Lavori pericolosi dai 14 anni. Il Consiglio federale ne valuta i rischi?
12.4060 · Interpellanza · 2012-12-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I media hanno reso noto un progetto di abbassamento a 15 o 14 anni dell'età minima a partire dalla quale è possibile obbligare i giovani a svolgere lavori pericolosi (ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5). Questo progetto mette seriamente in discussione la sicurezza dei giovani coinvolti e si scontra con le promesse di miglioramento della sicurezza sul lavoro per i giovani con meno di 18 anni fatte al momento dell'abbassamento dell'età minima nella legge sul lavoro da 20 a 18 anni e dell'entrata in vigore dell'OLL 5. Fra i lavori pericolosi ai sensi dell'ordinanza RS 822.115.2 vi sono quelli "che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani o ... che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali".
Pongo quindi al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Conferma l'intenzione di abbassare l'età minima dopo la quale si può essere obbligati a svolgere lavori pericolosi?
2. È cosciente del fatto che i giovani di età inferiore a 16 anni sono particolarmente esposti al rischio di incidenti sul lavoro?
3. Non ritiene che con l'abbassamento dell'età si rischi di aumentare il numero di incidenti gravi sul lavoro rilevato negli ultimi anni tra i giovani con meno di 16 anni?
4. Come si è evoluto il numero di incidenti sul lavoro tra i giovani dall'entrata in vigore dell'OLL 5 e della modifica dell'età del consenso nella legge sul lavoro?
5. Ritiene che i giovani di 15 o 14 anni che si affacciano al mondo del lavoro, che sono per natura inesperti e che non hanno ancora completato lo sviluppo fisico e psichico siano in grado di assumersi senza pericolo i rischi derivanti dai lavori pericolosi, anche se si trovano sotto la sorveglianza di un collega con esperienza o di un formatore? Se sì, sulla base di quali studi autorevoli si giustifica?
6. È cosciente della responsabilità che si assumerebbe nei confronti dei giovani coinvolti, delle loro famiglie e dei colleghi di lavoro incaricati della loro preparazione o della loro sorveglianza in caso di incidente grave o fatale?
7. Ritiene che l'esposizione di apprendisti molto giovani a lavori pericolosi permetta di aumentare l'interesse e di migliorare la reputazione dell'apprendimento in forma duale?
8. L'abbassamento previsto è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di divieto del lavoro minorile (p. es. art. 32 CDF, convenzioni 138 e 182 dell'OIL)?
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale la tutela dei giovani lavoratori è una questione d'importanza fondamentale. Un abbassamento generale del limite di età di 18 anni per i lavori pericolosi non entra in discussione. Le deroghe in relazione a tale età devono essere ammesse, come previsto finora, solo nel quadro di determinate formazioni professionali di base. Occorre tuttavia esaminare se, eccezionalmente, l'età per i lavori pericolosi nell'interesse della formazione professionale di base debba essere ridotta fissandola a meno di 16 anni.
Conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), in linea di massima i lavori pericolosi sono vietati ai giovani. A determinate condizioni sono ammesse deroghe nell'interesse della formazione professionale di base, fermo restando però che i giovani interessati abbiano compiuto 16 anni. Attualmente, tuttavia, sono sempre di più i giovani che hanno meno di 16 anni al momento in cui iniziano una formazione professionale di base; ne consegue che questi giovani devono aspettare di aver raggiunto i 16 anni per poter svolgere dei lavori pericolosi. In alcuni casi ciò può complicare o addirittura impedire l'assunzione di una formazione professionale di base.
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha segnalato questa contraddizione alla SECO ed ha richiesto un'armonizzazione della regolamentazione. La SECO ha quindi discusso, con rappresentanti degli uffici cantonali per la formazione professionale, della SUVA, dell'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e dell'Organizzazione internazionale del lavoro, possibili soluzioni al problema che si porrebbe in caso di inizio di un tirocinio prima del raggiungimento del 16esimo anno di età. Il 16 novembre 2012 è stata sottoposta ai membri della Commissione federale del lavoro una proposta di soluzione. La discussione nell'ambito della commissione ha evidenziato che le parti sociali e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione non sono concordi riguardo a un'eventuale abbassamento dell'età minima per i lavori pericolosi. La commissione ha pertanto rinviato la decisione.
Il gruppo di lavoro elaborerà quindi una nuova proposta rendendo partecipi tutte le organizzazioni coinvolte (OIL, ecc.) ed avvierà in merito un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate. Successivamente si deciderà in merito alla procedura da seguire. Il Consiglio federale prende molto seriamente i timori espressi nelle domande 1 a 8 riguardo alla sicurezza sul lavoro dei giovani lavoratori e, in caso di un'eventuale revisione dell'OLL 5, provvederà con attenzione affinché essa sia garantita.
Risposta del Consiglio federale.