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12.3956 · Interpellanza · 2012-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. In che modo sono garantite l'attuazione delle disposizioni delle normative sulla protezione delle acque e sulle derrate alimentari e la protezione efficace delle risorse di acqua potabile contro le sostanze estranee (indipendentemente dalla loro tossicità)? Perché il servizio di omologazione non si basa sulle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque?

2. Attualmente, solo 6 delle oltre 240 sostanze attive dei prodotti fitosanitari si ripercuotono negativamente sulle risorse idriche sotterranee (diclobenil, cloridazon, metolacloro, atrazina, propaclor e tolilfluanide). Quali sarebbero le conseguenze di un abbandono di queste sei sostanze problematiche?

3. Le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile rappresentano meno del 4 per cento della superficie agricola utile, ma rivestono un'importanza determinante per la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile. Quali sarebbero le conseguenze di un divieto dei prodotti fitosanitari in queste zone sensibili? Quali meccanismi di regolazione automatici sarebbero ipotizzabili in caso di inquinamento da prodotti fitosanitari nelle zone di protezione?

Begründung

L'acqua potabile è la nostra derrata alimentare più importante. Grazie alla politica di protezione delle acque previdente adottata nel corso degli ultimi decenni l'80 per cento delle nostra acqua potabile può essere captata allo stato naturale e senza grandi trattamenti dalle falde freatiche. Tuttavia, nuovi metodi di analisi introdotti da alcuni anni a questa parte consentono ora di rilevare concentrazioni preoccupanti di sostanze precedentemente non individuabili. Nel 70 per cento delle stazioni di misurazione nelle zone agricole si è potuto constatare la presenza di prodotti di decomposizione di prodotti fitosanitari la cui concentrazione eccedeva 0,1 microgrammi al litro. L'ordinanza sulla protezione delle acque prescrive che le acque sotterranee siano esenti da sostanze sintetiche persistenti. Inoltre, la normativa sulle derrate alimentari sancisce il principio di precauzione, la cui applicazione non regola soltanto i pericoli diretti per la salute. Per contro, il servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari tollera per i prodotti di decomposizione dei valori massimi che sono 100 volte superiori ai valori massimi per i prodotti fitosanitari. Vengono in tal modo ammesse sostanze in contraddizione non solo della normativa sulla protezione delle acque ma anche di quella sulle derrate alimentari. Poiché è essenziale che l'acqua potabile rimanga pulita per le generazioni future, la certezza del diritto è importante.

Le sostanze attive e i prodotti di decomposizione che pongono problemi sono i seguenti:

Diclobenil -> 2,6-diclorobenzamide

Cloridazon -> disfenile-cloridazone e metile-disfenile-cloridazone

Metolacloro -> metolacloro-ESA e metolacloro-OXA

Atrazina -> desetilatrazina e desisopropilatrazina

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la legislazione federale sulla protezione delle acque, la qualità delle acque sotterranee, che sono la risorsa principale per l'acqua potabile, deve essere tale da non contenere sostanze sintetiche persistenti, indipendentemente dai loro effetti tossicologici. Se sostanze non sufficientemente degradate o trattenute inquinano o minacciano concretamente di inquinare delle captazioni di acqua sotterranea di interesse pubblico, o sussiste un pericolo concreto di un inquinamento in tal senso, le autorità esecutive devono designare i settori di alimentazione (ZU, zona dalla quale proviene la maggior parte dell'acqua, che viene prelevata da una captazione di acqua sotterranea) e fissare le misure necessarie, ad esempio limitare l'utilizzazione di determinati prodotti fitosanitari. È considerato inquinamento ogni modifica fisica, chimica o biologica che altera in modo pregiudizievole le acque. Può quindi capitare che i prodotti fitosanitari possano in linea di massima essere ammessi ma che la protezione contro l'inquinamento di una captazione di acqua sotterranea richieda in singoli casi l'adozione a livello locale di limitazioni d'impiego. L'adozione di misure adeguate garantisce che le acque sotterranee non vengano inquinate da prodotti fitosanitari e dai loro prodotti di degradazione.

