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12.4061 · Interpellanza · 2012-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo cortesemente al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. I politecnici federali (PF) hanno modificato la loro politica di assunzione negli ultimi anni?

2. L'aumento dei finanziamenti alla ricerca e alla formazione grazie a fondi terzi ha comportato un aumento dei contratti a tempo determinato (CTD) nei PF?

3. In quale misura il personale tecnico e amministrativo dei PF è soggetto a CTD?

4. La durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato è rispettata sia per le categorie professionali soggette a eccezione che nelle altre?

Begründung

L'articolo 19 dell'ordinanza sul personale del settore dei PF (OPers PF) sancisce che il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata. I rapporti con durata determinata riguardano i diversi tipi di assistenti, i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca e altri membri del personale impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

Il ricorso ai CTD può essere giustificato per il personale scientifico in formazione, affinché possa proseguire la carriera altrove. Allo stesso modo, raggiungono il loro scopo se impiegati nell'ambito di progetti precisi. A tal riguardo, il ricorso crescente delle scuole universitarie a finanziamenti terzi per progetti specifici farà aumentare il numero di CTD.

Si tratta quindi di sapere se, in tale contesto, i PF hanno modificato la loro politica di assunzione e di verificare che non abbiano esteso questi rapporti di lavoro oltre i limiti massimi fissati, ad esempio stipulando CTD con membri del personale amministrativo e tecnico che svolgono compiti continuativi, oppure superando la durata massima oltre la quale i CTD vengono convertiti in CTI (di norma cinque anni, di più per le categorie di personale che beneficiano in maggior misura dei CTD).

Come specifica l'OPers PF (art. 19 cpv. 3), i rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere la LPers e in particolare le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14. In questa fase di cambiamento nella quale si trovano i PF è quindi importante verificare se la legge viene ancora rispettata.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I politecnici federali (PF) non hanno cambiato la loro politica di assunzione rispetto agli ultimi anni. I contratti di lavoro a tempo indeterminato vengono impiegati nell'intero settore dei PF a garanzia dei servizi infrastrutturali in senso ampio, vale a dire per il supporto tecnico e amministrativo, per la maggior parte degli insegnanti e anche per la gestione e l'infrastruttura delle unità di ricerca. I contratti di lavoro del personale scientifico sono invece principalmente a tempo determinato. Dottorandi, ricercatori e assistenti scientifici ai progetti di ricerca svolgono le loro funzioni mentre si trovano ancora in fase di formazione e il loro avanzamento professionale avviene solitamente presso altri istituti pubblici o nel settore privato. Inoltre, i progetti ai quali collaborano vengono finanziati principalmente con fondi terzi. In presenza di finanziamenti di questo tipo, i contratti di lavoro vengono stipulati per un periodo limitato alla durata del progetto.

2. La percentuale di lavoratori assunti a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti è aumentata per l'intero settore dei PF dal 52,7 per cento nel 2008 al 54,5 per cento nel 2001. Questo aumento testimonia che la quota di collaboratori scientifici rispetto a quella del personale tecnico e amministrativo sta crescendo in tutto il settore dei PF. In termini assoluti nello stesso periodo i collaboratori scientifici sono aumentati di 1447 unità, arrivando nel 2011 a quota 11 689. Queste cifre si riferiscono principalmente a dottorandi e ricercatori impiegati in progetti finanziati con fondi terzi.

3. I contratti a tempo determinato vengono impiegati per il personale tecnico e amministrativo qualora queste persone svolgano attività legate a progetti finanziati con fondi terzi. Per questo tipo di contratti la durata massima è di cinque anni.

4. Il Consiglio federale non ha elementi per ritenere che il consiglio dei PF non abbia rispettato l'obbligo legale di accertamento del rispetto delle disposizioni in vigore in materia di diritti del personale all'interno del settore dei PF.

Risposta del Consiglio federale.