12.406 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-12
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 3 capoverso 4 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) ha attualmente il seguente tenore: "Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) e sulle misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo (art. 73-79) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3)".
Si propone di eliminare la seconda riserva, in modo tale che ai piccoli fondi si applichino unicamente le disposizioni sulla correzione dei confini.
Begründung
La presente proposta si fonda sul campo di applicazione della norma (a.) e sulle difficoltà pratiche derivanti dalla sua applicazione (b.).
a. Campo d'applicazione
Al fine di limitare l'indebitamento degli agricoltori, la LDFR riduce la possibilità di dare in pegno i fondi agricoli; questi ultimi possono essere gravati soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio, che corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole (art. 73 cpv. 1). Tale limitazione si applica naturalmente a tutti i fondi sottoposti alla LDFR. L'articolo 3 (Campo d'applicazione speciale), al capoverso 4, estende la disposizione anche a quei fondi che non sono normalmente sottoposti alla legge.
L'estensione concerne i fondi con una superficie inferiore a 2500 metri quadrati non facenti parte di un'azienda agricola (art. 2 cpv. 3). In virtù delle disposizioni ordinarie, sono quindi sottoposti direttamente al limite d'aggravio i fondi con una superficie inferiore a quella menzionata, ma facenti parte di un'azienda agricola.
b. Difficoltà di applicazione
L'esperienza ha rilevato che l'applicazione dell'articolo 3 capoverso 4 LDFR alle particelle di esigua estensione ha condotto a un aggravio e al rincaro delle procedure d'iscrizione dei pegni nel registro fondiario. All'interno della procedura è stato introdotto un organismo che sinora non è mai dovuto intervenire: l'autorità incaricata di procedere alla valutazione del limite d'aggravio.