare la ratifica della convenzione nel singolo caso.
Non è invece opportuno associare in maniera generale accordi migratori e ratifica della convenzione. I primi sono di norma conclusi su iniziativa della Svizzera e servono in primo luogo a rinviare i cittadini stranieri nel loro Paese d'origine. La Svizzera non può pertanto vincolarli a condizioni.
4. Con alcuni Stati non contraenti della convenzione è possibile una cooperazione in base alla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (RS 0.211.231.011). Il 1° marzo 2006 è inoltre entrato in vigore un accordo bilaterale con la Repubblica libanese concernente la cooperazione per determinate questioni familiari (RS 0.211.230.489).
La sezione protezione consolare del DFAE collabora inoltre con organizzazioni non governative (p. es. la Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale) e fornisce indirizzi di legali, affinché i casi di rapimento di minori possano all'occorrenza essere giudicati anche nella procedura civile ordinaria.
Risposta del Consiglio federale.