12.3978 · Mozione · 2012-10-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) con il seguente articolo 11bis:
Art. 11bis
Ai genitori deve essere offerta la possibilità di sottoporre il loro neonato a un esame genetico; i genitori sono liberi di decidere se far eseguire l'esame. I risultati dell'esame sono registrati in una banca dati nazionale e resi accessibili soltanto al personale medico previo consenso del paziente; i contenuti della banca dati sono disponibili in forma anonima per la ricerca.
Una minoranza (Graf Maya, Chevalley, Müri, Quadranti, Schilliger) propone di respingere la mozione.
Begründung
I costi di un esame genetico sono diminuiti notevolmente negli ultimi dieci anni dall'elaborazione della LEGU. È pertanto pensabile che quello genetico possa diventare un esame di routine, analogamente a quello eseguito per determinare il gruppo sanguigno. L'esame genetico riveste un'importanza soprattutto per i neonati perché permette di individuare prematuramente determinate malattie ereditarie e quindi di ridurne gli effetti prima che si manifestino e richiedano trattamenti pesanti e costosi. Per questo scopo devono essere perseguiti gli obiettivi seguenti:
1. Ricorrere alle prime terapie geniche disponibili per sostituire o completare un gene difettoso con uno sano. I successi terapeutici registrati dal 2000 grazie al trattamento di bambini con una forma grave di immunodeficienza parlano chiaramente in favore di questo approccio.
2. Convincere i genitori dell'importanza che il loro bambino segua una dieta ferrea per evitare che si manifestino gli effetti di malattie quali la fenilchetonuria.
3. Costituire una banca dati nazionale che, alimentata nel corso degli anni, rappresenterà uno strumento utile per la ricerca. È importante che questa banca dati diventi operativa in modo sistematico il più rapidamente possibile. La Svizzera occupa una posizione d'eccellenza nella ricerca biologica che deve difendere e rafforzare.
4. Ridurre i costi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione per l'invalidità prevenendo malattie particolarmente invalidanti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) consente già oggi di svolgere esami genetici su persone incapaci di discernimento, in particolare sui neonati. Nella legge è tuttavia sancito che un tale esame può essere eseguito soltanto se è necessario alla tutela della salute del bambino (art. 10 cpv. 2 LEGU). Pertanto, attualmente è vietato svolgere un esame genetico su un bambino incapace di discernimento se il risultato atteso non permette d'influire sul suo stato di salute con misure terapeutiche, profilattiche o altri provvedimenti di sostegno. In particolare, non è consentito svolgere l'esame per una malattia che insorge unicamente in età adulta e il cui sviluppo non è possibile influenzare durante l'infanzia (per esempio cancro al seno o Chorea Huntington). La persona interessata dovrà, successivamente (ossia quando sarà capace di discernimento), poter essere in grado di decidere da sola se sottoporsi a un tale esame. In tal modo la legge protegge il diritto a un'autodeterminazione in materia di informazione, ossia il diritto a non essere informato, secondo l'articolo 6 LEGU.
Inoltre, la LEGU disciplina all'articolo 12 le condizioni per eseguire un depistaggio genetico. Secondo la definizione che ne dà la legge, si tratta di esami genetici proposti in modo sistematico a tutta la popolazione o a determinati gruppi di persone dell'intera popolazione, senza tuttavia presumere che tali persone abbiano le caratteristiche ricercate. L'esecuzione di un depistaggio genetico soggiace all'obbligo d'autorizzazione, che è essere rilasciata solo se in primo luogo, è possibile una cura precoce o una profilassi, in secondo luogo è provato che il metodo d'indagine fornisce risultati attendibili, e in terzo luogo è garantita la consulenza genetica adeguata. L'esempio emblematico di un depistaggio genetico è lo screening neonatale, che è eseguito anche in Svizzera. In tale ambito sono attualmente esaminate sette malattie metaboliche e ormonali, per lo più ereditarie, che, se non trattate, possono portare a gravi disfunzioni dello sviluppo e pertanto a un grado d'invalidità elevato. Tra le patologie succitate è compresa la fenilchetonuria, alla quale fa riferimento la commissione al numero 2 delle sue motivazioni. Tenuto conto delle condizioni citate, è senz'altro possibile estendere lo screening neonatale a ulteriori malattie genetiche, senza la necessità di modificare le basi legali esistenti.
Gli autori della presente mozione rinunciano a definire condizioni quadro per lo svolgimento di esami genetici nei confronti dei neonati. Spetterebbe pertanto unicamente ai genitori decidere secondo quale caratteristica genetica di loro figlio si dovrebbe svolgere un'analisi, indipendentemente dall'utilità che tale esame avrebbe se eseguito durante l'infanzia. Invece, in base a quanto precede e in vista di un'evoluzione che renderà gli esami sempre più semplici, economici e completi, il Consiglio federale ritiene mai come prima importante che la legge ponga le linee direttive per tali esami ai neonati e ad altre persone incapaci di discernimento. Questa posizione corrisponde altresì al consenso internazionale sulla protezione delle persone incapaci di discernimento nel settore degli esami genetici (cfr. art. 10 del protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per la salute).
In relazione alla richiesta di memorizzare i risultati di esami genetici neonatali in una banca dati nazionale, il Consiglio federale attira prima di tutto l'attenzione sul fatto che l'accesso elettronico ai dati medici dei pazienti deve essere disciplinato in modo armonizzato dalla legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata. La cartella del paziente informatizzata permetterà di rendere accessibili ai professionisti della salute autorizzati e ai pazienti dati rilevanti a fini terapeutici, ovunque e in ogni momento. Tuttavia, a tal scopo non è necessaria una banca dati nazionale, poichè la legge si basa sul principio della decentralizzazione. Il Consiglio federale trasmetterà questo disegno di legge al Parlamento nel corso del 2013. Per contro ritiene che la creazione di una nuova banca dati avviata e gestita dalla Confederazione per rendere accessibili i risultati di esami genetici a scopi di ricerca non sia compito della Confederazione. Se del caso, è compito dei ricercatori interessati allestire una relativa banca dati, che potrebbe semmai essere sostenuta con gli strumenti ordinari e i mezzi finanziari a dispozione della promozione della ricerca.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.