12.3929 · Mozione · 2012-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) che consenta alle persone non titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio (richiedenti l'asilo) di soggiornare soltanto nel cantone di attribuzione.
Begründung
La piazza della stazione di Lucerna è diventata un punto d'incontro sovraregionale per richiedenti l'asilo. Come siamo arrivati a questo punto? In Svizzera i richiedenti l'asilo godono di una libertà di movimento pressoché illimitata. Molto spesso ne abusano e l'aumento dei reati commessi nei centri urbani è ormai indiscusso. È vero che l'articolo 74 LStr consente di limitare, mediante l'assegnazione a un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio, la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo che perturbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Questa misura non consente tuttavia di emanare un divieto generale, bensì soltanto individuale, e pertanto non è sufficiente per risolvere i problemi cui devono attualmente far fronte i centri urbani.
Limitando il soggiorno dei richiedenti l'asilo al cantone di attribuzione è possibile raggiungerli più facilmente e impedire che compiano spostamenti non necessari.
La prassi proposta limita in misura accettabile la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo. Non si vieta loro di viaggiare in generale. Uno spostamento oltre i confini del cantone di attribuzione è tuttavia permesso soltanto se autorizzato dalla competente autorità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° febbraio 1995 sono entrate in vigore le misure coercitive del diritto in materia di stranieri, in seguito integrate a più riprese. Tali misure, che includono la carcerazione preliminare, cautelativa e in vista del rinvio coatto, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio e il fermo di breve durata, si propongono anzitutto di garantire l'esecuzione dell'allontanamento. In tal modo s'intende combattere la delinquenza ad opera degli stranieri in situazione illegale e dei richiedenti l'asilo.
Secondo le basi legali vigenti, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio può essere disposto in tre casi: per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici, per garantire la partenza o se il rinvio coatto è stato differito (art. 74 cpv. 1 lett. a-c LStr). È pertanto possibile imporre a un richiedente l'asilo che turba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio. Secondo la legge, tale misura intende in particolare combattere il traffico di stupefacenti.
Il 23 gennaio 2004 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione di condurre un'inchiesta sull'applicazione e l'effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. La CdG-N ha successivamente stilato un rapporto, comprendente 12 raccomandazioni (FF 2006 2415), pubblicato il 24 agosto 2005. Nella raccomandazione 10 la CdG-N ha proposto di invitare le Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati a valutare, nel quadro della corrente revisione del diritto in materia di stranieri e di asilo, la possibilità di assegnare un luogo di dimora e di escludere l'accesso a un dato territorio ai richiedenti l'asilo durante i primi tre a sei mesi della procedura d'asilo. Il 23 gennaio 2009 la CdG-N ha sollecitato il Consiglio federale a presentare alla sua competente sottocommissione DFGP/CaF un rapporto sull'attuazione di tali raccomandazioni.
Nel parere del 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha affermato di non ritenere opportuno disporre sistematicamente l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio nei confronti dei richiedenti l'asilo (cfr. in proposito il rapporto annuale 2009 della CdG e della DelCG; FF 2010 2341, 2391 segg.).
Pur nutrendo comprensione per la richiesta avanzata nella mozione, il Consiglio federale continua a ritenere che le disposizioni legali sul'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio siano sufficienti. Consentono di limitare in modo mirato la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo che devono lasciare la Svizzera oppure turbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Disponendo in modo coerente tali provvedimenti, i cantoni possono contrastare tempestivamente ed efficacemente le situazioni menzionate nella mozione. Inoltre la normativa generale proposta riguarderebbe per altro tutti i richiedenti l'asilo, anche quelli che non contribuiscono a creare le situazioni problematiche illustrate dall'autore della mozione. Infine, la delimitazione del luogo di soggiorno varierebbe molto in quanto dipenderebbe dalle dimensioni del cantone di soggiorno. A parere del Consiglio federale sarebbe sproporzionato applicare sistematicamente tale misura a tutti i richiedenti l'asilo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.