12.3937 · Mozione · 2012-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di colmare le lacune esistenti in merito all'accertamento relativo all'avente economicamente diritto e di estendere la nozione di "agente pagatore all'atto del ricevimento" ai negozi giuridici (trust) e ad altri istituti con personalità giuridica (come ad es. numerose fondazioni) non soggetti a imposizione che sul piano giuridico-formale non hanno un avente economicamente diritto.
Begründung
L'affermazione degli obblighi di diligenza nel settore bancario è un elemento indispensabile al pari dell'inequivocabile identificazione dell'avente economicamente diritto finalizzata alla lotta contro il riciclaggio di denaro come pure a scopi fiscali. Anche nelle nuove convenzioni fiscali, la problematica dell'evasore viene spesso affrontata come se non esistesse alcun avente economicamente diritto.
In questi casi la Commissione europea intende rivedere la direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio in modo che l'istituto o il negozio giuridico siano dichiarati agenti pagatori all'atto del ricevimento e ogni persona fisica, che abbia fornito direttamente o indirettamente un contributo ai corrispondenti valori patrimoniali dell'istituto, ecc., possa essere coinvolta quale proprietario economico dei pagamenti di interessi. Se del caso, l'istituto, ecc. deve dichiarare come aventi economicamente diritto chi in un lasso di tempo di dieci anni riceve dei pagamenti.
Gli avvocati svizzeri raccomandano già esplicitamente a chi sottrae le imposte di sfruttare i trust quali "barriere" contro lo scambio di informazioni (Grisel, Gani, Trust & Trustees 18/5). Nella sua risposta all'interpellanza 12.3429, il Consiglio federale conferma indirettamente che questa scappatoia fiscale rimane aperta con l'attuale direttiva sulla fiscalità del risparmio e gli accordi fiscali bilaterali. Questo è incompatibile con una strategia credibile di emersione del denaro non dichiarato.
Il Principato del Liechtenstein ha eliminato queste scappatoie fiscali nella sua ordinanza concernente gli obblighi di diligenza, il cui articolo 3 lettera b prevede che per le fondazioni, le amministrazioni fiduciarie (Treuhänderschaften) e gli enti strutturati in modo simile a fondazioni (stiftungsähnlich strukturierten Anstalten) debbano essere considerati aventi economicamente diritto,
2. nella misura in cui non è stata designata nominalmente nessuna persona singola quale beneficiario, quelle persone fisiche o quella cerchia di persone nell'interesse delle quali o per il cui interesse è stato principalmente costituito tale soggetto giuridico. A ciò si aggiungono inoltre
3. le persone giuridiche che esercitano in ultima analisi il controllo diretto o indiretto sul patrimonio di un tale soggetto giuridico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera per l'accertamento degli aventi economicamente diritto in rapporto con trust e fondazioni corrispondono fondamentalmente allo standard internazionale (raccomandazioni GAFI n. 24 e 25 e relative note interpretative). Nell'ambito delle convenzioni sull'imposta alla fonte concluse con Germania, Regno Unito e Austria, le quali come il vigente accordo tra Svizzera e UE sulla fiscalità del risparmio attribuiscono la qualità di agente pagatore all'intermediario finanziario pagatore, questi obblighi di diligenza costituiscono il fondamento per l'accertamento dei beneficiari dei valori patrimoniali intestati a un trust o a una fondazione. Gli agenti pagatori svizzeri devono fare riferimento alle persone fisiche beneficiarie che si celano dietro tali strutture ("looking through"). Se si tratta di persone residenti in uno degli Stati partner, esse vengono tassate in base alla pertinente convenzione. Se invece non esiste nessun beneficiario effettivo di questi valori patrimoniali, come avviene nel caso di trust discrezionali e fondazioni discrezionali reali, non è possibile applicare una simile imposizione. In effetti, per questi veicoli la cerchia dei beneficiari potenziali è definita, ma non quella dei beneficiari effettivi.
Con la creazione di un trust discrezionale irrevocabile reale (irrevocabile discretionary trust) o di fondazione discrezionale irrevocabile reale, il settlor, ossia il fondatore, rinuncia alla sua qualità di beneficiario effettivo dei valori patrimoniali corrispondenti. Di conseguenza non è imponibile negli Stati partner per i redditi da capitale conseguiti sulla sostanza del trust o della fondazione. Per questa ragione, in simili casi l'imposizione alla fonte del settlor, ossia del fondatore, in virtù delle convenzioni concernenti un'imposta alla fonte non sarebbe corretta.
Tuttavia, qualora per gli obblighi di diligenza menzionati si giunga alla conclusione che, nonostante sussista formalmente una fondazione o un trust discrezionale i beneficiari e quindi gli aventi economicamente diritto sono stati effettivamente accertati, l'agente pagatore li dovrebbe considerare come persone interessate, purché risiedano in uno Stato partner. La direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l'attuazione delle convenzioni sull'imposta alla fonte fornirà un'enumerazione non esaustiva delle costellazioni nei quali il settlor, ossia il fondatore, deve essere considerato come beneficiario.
Il Consiglio federale è dell'avviso che l'approccio appena descritto procuri gli strumenti per opporsi all'elusione delle convenzioni sull'imposta alla fonte attraverso la creazione di trust e fondazioni discrezionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.