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, la legislazione federale sulle derrate alimentari e sui prodotti fitosanitari distingue tra principi attivi, metaboliti (prodotti di degradazione) rilevanti e metaboliti non rilevanti; la legislazione sulla protezione delle acque elenca come gruppo di parametri sommario soltanto i principi attivi dei prodotti fitosanitari; mentre per le acque sotterranee utilizzabili rinvia, a titolo sussidiario, anche alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari che riguardano i requisiti espressi in valori numerici relativi alle sostanze estranee non disciplinate esplicitamente nell'OPAc. Nel quadro dell'omologazione dei prodotti fitosanitari, sancita dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari è garantito dal fatto che non viene concessa alcuna autorizzazione se la concentrazione del principio attivo o dei suoi metaboliti rilevanti potrebbe secondo calcoli di modello superare nelle acque sotterranee 0,1 microgrammi per litro. Nel caso di metaboliti non rilevanti l'autorizzazione non viene concessa se la loro concentrazione potrebbe superare nelle acque sotterranee 10 microgrammi per litro. L'autorizzazione non viene rilasciata nemmeno se la valutazione tossicologica della prevista concentrazione della sostanza dimostra la presenza di un rischio per la salute. Se nelle acque sotterranee il valore di tolleranza di 0,1 microgrammi per litro per i pesticidi stabilito dalla OSoE (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti) risulta inferiore a quello di un metabolito non rilevante, l'autorità esecutiva cantonale competente deve esaminare il caso in base all'articolo 1 OSoE.

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) disciplina l'omologazione dei prodotti fitosanitari. Per i principi attivi stessi e i metaboliti rilevanti si applicano i valori numerici dell'OPAc (cfr. sopra). Se tali valori vengono presumibilmente superati, i prodotti fitosanitari non vengono omologati oppure se ne vieta l'impiego nella zona di protezione delle acque sotterranee adiacente S2. Per i metaboliti non rilevanti, il servizio d'omologazione (Ufficio federale dell'agricoltura) si attiene alla procedura attuata nell'UE, in applicazione dell'articolo 72 capoverso 8 OPF ("I servizi di valutazione utilizzano i documenti tecnici e altri documenti d'orientamento adottati dalla Comunità europea per la valutazione dei prodotti fitosanitari"). Allo stato attuale delle conoscenze questa procedura garantisce che le concentrazioni nelle acque sotterranee di metaboliti non rilevanti, la cui presenza può essere ipotizzata sulla base di modelli, non costituiscono alcun rischio inaccettabile per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Occorre tener presente in linea di massima che la presenza delle sostanze citate e dei loro prodotti di degradazione non è provata per tutte le captazioni di acque sotterranee della Svizzera. Se provata, secondo la legislazione sulle derrate alimentari non rappresenta alcun problema nella maggior parte dei casi; ciò significa che l'acqua potabile captata non costituisce alcun rischio per la salute.

Delle sei sostanze citate, tre non sono o non sono più omologate in Svizzera: propaclor, atrazina e tolilfluanide. Il diclobenil è stato oggetto di una nuova valutazione, fatto che dovrebbe comportare per questo principio attivo il ritiro dell'autorizzazione, in quanto non vi sono informazioni sufficienti per escludere un inaccettabile rischio per l'ambiente. Altre due sostanze, segnatamente il bentazon e l'isoproturon, allo stato attuale delle conoscenze superano in certe captazioni di acque sotterranee il valore di tolleranza di 0,1 microgrammi per litro stabilito dall'OPAc. Nella zona di protezione S2 l'impiego di prodotti contenenti tali principi attivi è vietato. L'erbicida cloridazon viene utilizzato soprattutto nella coltivazione di barbabietole da zucchero: in seguito a una nuova valutazione è stato disposto un divieto d'impiego, non ancora reso pubblico, del cloridazon nella zona di protezione S2. Il metolaclor viene utilizzato in particolare nella coltivazione del mais, ma il suo impiego è autorizzato anche nella coltivazione di una serie di altre piante utili. Il diclobenil viene utilizzato soprattutto per cespugli ornamentali, vivai forestali, nella viticoltura, per prati e pascoli (in questo caso soprattutto contro il romice). Questi tre principi attivi di prodotti fitosanitari hanno numerose sostanze sostitutive. Nell'ottica della protezione delle acque sotterranee e dell'acqua potabile è lecito attendersi che la rinuncia ad alcune sostanze comporti la scomparsa dei residui di principi attivi ad esse collegati. Ma come illustra in modo chiaro l'esempio dell'atrazina, fino alla scomparsa delle ultime tracce di sostanze persistenti possono ancora trascorrere decenni.

