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12.3921 · Interpellanza · 2012-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 26 settembre 2012, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha sottoscritto, come prescritto dalla legge, il contratto per la compensazione delle emissioni di CO2 stipulato con la Centrale thermique de Vouvry SA (CTV), la società che progetta di costruire la centrale a gas di Chavalon. Alla CTV è stato in tal modo consentito di compiere un ulteriore passo verso l'ottenimento di un'autorizzazione di costruzione. Tenuto conto dei documenti resi accessibili finora, sorgono le domande seguenti:

1. Il contratto non dovrebbe anch'esso essere reso pubblico (principio della trasparenza)?

2. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili, il contratto di compensazione deve già elencare le misure previste, ma nel contratto appena concluso ciò non sembra essere il caso. Sorge pertanto la domanda come l'UFAM sia giunto alla conclusione che le misure proposte siano idonee a garantire le compensazioni richieste?

3. Secondo detto contratto, la prova della compensazione integrale delle emissioni di CO2 prodotte fino a quel momento deve avvenire soltanto al termine dei primi dieci anni di esercizio. Potrebbe pertanto essere possibile che, nel corso dell'undicesimo anno di esercizio, si rilevi che la compensazione sia stata soltanto del 10 per cento invece del 100 per cento. Come può l'UFAM impedire che ciò avvenga? Quali sono le sanzioni concrete che possono essere adottate?

4. Per quali motivi il contratto non stabilisce che i certificati di compensazione devono essere presentati a inizio anno per l'insieme dell'anno e che i certificati non utilizzati possano eventualmente essere utilizzati anche l'anno successivo?

5. La nuova legge sul CO2 prevede obiettivi di riduzione minimi, pari al 20 per cento entro il 2020, delle emissioni di tutti i gas a effetto serra generati in Svizzera (con una sola deroga: il traffico aereo internazionale). Secondo l'UFAM "tutte le parti devono accordarsi su un unico meccanismo" che consenta alla Svizzera di rispettare i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. Come sarà possibile garantirli concretamente per il 2020 e quali sanzioni sono previste se ciò non avvenisse?

6. In generale, la natura e l'estensione delle sanzioni non risultano dai documenti disponibili (cfr. anche le condizioni di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2). Il contratto prevede sanzioni elevate nei casi di mancata riduzione delle emissioni di CO2, volte a indurre terzi a effettuare le riduzioni necessarie in altri progetti finalizzati alla protezione del clima?

7. I documenti disponibili a sostegno del contratto non prevedono alcuna possibilità di revoca dell'autorizzazione d'esercizio in caso di violazione del contratto in questione. Perché?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ampie parti del contratto sono già state rese note nell'ambito della conferenza stampa del 26 settembre 2012. L'obbligo di pubblicazione completa del documento non era previsto. In seguito alla conferenza stampa, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stata inoltrata una richiesta di pubblicazione integrale del contratto. Dopo aver sentito la parte contraente, il contratto è stato reso accessibile al richiedente.

2. L'articolo 4 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 (RS 641.713) sancisce che il contratto di compensazione comprende le misure proposte dal gestore in vista del computo. In base a queste proposte, le autorità possono valutare se il gestore è in grado di fornire le prestazioni compensative presumibilmente necessarie. I progetti di compensazione proposti non sono vincolanti. In un secondo tempo, la centrale potrà decidere di adottare anche misure diverse da quelle proposte per l'adempimento del suo obbligo di compensazione.

La Centrale thermique de Vouvry SA (CTV), società che gestirà la progettata centrale termica a combustibili fossili di Chavalon, ha sviluppato, insieme ad alcuni partner pluriennali di SvizzeraEnergia, un programma di compensazione dal quale essa si attende riduzioni annue delle emissioni di CO2 in Svizzera dell'entità di 1,2 milioni di tonnellate. La centrale termica a combustibili fossili di Chavalon emetterà prevedibilmente una quantità annua di tonnellate di CO2 da 0,75 a 1,2 milioni. Ai fini del rispetto dell'obbligo di compensazione, che conformemente alle disposizioni attuali deve avvenire al 70 per cento in Svizzera, le riduzioni annue da effettuare nel nostro Paese devono essere da 0,5 a 0,8 milioni di tonnellate di CO2.

3. La CTV deve condurre un monitoraggio e inoltrare alla Confederazione ogni anno un rapporto sulle emissioni di CO2 e sulle misure di compensazione adottate. Il rapporto sul monitoraggio delle misure sarà esaminato da un organo di controllo indipendente. L'UFAM deciderà circa il computo soltanto dopo questo esame. Pertanto non si dovrà attendere dieci anni per conoscere le quantità di CO2 emesse l'anno precedente che sono state compensate. Per contro, un'eventuale sanzione deve essere inflitta soltanto dopo dieci anni di esercizio e sarà commisurata alle coperture mancanti cumulate.

4. Le emissioni effettive di CO2 variano notevolmente a dipendenza delle ore di esercizio della centrale e sono rilevabili solo retroattivamente. Il rilascio preventivo di certificati non risolverebbe il problema. La CTV vuole puntare prima di tutto sul proprio programma di compensazione, la cui elaborazione richiede un certo lasso di tempo, e non su certificati rilasciati da terzi. Pertanto, le quantità di CO2 emesse e compensate possono essere ragionevolmente equilibrate soltanto dopo un periodo di osservazione più lungo.

5. Nell'ambito della revisione della legge sul CO2, il Parlamento ha deciso che i gestori di centrali termiche a combustibili fossili devono compensare integralmente le emissioni di CO2 causate dal loro esercizio. L'obbligo di compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili non è una misura di riduzione che fornisce un contributo per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, ma una misura di stabilizzazione (regolamentazione sui generis) che impedisce un incremento delle emissioni di CO2 della Svizzera. Per questo motivo, ai gestori di centrali termiche a combustibili fossili è ancora consentito, malgrado l'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni rispetto al 1990 da conseguire in Svizzera entro il 2020, di assolvere parte del loro obbligo di compensazione mediante l'acquisto di certificati di emissione esteri. Le emissioni di CO2 causate dall'esercizio di centrali termiche a combustibili fossili, nonché le prestazioni compensative fornite nel quadro di contratti di compensazione, non vengono tenute in considerazione nella valutazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo.

A livello internazionale, nel caso di una convenzione che subentri al Protocollo di Kyoto, occorre stabilire un meccanismo per il 2020, perché conformemente al contratto di compensazione con la CTV, un bilancio può essere stilato soltanto dopo dieci anni di esercizio. Qualora, la CTV non avesse compensato integralmente la quantità di CO2 emessa in quest'anno, le prestazioni mancanti devono essere compensate, ad esempio, mediante certificati esteri o svizzeri.

6. I pagamenti delle sanzioni sono calcolati in modo tale da permettere l'adozione di misure sostitutive per le prestazioni di compensazione mancanti. In linea di conto, entrano anche l'acquisto di certificati o misure da parte di fornitori terzi.

7. Secondo l'articolo 11c capoverso 2 della legge sul CO2 (RS 641.71), un gestore di centrale che non rispetti il proprio impegno è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. La pena convenzionale viene stabilita sotto forma di una prestazione in denaro (art. 4 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sulla compensazione del CO2). La legge sul CO2 non prevede sanzioni più incisive, come la revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

Risposta del Consiglio federale.