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12.3944 · Interpellanza · 2012-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione delle direttive europee da parte delle autorità svizzere non smette di creare confusione.

1. Quali direttive europee (indicazione precisa) sono vincolanti per il diritto svizzero?

2. Su quali basi legali poggia il carattere vincolante?

3. Quali direttive europee (indicazione precisa) sono applicate o utilizzate come norme direttive in Svizzera pur non avendo carattere vincolante?

4. In Svizzera le direttive europee vengono applicate proprio come negli Stati dell'UE? In caso contrario, quali sono le differenze?

5. È vero che negli Stati dell'UE vigono limiti di tolleranza per campioni di derrate alimentari in parte nettamente divergenti? Quali sono le divergenze (si prega di indicarle in dettaglio)?

6. Secondo un messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1989 concernente la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (FF 1989 1 741-849), la legge sulle derrate alimentari deve essere eseguita in modo uniforme in tutta la Svizzera. La sorveglianza della sua esecuzione è affidata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Come spiega il Consiglio federale il fatto che le misure relative all'esecuzione federalistica siano interpretate in maniera differente da cantone a cantone e che l'UFSP non intervenga per principio nell'esecuzione, neanche nel caso in cui siano documentate interpretazioni chiaramente scorrette della legge?

7. I laboratori cantonali generano costi elevati e non possono competere dal punto di vista dei prezzi e delle prestazioni con i laboratori privati (certificati). Ha economicamente senso che ogni cantone disponga di un proprio laboratorio? Una fusione o una migliore cooperazione non potrebbero invece realizzare risparmi e aumentare l'efficienza?

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda le derrate alimentari, l'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Il Consiglio federale intende pertanto adoperarsi per armonizzare, per quanto possibile e opportuno, il diritto svizzero in materia a quello comunitario, per agevolare gli scambi e abbattere le barriere commerciali e, nel contempo, per tutelare la salute dei consumatori svizzeri alla stessa stregua di quella dei consumatori europei.

La legislazione UE in materia di derrate alimentari è costituita da oltre 150 regolamenti, direttive, decisioni e altri atti giuridici. Le direttive vincolano gli Stati membri solo riguardo all'obiettivo che esse perseguono, ma lasciano loro la facoltà di scegliere la forma e i mezzi per realizzarlo nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale. I regolamenti, al contrario, sono obbligatori in tutti i loro elementi e applicabili in modo diretto e uniforme in tutti gli Stati membri. I testi normativi dell'UE non sono direttamente applicabili in Svizzera.

1. Nell'ambito dell'accordo sottoscritto con l'UE sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) - entrato in vigore il 1° giugno 2002 come parte integrante dei Bilaterali I - la Svizzera si è impegnata ad accettare il diritto comunitario in materia di prodotti vitivinicoli anche quando non corrisponde a quello svizzero, in cambio dell'accettazione da parte dell'UE di prodotti vitivinicoli svizzeri fabbricati ed etichettati secondo la legislazione svizzera.

L'accordo agricolo stabilisce in determinati settori del diritto sulle derrate alimentari la cosiddetta equivalenza tra le disposizioni svizzere e quelle dell'UE, consentendo così diverse agevolazioni commerciali. Lo stesso accordo prevede tra l'altro l'obbligo da parte della Svizzera di recepire nella propria legislazione le disposizioni UE riguardanti l'importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi. Il mancato rispetto da parte della Confederazione dell'impegno a tenere conto degli sviluppi della legislazione comunitaria e ad aggiornare regolarmente le proprie disposizioni nell'ambito dell'attività normativa nazionale nei settori interessati dall'accordo citato, avrebbe come probabile conseguenza la perdita del riconoscimento dell'equivalenza e, di riflesso, l'eliminazione delle agevolazioni commerciali.

2. La base giuridica per l'applicazione del diritto UE nel campo dei prodotti vitivinicoli risiede negli articoli 4 e 8 dell'allegato 7 dell'accordo agricolo, quella per l'applicazione del diritto UE nel campo dei prodotti di origine animale con riferimento ai controlli all'importazione, nell'appendice 10 dell'allegato 11 di tale accordo.

3. Indipendentemente dall'esistenza di un obbligo contrattuale, l'articolo 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) stabilisce che le prescrizioni tecniche svizzere devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio e che, a tale scopo, devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Ciò vale anche per la legislazione sulle derrate alimentari.

