Commercio illegale di specie animali selvatiche minacciate di estinzione, legni tropicali e altri beni ecologicamente sensibili
12.4062 · Interpellanza · 2012-12-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel settembre del 2012 l'OCSE ha pubblicato un rapporto sul commercio illegale di specie animali selvatiche minacciate di estinzione, legni tropicali e altri beni ecologicamente sensibili. Il rapporto conferma lo sviluppo di questo commercio e le sue spaventose conseguenze economiche ed ecologiche - a dispetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, stipulata a Washington nel 1973 (Convenzione di Washington CITES).
1. Quali conclusioni trae il Consiglio federale dallo studio dell'OCSE sul commercio illegale di beni ecologicamente sensibili?
2. L'Assemblea generale di Interpol e la Conferenza Rio+20 hanno classificato come "crimini gravi" i crimini contro le specie selvatiche e riconosciuto che il commercio illegale di specie minacciate di estinzione si accompagna spesso a riciclaggio di denaro sporco, corruzione e finanziamento di conflitti armati regionali. Quali misure bisogna adottare, considerato il ruolo della Svizzera come piazza finanziaria e di commercio di materie prime? Quale contributo forniscono la Segreteria di Stato dell'economia, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro alla lotta contro il commercio illegale di prodotti ecologicamente sensibili?
3. Come definisce il Consiglio federale l'obbligo di diligenza delle case di commercio e degli istituti finanziari per quanto riguarda le attività legate a beni ecologicamente sensibili e Stati notoriamente coinvolti nel commercio illegale di tali prodotti?
4. In occasione della Conferenza delle Parti della CITES CoP16, che si terrà nel mese di marzo del 2013, il Consiglio federale proporrà di menzionare i Paesi che non hanno rispettato i loro impegni, non hanno presentato i rapporti richiesti o non hanno migliorato i controlli e il perseguimento delle infrazioni? Quali sanzioni prevede?
5. Come provvede il Consiglio federale ad accrescere la trasparenza e l'attendibilità delle statistiche coordinate a livello internazionale sulle importazioni ed esportazioni delle specie e dei prodotti CITES? Migliorerà la comparabilità internazionale dei dati svizzeri e li pubblicherà?
6. In considerazione dell'esplosione del commercio illegale di singoli prodotti CITES, il Consiglio federale rafforzerà i controlli fisici negli aeroporti, ricorrerà all'impiego di cani segugi e migliorerà i controlli dei documenti?
7. La nuova strategia per la biodiversità in Svizzera prevede che, oltre all'UFV e all'UFAM, altri uffici e istituzioni partecipino all'elaborazione di un piano di azione e all'attuazione della CITES. A chi altro farà appello il Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è preoccupato delle dimensioni del commercio illegale di beni ecologicamente sensibili. Sostiene gli sforzi che si compiono a livello internazionale per combattere questo tipo di commercio, puntando soprattutto sulle convenzioni multilaterali ambientali e sui relativi strumenti nell'ambito dell'esportazione e dell'importazione, come le restrizioni commerciali o le dichiarazioni relative al tipo e alla provenienza di un prodotto.
2./3. Secondo l'articolo 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), soltanto i valori patrimoniali provenienti da un crimine possono essere oggetto di riciclaggio di denaro. L'articolo 10 CP definisce crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Nell'ambito della sua attività, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riceve quindi notifiche di sospetto soltanto per valori patrimoniali che si presumono frutto di un crimine. Le violazioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) sono sanzionate secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). Questa disposizione prevede una pena detentiva di al massimo tre anni o una pena pecuniaria in caso di violazione di detta convenzione. Non si tratta dunque di un crimine ai sensi dell'articolo 10 CP. Di conseguenza, il prodotto di questa vendita non è considerato oggetto di riciclaggio di denaro in Svizzera. Per contro, al commercio illegale possono essere connesse altre azioni, ad esempio la corruzione secondo l'articolo 322septies CP, che - queste sì - sono crimini e costituiscono quindi reati preliminari al riciclaggio di denaro.
Per altro, per quanto riguarda le materie prime e il riciclaggio di denaro si rinvia alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale in risposta agli interventi parlamentari seguenti: mozione Wyss Ursula 11.4161, interpellanza Wyss Ursula 12.3138, postulato FässlerHildegard 11.3803 e mozione Thanei 11.3118.
Quanto alla corruzione, la Svizzera ha ratificato le tre principali convenzioni internazionali di lotta contro la corruzione e il suo impegno viene regolarmente valutato nell'ambito di revisioni paritarie. Il nostro Paese sostiene inoltre le principali iniziative volontarie che richiedono obblighi di diligenza specifici delle imprese nell'ambito della corruzione.
4. Nell'ambito dei meccanismi di compliance della CITES il comitato permanente della CITES e la Conferenza degli Stati contraenti emanano regolarmente raccomandazioni di divieto temporaneo di commercializzazione parziale o totale per le parti contraenti che non forniscono i rapporti annuali obbligatori, non reagiscono alle richieste di documentazione scientifica che giustifichi le quote commerciali o commettono altre gravi infrazioni alle disposizioni della CITES. La Svizzera sostiene senza riserve queste raccomandazioni. In applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453), nell'allegato 2 dell'ordinanza del 16 maggio 2007 sui controlli CITES (RS 453.1) sono elencati gli Stati contraenti a cui è imposto un divieto di commercializzazione.
5. La Svizzera trasmette ogni anno i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dei prodotti CITES al segretariato CITES, come prescritto dalla convenzione. Questi dati possono essere consultati sul sito Internet del segretariato CITES (http://www.unep-wcmc-apps.org/citestrade/trade.cfm), che assicura così la comparabilità internazionale dei dati. Nel rapporto dell'OCSE si raccomanda, tra le altre cose, di promuovere le procedure di autorizzazione elettroniche, che potrebbero consentire una disponibilità e pubblicazione più rapida dei dati. La Svizzera dirige un gruppo di lavoro istituito dal comitato permanente della CITES per la promozione di procedure di autorizzazione elettroniche. In questo contesto ha svolto diversi progetti pilota e presumibilmente alla fine del 2014, nell'ambito di un altro progetto pilota con la Francia, passerà completamente al commercio elettronico di esemplari CITES.
6. Già secondo l'articolo 29 capoverso 1 OCS tutti gli esemplari soggetti alla CITES devono essere sottoposti a un controllo documentale. Oltre a questo controllo, secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sui controlli CITES, di norma se ne effettua anche uno fisico per tutti gli animali e i prodotti animali. Anche nell'ambito dei controlli dei viaggiatori negli aeroporti, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) collabora intensamente con le autorità doganali, con le quali esegue regolarmente controlli mirati in comune. Inoltre, l'UFV partecipa all'elaborazione di profili di rischio da parte della dogana nell'ambito dei controlli del commercio di animali e piante selvatici. Attualmente è in fase di valutazione un progetto che prevede l'impiego di cani segugi presso la dogana/il corpo delle guardie di confine degli aeroporti svizzeri.
7. Il piano di azione per la strategia per la biodiversità in Svizzera è in fase di elaborazione. Dei 26 ambiti di azione l'Ambito cooperazione internazionale si dedica al coordinamento della Convenzione sulla biodiversità (ad es. CITES). L'elaborazione delle misure del piano d'azione avviene in un processo partecipativo aperto a tutti gli attori. Non è pertanto ancora noto quali istituzioni siano interessate a questo campo d'azione.
Risposta del Consiglio federale.