12.4068 · Mozione · 2012-12-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a modificare il Codice di procedura penale svizzero (CPP) affinché vengano imposti:
1. L'obbligo di testimoniare anche in quei casi in cui i testimoni sono parenti dell'imputato indagato per presunti abusi su bambini terzi. Occorre perciò togliere dal CPP la facoltà di non deporre che impedisce al parente dell'imputato di testimoniare per questi casi;
2. L'obbligo di informazione/segnalazione/denuncia per i reati di pedofilia o violenza sui bambini sia esteso a tutti e non soltanto ai membri di certe autorità definite da ciascun cantone;
3. Infine, devono esplicitamente essere previste sanzioni nel caso in cui l'obbligo di informazione/segnalazione/denuncia non sia ossequiato.
Begründung
1. L'articolo 168 CPP prevede già oggi l'obbligo di testimoniare per quasi tutti, ad esclusione dei casi in cui il testimone è parente dell'imputato, ma non della vittima. In altre parole non è dato l'obbligo di testimoniare quando il testimone non ha un legame di parentela con la vittima.
Proprio perché nei casi di pedofilia si può per definizione escludere che sia la vittima stessa a denunciare nell'immediato i fatti, si ritiene importante che l'obbligo di testimoniare non sia limitato, bensì esteso a tutti coloro che sono verosimilmente a conoscenza dei fatti.
2. L'obbligo di denuncia/segnalazione/informazione esiste solo per i membri di certe autorità (p. es. i medici), e viene regolato in modo diverso dai cantoni. Si chiede che questo obbligo venga esteso a tutti e non limitato cantonalmente ad alcune categorie.
3. Si ritiene altresì che le conseguenze di una mancata segnalazione di certi fatti debba essere accompagnata da un'adeguata sanzione (definire quale) in caso di violazione proprio per non vanificare completamente lo scopo della nuova norma.
Gli atti di pedofilia sono infamanti e ledono per sempre l'integrità psichica e fisica dei bambini.
Anche se circoscritte alla realtà dell'infanzia, queste modifiche del CCP possono comportare aspetti pratici e delicati non di poco conto, che devono essere contemplati, regolati, precisati nelle disposizioni penali di competenza della Confederazione, allo scopo di impedire facili delazioni o improvvide conseguenze su persone innocenti, e consentire un'applicazione congruente, estesa a tutta la Svizzera e non solo in taluni cantoni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La facoltà di non deporre per legami famigliari intende evitare alle persone in stretti legami con l'imputato di ritrovarsi costrette a deporre il falso e quindi a rischiare un procedimento penale per falsa testimonianza (art. 307 del Codice penale svizzero, CP; RS 311.0) o a testimoniare contro il proprio famigliare. Il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) contiene un elenco esaustivo delle persone che hanno facoltà di non deporre in quanto vicine all'imputato (art. 168 cpv. 1-3 CPP). Il Consiglio federale considera tale normativa sensata e adeguata.
2./3. Il Consiglio federale non ritiene opportuno un obbligo generale di denuncia. In caso di estensione dell'obbligo di denuncia, le vittime non potrebbero più confidarsi con qualcuno senza che venga sporta denuncia e avviato un procedimento penale. Ciò costituirebbe una forte ingerenza nella decisione della vittima se e quando sporgere denuncia. All'occorrenza è invece necessario elaborare l'accaduto e ricorrere alla consulenza di uno specialista. In linea di massima, le medesime considerazioni valgono anche in caso di abuso di minori. Nel caso di minori vittime di reati sessuali è importante coinvolgere nel processo decisionale anche i responsabili dell'educazione o l'autorità di protezione dei minori. Inoltre, un obbligo generale di denuncia, vigente per tutte le persone, mal si concilia con uno Stato liberale di diritto. Peraltro, i membri delle autorità e i funzionari soggetti a un obbligo di denuncia possono, nel caso violassero tale obbligo, già oggi essere perseguiti per favoreggiamento (art. 305 CP). Va infine fatto notare che il Consiglio federale adotterà presto il rapporto in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878, "Più denunce, maggior effetto deterrente". Tale rapporto tratta i motivi per i quali parte delle vittime non sporge denuncia e prevede misure tese a modificare positivamente, perlomeno in modo indiretto, la quota delle denunce.
Dall'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, il 1° gennaio 2013, gli obblighi di segnalazione/informazione citati nella mozione sono disciplinati sul piano federale. Nel Codice civile svizzero (CC; RS 210) è stata infatti introdotta una disposizione minima secondo la quale, fatte salve le disposizioni sul segreto professionale, ogni persona può avvisare l'autorità di protezione dei minori quando una persona pare bisognosa d'aiuto. Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisare la competente autorità. Il concetto di "attività ufficiale" va interpretato in senso lato conformemente al messaggio (FF 2006 6463). I cantoni possono tuttavia prevedere ulteriori obblighi di avviso (art. 443 in combinato disposto con l'art. 314 cpv. 1 CC). Attualmente si sta lavorando a una nuova modifica dell'articolo 443 CC tesa a conseguire un'ulteriore uniformazione. Con la trasmissione della mozione 08.3790 Aubert, "Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali", il Consiglio federale è stato incaricato di preparare una disposizione legale che introduca in tutti i cantoni un obbligo di segnalazione generalizzato per le autorità di protezione dei minori, con alcune eccezioni definite chiaramente. Il Consiglio federale ritiene che una tale estensione dell'obbligo di avviso sia più sensata rispetto un obbligo generale di denuncia. In tale contesto sarà esaminata anche la necessità di rendere punibile la violazione dell'obbligo ampliato di avviso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.