4. Come già menzionato al punto 1, la Svizzera è obbligata a recepire il diritto comunitario solo in determinati settori in cui vigono norme contrattuali con l'UE. In questi casi, la trasposizione è in linea di principio analoga a quella degli Stati membri e avviene nel rispetto della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni.

Le direttive dell'UE non vengono riprese pari pari, senza alcuna modifica al testo. In effetti, poiché il loro scopo ultimo è raggiungere l'obiettivo che si prefiggono attraverso l'inserimento di misure appropriate nel diritto nazionale, è inevitabile che tra i singoli Paesi si osservino alcune differenze nel recepimento e nell'attuazione. Per questo motivo, da qualche tempo, l'UE emana nuove norme nel settore della sicurezza delle derrate alimentari principalmente sotto forma di regolamenti, ma nemmeno questo strumento garantisce una loro esecuzione uniforme e armonizzata nell'UE come in Svizzera. Per raggiungere l'uniformità anche in questo settore, le autorità centrali (la Commissione europea nell'UE e l'UFSP in Svizzera) svolgono controlli periodici delle attività esecutive.

5. Per quanto riguarda i livelli massimi rilevanti per la tutela della salute, il diritto comunitario è unificato e non esiste alcuna differenza tra i Paesi membri dell'UE. I valori massimi in vigore in Svizzera sono per quanto possibile allineati a quelli europei. Poiché attualmente in questo campo la Svizzera applica un sistema diverso da quello dell'UE (Svizzera: valori di tolleranza e valori limite; UE: livelli massimi) risulta impossibile eseguire un'analisi dettagliata delle eventuali differenze. Con la revisione totale della legge sulle derrate alimentari il Consiglio federale intende riprendere il sistema europeo basato sui livelli massimi. Sarà così possibile individuare eventuali divergenze che ancora sussistono e, all'occorrenza, adeguare i relativi valori.

6. L'attuazione della legislazione in materia di derrate alimentari spetta ai cantoni. Questa ripartizione dei compiti ha il vantaggio di consentire ai cantoni di organizzarsi secondo le proprie possibilità e agli organi di controllo di conoscere le aziende attive in questo settore e di svolgere adeguatamente il proprio lavoro sulla base dei rischi. È per contro difficile garantire un'attuazione uniforme in tutti i cantoni. Per ovviare alla situazione, il legislatore ha accordato alle autorità federali il diritto di impartire istruzioni alle autorità esecutive cantonali (cfr. art. 36 LDerr). Il compito di sorvegliare l'esecuzione della legislazione citata da parte dei cantoni è affidato all'UFSP che, a tale scopo, emana istruzioni, lettere informative, guide e circolari, ed è in contatto quotidiano con le autorità esecutive per rispondere a domande sull'interpretazione del diritto in materia di derrate alimentari e per svolgere un lavoro di coordinamento. Nel 2006, il Consiglio federale ha inoltre istituito l'Unità federale per la filiera alimentare, conferendole il compito di sostenere gli uffici federali preposti nell'attività di vigilanza sull'esecuzione della legislazione. Considerate le circa 15 000 contestazioni pronunciate ogni anno dalle autorità esecutive cantonali, un controllo sistematico da parte della Confederazione non è ragionevolmente fattibile.

7. Nel quadro della legislazione federale, l'organizzazione del controllo delle derrate alimentari compete ai cantoni. L'articolo 40 capoverso 6 LDerr stabilisce che, per l'esame delle prove, i cantoni gestiscono laboratori specializzati, ma possono anche raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni nonché affidare l'esame delle prove a laboratori privati idonei. La seconda possibilità è stata sfruttata da diversi cantoni. I cantoni di AR, AI, GL e SH, per esempio, si sono raggruppati in un laboratorio intercantonale con sede a Sciaffusa. Verso la fine del 2010, anche i cantoni romandi di FR, NE, VD, GE, NE e VS hanno siglato un accordo intercantonale con il quale si impegnano a coordinare le rispettive attività di controllo veterinario e delle derrate alimentari, per risparmiare sui costi (p. es. mediante la condivisione dell'infrastruttura e il trasferimento di conoscenze) e incrementare l'efficienza (p. es. grazie a campagne congiunte e all'unificazione dei controlli). Il processo di raggruppamento regionale delle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari è quindi già in corso.

Risposta del Consiglio federale.

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