12.3940 · Interpellanza · 2012-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per l'anno venturo si prevede un aumento medio dei premi delle casse malati dell'1,5 per cento (assicurazione di base per adulti con una franchigia di 300 franchi, inclusa la copertura contro gli infortuni).
Dato che nel sistema sanitario svizzero le competenze sono ripartite tra la Confederazione e i cantoni, nel contesto della fissazione dei premi si pone la domanda chi può e in quale settore influenzare e gestire strategicamente l'evoluzione dei costi e quindi dei premi delle casse malati.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è stata l'evoluzione dei principali blocchi di costi negli ultimi cinque anni?
2. In quale blocco di costi la Confederazione ha la possibilità di gestire strategicamente l'evoluzione e quali misure sono state adottate a tal scopo negli ultimi anni?
3. Chi è responsabile dell'evoluzione dei costi nei cantoni e quali misure potrebbero adottare questi ultimi?
4. Vi sono blocchi di costi in cui né la Confederazione né i cantoni possono influenzare l'evoluzione dei costi?
Stellungnahme des Bundesrates
1 . I quattro blocchi seguenti rappresentano più dell'80 per cento dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS):
Crescita annuale dei costi nei principali blocchi di costi
AnnoCosti stazionari degli ospedaliCosti ambulatoriali degli ospedaliCosti delle prestazioni dei medici in medicina ambulatorialeCosti dei medicamenti20074,2 %6 %3,6 %1,7 %20081,3 %14,1 %4,5 %4,2 %20093,0 %5,4 %1,2 %2,9 %20101,1 %9,1 %0,9 %- 1,9 %20110,8 %6,4 %3,4 %- 0,9 %
Aumento annuale medio 2007-20112,1 %8,1 %2,7 %1,2 %
Quota a carico dell'AOMS nel 201122,3 %16,5 %22,3 %19,2%
2. La legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) consente alla Confederazione di adottare direttamente misure di controllo dei costi soltanto in pochi settori: nel settore dei tariffari ufficiali previsti nell'ambito dell'elenco delle analisi (EA), dell'elenco dei medicamenti con tariffa e dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, nonché nel settore della fissazione dei prezzi dei farmaci, di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In questi settori, negli ultimi anni sono state adottate le misure seguenti:
a. Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha deciso misure nel settore dei medicamenti, tra cui una verifica straordinaria dei prezzi di tutti i farmaci ammessi nell'elenco delle specialità (ES) tra il 1955 e il 2006, nonché, per il futuro, una verifica periodica triennale delle condizioni d'ammissione di tutti i medicamenti dell'ES. Queste misure sono volte a conseguire risparmi di circa 400 milioni di franchi. Nel 2012 ha avuto luogo la prima tappa della verifica triennale del rispetto delle condizioni d'ammissione di tutti i preparati dell'ES. In seguito al rafforzamento del franco svizzero registrato dal 2009, da questa verifica dovrebbero risultare, tra il 2013 e il 2015, risparmi supplementari per l'AOMS dell'ordine di 240 milioni di franchi all'anno.
b. Il 1° marzo 2011 e il 1° gennaio 2012 sono state decise altre misure per aumentare la quota di generici nella vendita di farmaci e per rendere più dinamico il meccanismo che permette di ridurre i prezzi. Allo scopo di abbassare i prezzi dei generici e dei preparati originali la protezione del cui brevetto è scaduta, è stata adeguata la cosiddetta regola della differenza dei prezzi (art. 65c OAMal; RS 832.102). Inoltre è stata resa più flessibile la regola dell'aliquota percentuale differenziata per evitare che, dopo una prima riduzione dovuta all'introduzione sul mercato di un nuovo generico, il sistema e i prezzi rimangano immutati. Al di là di ciò si intendono così eliminare le forti differenze di prezzo tra generici con il medesimo principio attivo. Tutte queste misure dovrebbero consentire di conseguire risparmi annui di circa 230 milioni di franchi.