3. Meno del 30 per cento dell'intera superficie agricola utile (SAU) viene utilizzata per la campicoltura e le colture permanenti (ad es. viticoltura e frutticoltura), il rimanente viene sfruttato per la praticoltura. Molte zone di protezione delle acque sotterranee sono inoltre ubicate prevalentemente in zone utilizzate in modo meno intensive e numerose aziende di approvvigionamento idrico da anni compiono sforzi per promuovere la praticoltura della zona di protezione adiacente S2. Si può pertanto supporre che un divieto generalizzato di prodotti fitosanitari nell'intera zona di protezione delle acque sotterranee interesserebbe una percentuale ben inferiore al 4 per cento dell'attuale SAU a coltura intensiva.

Per la protezione delle acque sotterranee captate sono decisive soprattutto le zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 (proteggono la captazione di acqua potabile ovvero le acque sotterranee negli ultimi dieci giorni prima che esse raggiungano il punto di captazione). Per questo motivo nelle zone di protezione è vietata ogni utilizzazione che può risultare nociva all'acqua potabile. L'agricoltura è attualmente l'unico settore autorizzato a utilizzare in modo estensivo prodotti fitosanitari all'interno di una zona di protezione S2. Un divieto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari a tutela dello scopo di protezione interesserebbe meno dell'1,2 per cento della SAU complessiva.

Il 75 per cento delle zone di protezione S2 di captazioni di acqua potabile pubbliche dispone di una SAU inferiore a 2,1 ettari. Nella media complessiva nazionale, circa il 70 per cento delle SAU nelle zone S2 sono utilizzate per la praticoltura. Ne consegue che nel caso del 75 per cento delle superfici delle zone S2 le restrizioni previste per l'impiego di prodotti fitosanitari interessano sostanzialmente una superficie media inferiore allo 0,7 per cento. Per quanto riguarda le superfici di protezione S2 più estese sussiste la possibilità che le restrizioni riguardino in misura maggiore determinate aziende agricole.

L'introduzione di un divieto assoluto dei prodotti fitosanitari limiterebbe in modo sproporzionato la protezione delle colture contro malattie e insetti nocivi. Per le aziende agricole interessate vi sarebbero inoltre delle ripercussioni strutturali e finanziarie proporzionali alle superfici ubicate nella zona di protezione S2 e coltivate a seminativo o a colture speciali. Eventuali indennità a favore degli agricoltori interessati sono a carico dei detentori delle captazioni di acque sotterranee.

Per casi accertati di inquinamenti da prodotti fitosanitari è già previsto un "meccanismo di regolazione automatico". Secondo l'allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 4 della ORRPChim, i cantoni limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Zu se questo, o un altro metabolito rilevante, viene riscontrato in un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non viene rispettato il requisito numerico di 0,1 microgrammi per litro. Per quanto concerne i metaboliti non rilevanti, occorre valutare caso per caso se la loro presenza inquina le acque sotterranee (ossia le alterazioni pregiudizievoli) conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. In caso di risposta affermativa, occorre adottare anche in questo caso i provvedimenti necessari (cfr. punto 1). Gli uffici federali competenti stanno attualmente esaminando se il meccanismo summenzionato debba essere adottato mediante l'introduzione di un valore anche per i metaboliti non rilevanti.

Risposta del Consiglio federale.