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12.4076 · Postulato · 2012-12-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto sulla pertinenza e la possibilità di istituire un tribunale per i delitti in flagrante o per la piccola criminalità oppure, se tali tribunali non fossero adatti al sistema di procedura penale svizzera, di valutare l'introduzione di una procedura accelerata che permetta di giudicare più celermente i piccoli criminali e di dissuaderli dalle recidive.

Begründung

Attualmente la procedura applicata ai dossier riguardanti la piccola criminalità non è diversa da quella ordinaria né tanto meno più veloce, di conseguenza la pena è pronunciata in media vari mesi dopo la commissione del reato e talvolta in contumacia, in quanto il criminale ha fatto nel frattempo perdere le proprie tracce. Il termine che intercorre tra il reato e la sanzione genera una serie di incomprensioni sotto tutti i punti di vista:

1. Anzitutto il piccolo criminale sviluppa un sentimento d'impunità, senza contare il rischio di recidiva.

2. Da parte della polizia: un sentimento di amarezza e frustrazione, in particolare se il piccolo criminale è arrestato una seconda volta quando non è stato ancora sanzionato per il primo reato o se l'imputato è condannato in contumacia.

3. Da parte della popolazione, che pensa a torto che i reati di poco conto non vengano sanzionati, mentre lo sono semplicemente in modo tardivo.

4. Presso il Ministero pubblico e i giudici già responsabili di dossier più importanti e di criminali più pericolosi.

Questa situazione è nota e va risolta. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di valutare la soluzione che meglio si adatta al nuovo Codice di procedura penale svizzero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha già preso posizione a più riprese in merito al tema della procedura accelerata, in particolare in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (cfr. mozione Stamm 09.3311, "Processo rapido in caso di autori rei confessi e colti in flagrante"; mozione Roux/Buttet 11.3645, "Procedura di comparizione immediata per tifosi violenti e i delinquenti"; mozione della Commissione della politica di sicurezza CN 12.3018, "Lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive").

Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) prevede vari istituti e disciplinamenti che consentono di giudicare più celermente i reati, tra cui in particolare la procedura del decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP). Tale procedura semplice e rapida permette di far fronte al gran numero di reati poco gravi e spesso poco contestati (p. es. della piccola criminalità). La procedura compete al pubblico Ministero, che evade con un decreto d'accusa oltre il 90 per cento di tutte le inchieste penali che non sono archiviate. A tal fine può infliggere, oltre a multe e pene pecuniarie massime di 180 aliquote giornaliere (lavoro di pubblica utilità incluso), anche pene detentive massime di sei mesi (cfr. art. 352 cpv. 1 lett. a-d CPP). Inoltre, anche la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) serve ad accelerare il procedimento.

Tuttavia, la durata di un procedimento non dipende soltanto dal quadro normativo, bensì anche in ampia misura dalle risorse a disposizione delle autorità inquirenti (p. es. il numero di pubblici Ministeri). Vari cantoni hanno adottato con successo le pertinenti misure.

Alla Confederazione sono invece posti limiti per quanto riguarda l'emanazione di disposizioni sull'organizzazione delle autorità penali.

L'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce infatti ai cantoni l'organizzazione dei tribunali, salvo diversa disposizione della legge. In occasione dell'emanazione del CPP il legislatore ha pertanto accordato ai cantoni la massima autonomia organizzativa. Il CPP interviene soltanto nella misura necessaria a garantire un diritto procedurale unitario. Ai cantoni è quindi lasciata la possibilità di strutturare le loro autorità penali conformemente alle loro risorse. Obbligando i cantoni a impiegare le loro risorse in una determinata maniera, la Confederazione non rispetterebbe l'autonomia organizzativa consapevolmente concessa.

In base alle considerazioni di cui sopra, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nella direzione richiesta dagli autori del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.