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12.4059 · Interpellanza · 2012-12-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La stampa ha recentemente rivelato (cfr. segnatamente "Le Matin Dimanche" del 7 ottobre e del 25 novembre 2012) come UBS e Crédit suisse starebbero nuovamente speculando su crediti commerciali statunitensi che possono essere qualificati "subprime".

Questi crediti vertono su segmenti vulnerabili come supermercati e settore alberghiero. I rischi che questo tipo di speculazione riversa sulle suddette banche sono noti, tanto più che si tratta di istituti che rappresentano un rischio sistemico. I rischi per l'insieme dell'economia sono parimenti importanti.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Cosa pensa del fatto che UBS commetta nuovamente gli errori che nel 2008 la portarono sull'orlo del fallimento?

2. Come giudica il rischio per i detentori di tali titoli - a prescindere dal rating di cui si conosce la poca affidabilità - considerato che sono detenuti solo per un breve lasso di tempo o per conto di terzi?

3. Ritiene che le nuove esigenze in materia di fondi propri (regole "too big to fail", "Basilea III") siano sufficienti per limitare i rischi per gli istituti che emettono e detengono questi crediti poco sicuri, sebbene per un breve periodo o per conto di terzi?

4. La strategia di UBS sul mercato dei crediti ipotecari a rischio è stata correttamente annunciata alla FINMA oppure le carenze constatate alle domande 2, 3 e 10 dell'interpellanza 09.3777 si sono riproposte? Quale è stata la reazione della FINMA?

5. Come giudica la gestione dei rischi degli istituti finanziari svizzeri e del rischio che la crisi finanziaria del 2008 si ripeta?

6. Quali misure intende adottare per tutelare l'economia svizzera e l'impiego contro le ripercussioni delle speculazioni finanziarie?

7. Ritiene che le misure di sorveglianza attualmente in vigore siano sufficienti per impedire un'eccessiva esposizione dei grandi istituti finanziari svizzeri a crediti a rischio? In caso negativo, quando pensa di proporre il loro rafforzamento?

8. Conta di rimediare al fatto che la FINMA non possa pronunciare sanzioni finanziarie dissuasive analogamente ai suoi omologhi di altri Paesi (ad es. la FSA britannica, che ha pronunciato una multa molto salata contro UBS)?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-7. Nel quadro delle direttive legali in materia di vigilanza, le banche svizzere sono libere di svolgere la loro attività commerciale e pertanto anche di operare nell'ambito di cartolarizzazioni. La FINMA ha l'obbligo di controllare l'adempimento delle direttive. Esse comprendono in particolare le esigenze in materia di fondi propri riguardanti anche la copertura del rischio di mercato. Se una banca contravviene al diritto in materia di vigilanza, la FINMA avvia un procedimento amministrativo e attua le misure necessarie a ripristinare la situazione conforme.

Le operazioni di cartolarizzazione a cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza non possono essere equiparate alle attività "subprime" del passato. Innanzitutto, secondo gli accertamenti della FINMA i titoli americani ("Commercial Mortgage Backed Securities" e "Collateralized Loan Obligations") alla base delle cartolarizzazioni menzionate dalla stampa sono comparativamente meno rischiosi dei subprime. Inoltre, in questo modo le banche soddisfano la domanda, visibilmente costante, della clientela. Per giunta il volume d'affari nell'ambito delle cartolarizzazioni è un multiplo inferiore al suo valore nel periodo antecedente alla crisi. Questa strategia delle banche, maggiormente orientata alle necessità della clientela, è tra l'altro una conseguenza dell'aumento consistente delle esigenze in materia di fondi propri per le posizioni di cartolarizzazione secondo la nuova legislazione in vigore, che prevede la copertura di tali attività commerciali con fondi propri sovraproporzionali.

La valutazione dei rischi economici di un investimento in crediti cartolarizzati spetta del resto all'investitore. Questo settore è caratterizzato quasi esclusivamente da una domanda istituzionale e gli investitori professionali sono a conoscenza dei rischi correlati.

8. Se la FINMA potesse pronunciare sanzioni pecuniarie, le si conferirebbe, oltre alla sua autorità di vigilanza, anche una competenza penale. Al momento dell'emanazione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, non sono state attribuite volutamente alla FINMA competenze penali, soprattutto per ragioni procedurali. Tuttavia la FINMA dispone di un ampio spettro di sanzioni efficaci, tra le quali il divieto di esercizio della professione o la confisca dell'utile. Può infine denunciare fatti di rilevanza penale all'autorità penale competente per la violazione delle leggi sui mercati finanziari (Dipartimento federale delle finanze) e permettere che queste fattispecie vengano perseguite.

Risposta del Consiglio federale.

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