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Definizione di carcerazione preventiva. Abbandono dell'esigenza della recidiva effettivamente realizzata

12.4077 · Mozione · 2012-12-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP affinché la carcerazione preventiva o di sicurezza possa essere ordinata quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti. L'esigenza della recidiva effettivamente realizzata va abbandonata.

Begründung

Secondo l'articolo 221 capoverso 1 lettera c del Codice di procedura penale, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

Numerosi imputati sospettati di aver commesso un crimine o un delitto sono sì arrestati dalla polizia ma poi sono rimessi immediatamente in libertà pur esistendo un grave rischio per la sicurezza altrui. Perché? Perché ci deve essere un elemento supplementare: l'imputato deve aver già commesso un reato analogo prima del crimine o delitto di cui è sospettato. Non basta dunque che esista un rischio di recidiva, ma la recidiva deve già aver avuto luogo.

Questa esigenza, che non esisteva in alcuni codici di procedura penale cantonali, come quello vodese, mette in pericolo la sicurezza altrui e complica il lavoro del Ministero pubblico.

La carcerazione preventiva o di sicurezza deve poter essere pronunciata ogni qualvolta vi sia il forte rischio che la sicurezza altrui sia seriamente compromessa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2011 il Tribunale federale, fondandosi su un'interpretazione dell'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP, è giunto alla conclusione che una carcerazione preventiva (o di sicurezza) per rischio di recidiva può essere ordinata nei confronti di un imputato anche in assenza di precedenti reati analoghi, purché sussistano crimini o delitti e un rischio serio e concreto per potenziali vittime. Secondo i giudici di Mon-Repos, qualsiasi altra soluzione metterebbe irresponsabilmente in pericolo altre potenziali vittime (DTF 137 IV 13). Da allora il Tribunale federale ha confermato tale interpretazione in varie sentenze e la giurisprudenza in materia può pertanto considerarsi consolidata.

Di conseguenza, il tenore dell'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP non corrisponde più alla prassi e va pertanto adeguato come chiesto nella mozione. Considerata la giurisprudenza, il Consiglio federale non reputa tuttavia che una tale modifica mirata del CPP sia urgente. Il tenore dell'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP andrà piuttosto adeguato a tempo debito nel quadro di una revisione esaustiva.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.