c. Il 1° luglio 2009 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha posto in vigore l'EA riveduto. Nel quadro della revisione, l'EA è stato aggiornato e ristrutturato tenendo soprattutto conto del progresso tecnico. Di conseguenza sono fortemente diminuite le tariffe di analisi altamente automatizzate. Alla fine del 2012, dal monitoraggio accompagnatorio è emerso che nel periodo esaminato il fatturato delle analisi di laboratorio è diminuito da 1,27 a 1,20 miliardi di franchi, ossia di 73 milioni (pari al 5,8 per cento), malgrado il numero di analisi effettuate sia aumentato di 6,2 milioni (pari all'8,7 per cento).
d. Nel quadro delle tariffe da concordare tra assicuratori e fornitori di prestazioni (cfr. risposta 4), il Consiglio federale è l'autorità competente per l'approvazione delle convenzioni tariffali, e dunque anche delle strutture tariffarie, a livello nazionale. Dal 1° gennaio 2013 sarà pure competente per stabilire adeguamenti delle strutture tariffarie delle singole prestazioni nel caso in cui la struttura si dimostri obsoleta e le parti non riescano a convenire una revisione. Nel settore delle strutture tariffarie, le possibilità di gestione strategica ai sensi di un controllo dei costi sono tuttavia limitate, dato che l'autonomia tariffale ha la priorità e che il Consiglio federale non determina né approva i prezzi relativi alla struttura (valore del punto tariffale, prezzi di base).
e) Un ulteriore ambito in cui la Confederazione dispone di competenze è il catalogo delle prestazioni. A questo proposito, tuttavia, nella risposta al postulato Stahl 11.3275, "LAMal. Catalogo delle prestazioni", il Consiglio federale ha già affermato di non considerare un'opzione l'introduzione di una limitazione generale del catalogo delle prestazioni poiché non sono le dimensioni di quest'ultimo a determinare l'aumento dei costi.
3. In virtù della ripartizione delle competenze sancita all'articolo 3 della Costituzione federale, l'assistenza sanitaria costituisce un compito pubblico dei cantoni. Da parte sua, la Confederazione vigila affinché la popolazione possa assicurarsi a condizioni sostenibili contro i rischi di malattia e infortunio. È pertanto importante armonizzare in modo ottimale i disciplinamenti federali e cantonali applicabili al settore sanitario in generale e all'assicurazione malattie in particolare.
Il finanziamento ospedaliero previsto dalla LAMal conferisce ai cantoni la responsabilità della pianificazione ospedaliera in modo da garantire agli abitanti del cantone in questione il trattamento in ospedale, in una casa per partorienti o in una casa di cura. I cantoni possono influire sui costi mediante la pianificazione ospedaliera, che è fondata sui criteri della qualità e dell'economicità, nonché mediante l'attribuzione di mandati di prestazioni agli ospedali che soddisfano i suddetti criteri.
La remunerazione delle prestazioni ospedaliere è assunta dai cantoni e dagli assicuratori secondo l'articolo 49a LAMal e le relative disposizioni transitorie. I cantoni decidono la quota di prestazioni a proprio carico secondo le quote minime stabilite per legge, influenzando così la ripartizione dei costi tra loro stessi e l'AOMS e dunque anche tra il finanziamento tramite i premi e quello tramite le imposte.
Conformemente agli articoli 46 e seguenti LAMal, i cantoni sono d'altra parte l'autorità competente per l'approvazione delle convenzioni tariffali, a meno che queste non siano valide in tutta la Svizzera.
4. Per quanto riguarda la tariffazione, la LAMal prevede il principio dell'autonomia tariffale. Nei settori degli ospedali (stazionario e ambulatoriale) e dei medici che esercitano a titolo indipendente (dunque i primi tre importanti blocchi di costi menzionati al punto 1), le tariffe sono dunque convenute tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni; sono pertanto in primo luogo i partner tariffali ad averne la responsabilità e a disporre del margine di manovra.
L'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale è soggetta all'obbligo di contrarre. Al momento non è contemplata la gestione strategica dei fornitori di prestazioni. Il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha pertanto proposto al Parlamento di reintrodurre a tempo determinato la gestione delle ammissioni degli specialisti, intendendo però parallelamente sviluppare una soluzione a lungo termine.
Risposta del Consiglio federale.