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12.405 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-07

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 93 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 è completato come segue:

Art. 93

...

Cpv. 1bis

Non sono pignorabili le somme effettivamente versate dal debitore a titolo di acconto delle imposte federali, cantonali e comunali per l'anno in corso.

...

Begründung

L'attuale legislazione non permette a un debitore, i cui redditi sono soggetti a pignoramento, di integrare nel calcolo del proprio minimo di esistenza le somme effettivamente versate ogni mese a titolo di acconto, riscosso per le imposte sul reddito a livello federale, cantonale e comunale. Tale regolamentazione è stata volontariamente stabilita con l'intento di non accordare privilegi agli enti pubblici rispetto agli altri creditori.

Se sul piano teorico l'intenzione è certamente lodevole, dal punto di vista pratico le gravi conseguenze che provoca si ripercuotono unicamente sui debitori, che non possono più adempiere gli acconti provvisionali. I redditi pignorati, inoltre, escludono loro la possibilità di sottrarsi a un nuovo debito di diritto pubblico nei confronti delle amministrazioni fiscali, relativo agli anni in cui viene eseguito il pignoramento. Nel momento in cui tali redditi generano delle imposte federali, cantonali e comunali, indipendentemente dalla somma pignorata che non è deducibile fiscalmente, il debitore non vi si potrà più sottrarre, incorrendo così in un nuovo debito e inevitabilmente nel relativo pignoramento: un circolo vizioso senza fine, salvo ricevere un aiuto provvidenziale dall'esterno.

L'attuale situazione non è più accettabile: i debitori, pur non appartenendo alle classi sociali più indigenti, risultano effettivamente "abbonati" agli uffici di esecuzione.

È indispensabile modificare sin da ora questo stato di cose: in pratica, allo scopo di non favorire gli enti pubblici rispetto ai creditori privati, si privilegiano questi ultimi attribuendo loro una quota pignorabile che include le imposte sui redditi pignorati dovute dal debitore.

Tale disparità può essere facilmente superata aggiungendo un capoverso specifico all'articolo 93 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.