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12.4072 · Mozione · 2012-12-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope che permetta di punire con una pena detentiva non inferiore a tre mesi chi spaccia stupefacenti, indipendentemente dal luogo di vendita.

Begründung

Il traffico di stupefacenti incancrenisce il nostro Paese. Recentemente la stampa ha parlato della Svizzera come del "paradiso della polvere bianca" con il più elevato consumo di cocaina in Europa. Il traffico di droga è un delitto grave e non deve restare impunito. Per questo è necessario prevedere sanzioni sistematiche, dissuasive ed efficaci. La legislazione vigente è adeguata per lottare contro i grandi trafficanti di droga, ma non contro gli spacciatori di strada. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, perché un caso di spaccio sia considerato grave ci vogliono 18 grammi di cocaina, ossia l'equivalente di 80 palline di cocaina tagliata e pronta per essere venduta. I piccoli trafficanti lo sanno e non hanno mai con sé più di 2-3 palline alla volta. Dopo al massimo 48 ore devono essere rilasciati e non vengono più perseguiti. Le sanzioni non dissuasive e spesso tardive, la sospensione condizionale accordata quasi automaticamente la prima volta e la detenzione preventiva troppo complicata costituiscono degli ostacoli per una lotta efficace contro gli spacciatori di strada. Alla giustizia devono essere dati gli strumenti adeguati per lottare efficacemente contro i trafficanti, indipendentemente dalla quantità di droga venduta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che la modifica della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), entrata in vigore il 1° luglio 2011, permetta già ai tribunali di lottare in modo efficace contro i piccoli trafficanti di cocaina. Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LStup, chiunque spaccia piccole quantità di droga è infatti punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Per le infrazioni qualificate di cui all'articolo 19 capoverso 2 LStup è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno. Un'infrazione è considerata grave a partire da 18 grammi di cocaina pura. Questo limite non è previsto dalla legge, ma è stato stabilito dal Tribunale federale. Tuttavia anche ai piccoli spacciatori di cocaina può essere inflitta una pena più severa, per esempio se hanno venduto ripetutamente piccole quantità che, sommate, possono mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. DTF 114 IV 164 consid. 2b). Dall'analisi della statistica criminale di polizia emerge inoltre che il 46-49 per cento dei reati legati alla cocaina commessi fra il 2009 e il 2011 costituivano un'infrazione qualificata. Questi dati contraddicono l'affermazione dell'autore della mozione secondo cui una quantità di 18 grammi di cocaina pura è un limite troppo elevato.

L'introduzione nella legge di una pena minima per lo spaccio di piccole quantità di cocaina, richiesta dall'autore della mozione, contravverrebbe al principio sancito all'articolo 47 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore (cfr. in merito pag. 6 del rapporto esplicativo della legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio). Introdurre una pena minima soltanto per la vendita di droghe illegali sarebbe pertanto inappropriato dato che altre infrazioni presentano lo stesso livello di illiceità (p. es. l'acquisto o il possesso). La pena minima non si applicherebbe soltanto alla cocaina, ma anche ad altri stupefacenti (p. es. la marijuana), per i quali una pena minima indipendente dalla colpa non sarebbe adeguata. Inoltre una pena detentiva minima di tre mesi sarebbe in contraddizione con il vigente ordinamento sanzionatorio del CP (cfr. art. 34 e 40 CP).

Infine, i tribunali non sono obbligati, contrariamente a quanto affermato dall'autore della mozione, a rimettere in libertà gli spacciatori di cocaina entro 48 ore dall'arresto. La decisione di rilasciare una persona imputata dopo 48 ore è presa indipendentemente da un'eventuale pena minima stabilita per legge. Determinanti sono i presupposti per la carcerazione preventiva di cui all'articolo 221 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0): se questi sono adempiuti, un piccolo spacciatore di cocaina può essere trattenuto in carcere (per es. in caso di rischio di collusione o pericolo di fuga). Il Consiglio federale ritiene pertanto inopportuno rivedere nuovamente la LStup.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.