12.3939 · Mozione · 2012-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare in particolare le seguenti misure nell'interesse di tutte le persone e imprese oneste assoggettate in Svizzera:
1. aumentare il personale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in base alle esigenze, focalizzandosi sui controlli di casi sospetti e di rischio nell'ambito dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e dell'imposta sul valore aggiunto;
2. evitare in tal modo e in stretta collaborazione con i cantoni ritardi e prescrizioni nell'ambito di inchieste e procedimenti penali in materia fiscale;
3. allestire una statistica fiscale penale trasparente ed esaustiva per tutta la Svizzera;
4. aumentare considerevolmente le richieste di assistenza amministrativa in ambito fiscale da parte della Svizzera nei confronti di Stati partner mediante convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI);
5. concludere e impiegare attivamente accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) con centri finanziari offshore quali le Isole Cayman o le Bahamas.
Begründung
La sottrazione d'imposta è un furto nei confronti del popolo! Il conto è pagato prevalentemente dal ceto medio.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. A tale scopo, nel suo parere del 16 febbraio 2011 sulla mozione 10.4050, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno un aumento dell'effettivo del personale nell'AFC. Tuttavia, da allora, invece di essere aumentato, il personale è stato ridotto. Questo ha comportato ritardi nelle procedure e, per il futuro, si prospettano addirittura prescrizioni irritanti.
Secondo alcune stime, almeno 18 miliardi di franchi sfuggono annualmente alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni a causa di infrazioni fiscali perpetrate da contribuenti svizzeri (cfr. tra l'altro Schaltegger, Schneider, Torgler, "Schattenwirtschaft und Steuermoral" 2008, pag. 26 e segg.).
In questo ambito manca una statistica trasparente sulle procedure nel contesto della sottrazione d'imposta e della frode fiscale.
CDI e TIEA non sono strade a senso unico. Il denaro nero nascosto all'estero da contribuenti svizzeri deve essere individuato attivamente dalle autorità svizzere e tassato in Svizzera conformemente alle nostre leggi. Come risaputo, durante il 2011/12 la Svizzera ha presentato solo tre richieste di assistenza amministrativa in ambito fiscale. Inoltre, contrariamente ad altre piazze finanziarie di Stati europei, la Svizzera non ha ancora concluso nessun TIEA.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale si è già espresso nelle sue risposte alle mozioni Kiener Nellen 10.3149 e 10.4050 in merito alla necessità di un aumento del personale preposto alla lotta contro le infrazioni fiscali presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il Consiglio federale non ha escluso la possibilità di esaminare un aumento del budget riservato al personale dopo una valutazione della situazione. Tale valutazione della situazione è attualmente in corso a livello di amministrazione. Le richieste presentate nella mozione non possono essere valutate in via definitiva prima che siano disponibili i risultati di questa valutazione.
2. Il Consiglio federale condivide il parere degli autori della mozione secondo cui l'aumento degli effettivi di personale come pure una stretta collaborazione tra le autorità fiscali cantonali e federali migliorerebbe l'accertamento di infrazioni fiscali e ridurrebbe a un minimo i rischi di prescrizione. La collaborazione tra autorità fiscali si fonda finora sull'assistenza amministrativa, che già oggi permette di scoprire infrazioni fiscali. Nel quadro della revisione del diritto penale fiscale annunciata dal Consiglio federale lo scorso 21 settembre 2012 è previsto un obbligo reciproco di comunicazione. Grazie a questa procedura sistematica di comunicazione non si eviterebbe soltanto una punizione eccessiva, ma si potrebbe anche limitare il rischio di prescrizione. Inoltre, una migliore dotazione di personale accorcerebbe in generale la durata della procedura.
3. L'AFC non dispone al momento di alcuna base legale per poter esigere dai cantoni la comunicazione automatica di dati concernenti le infrazioni fiscali nel campo delle imposte cantonali da essi perseguite e giudicate. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, da alcuni anni viene allestita una statistica, che è però parzialmente lacunosa in assenza di determinate trasmissioni di dati da parte dei cantoni. La creazione di una base legale per migliorare la statistica delle infrazioni fiscali nel campo dell'imposta federale diretta a livello nazionale potrebbe essere inserita nella revisione del diritto penale fiscale, che prevede in particolare una modifica degli obblighi di comunicazione dei cantoni.
In ambito di imposte indirette esistono già statistiche generali. Esse dovrebbero tuttavia essere strutturate in maniera differenziata; in vista di un'analisi affidabile sarebbe in particolare necessaria la definizione di criteri uniformi. Una statistica penale fiscale a livello nazionale presuppone un'armonizzazione delle infrazioni in ambito di imposte dirette e indirette, come pure la fissazione di criteri uniformi per l'allestimento della statistica. La revisione del diritto penale fiscale decisa dal Consiglio federale lo scorso 21 settembre 2012 prevede in particolare un'armonizzazione delle infrazioni fiscali. Nel quadro di questa revisione del diritto penale si dovranno pertanto anche esaminare le modalità di miglioramento della statistica penale fiscale.
4. Il numero di richieste di assistenza amministrativa presentate alle nostre autorità fiscali dalle autorità fiscali estere dovrebbe aumentare non appena saranno stati controllati i periodi fiscali a partire dai quali vigono le convenzioni per evitare la doppia imposizione corrispondenti ai nuovi standard internazionali in ambito di scambio di informazioni. Occorre nondimeno considerare che per quanto riguarda le informazioni bancarie queste richieste sono attualmente limitate alle informazioni che le autorità fiscali svizzere potrebbero ottenere anche in Svizzera. Al riguardo non basta una semplice sottrazione d'imposta. Ciononostante l'AFC e in special modo il servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale incoraggiano tutte le autorità fiscali svizzere a ricorrere in ogni occasione alla possibilità dell'assistenza amministrativa.
5. Il 4 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di disciplinare nel quadro di un TIEA l'assistenza amministrativa in materia fiscale con gli Stati e le giurisdizioni con i quali la conclusione di una convenzione di doppia imposizione non è nell'interesse della Svizzera. Il DFF ha nel frattempo avviato negoziati corrispondenti con singole giurisdizioni.
Dal presente parere risulta un atteggiamento favorevole da parte del Consiglio federale nei confronti di singole richieste presentate nella mozione. Non è però possibile affermare o comunque affermare al momento se tali richieste potranno essere adempite interamente secondo il tenore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.