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12.4093 · Interpellanza · 2012-12-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente in Svizzera l'accesso alla professione di tassista non è regolamentato in modo uniforme. In linea di massima, infatti, chiunque dispone di un veicolo privato dotato di un equipaggiamento tecnico minimo (insegna luminosa "taxi", tassametro e tachigrafo) può offrire un servizio di taxi. Questa situazione ha indotto uno sviluppo selvaggio del settore, associato a un calo della qualità dei servizi, a comportamenti che nuocciono all'immagine della professione, a distorsioni della concorrenza e in taluni casi a pratiche fraudolente da parte di tassisti pirata a scapito dei tassisti ufficiali. Il problema è ulteriormente aggravato dalle diverse regolamentazioni nelle città e nei comuni, che spesso producono un effetto contrario a quello ricercato. Inoltre, le imprese di taxi straniere non sono sottoposte a queste regolamentazioni e possono offrire i loro servizi a partire dalla Svizzera o a destinazione della Svizzera praticamente senza vincoli (in particolare senza dover disporre di tachigrafo). Ciò acuisce ulteriormente la disparità delle condizioni di concorrenza e la guerra dei prezzi.

Per questi motivi chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole di questa problematica e della necessità di adottare correttivi?

2. Prende in considerazione la possibilità di introdurre per le imprese di taxi un'autorizzazione obbligatoria di accesso alla professione analoga alla licenza prevista dalla legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)?

3. Cosa pensa il Consiglio federale dell'idea di sottoporre il settore dei taxi all'obbligo di concessione o di autorizzazione conformemente alla legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)?

4. Come giudica la Confederazione la ripartizione attuale, eterogenea e opaca, delle competenze tra cantoni e comuni in materia di disciplinamento del settore dei taxi?

5. Condivide l'opinione secondo cui l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222) non avrà più ragione d'essere e potrà essere abrogata qualora venga introdotto l'obbligo di licenza o il settore dei taxi venga sottoposto alla LTV?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica legata alla categoria dei tassisti e illustrata dall'autrice dell'interpellanza. Nel maggio 2009, nel suo parere in risposta alla mozione Zuppiger 09.3206, "Abrogazione dell'OLR 2. Autorizzazione per le imprese di taxi", il Consiglio federale ha dichiarato che l'eventuale introduzione di un'abilitazione federale alla professione di tassista produrrebbe soltanto un cambiamento del sistema senza risolvere i problemi in questione né produrre alcun vantaggio. L'emanazione di prescrizioni relative all'esercizio della professione di tassista è di competenza dei cantoni, quindi dei comuni (cfr. decisione del Tribunale federale BGE 99 IA 389, Erw. 2, in tedesco). Ciò ha il vantaggio di permettere ai comuni di regolamentare l'abilitazione professionale e l'esercizio della professione di tassista a seconda delle esigenze locali, alquanto differenziate (si pensi ad esempio alle differenze tra città e campagna). Il Consiglio federale non ritiene quindi vi sia motivo d'intervenire. Di conseguenza spetta in primo luogo ai cantoni individuare eventuali irregolarità e adottare le misure del caso per porvi rimedio. Il servizio taxi tra comuni è disciplinato dalla legge sul mercato interno (LMI; RS 943.02) e il 27 febbraio 2012 la Commissione della concorrenza ha emanato alcune raccomandazioni per l'applicazione di tale legge alla professione di tassista (Diritto e politica della concorrenza, DPC 2012/2, pag. 438 segg.).

2. Il Consiglio federale è dell'avviso che un'eventuale abilitazione federale alla professione di tassista non permetterebbe di tener nel debito conto le forti differenze tra le esigenze locali, oltre a non risolvere i problemi denunciati. Per tali ragioni nel maggio 2009 ha chiesto il respingimento della mozione Zuppiger, proposta accolta dal Consiglio nazionale.

3. Per poter includere la categoria dei tassisti nel campo di applicazione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) e quindi dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) sarebbe prima necessaria una loro modifica. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a OTV in combinato disposto con l'articolo 5 LTV le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori, ossia non sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione.

4. Rientra nella competenza dei cantoni e dei comuni l'emanazione di prescrizioni commisurate alle diverse esigenze regionali e locali. Gli interessi della categoria dei tassisti sono rappresentati in particolare anche dal gruppo 'Taxisuisse' dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG).

5. Un eventuale obbligo di licenza per i tassisti corrisponderebbe all'autorizzazione richiesta già oggi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada; non influirebbe però in alcuna misura sulla validità di altre prescrizioni in vigore in materia di traffico stradale, tra cui quelle sui tempi di lavoro e di riposo citate dall'autore dell'interpellanza. Esse manterrebbero il proprio effetto a prescindere dall'obbligo o no di licenza. La ORL 2, pertanto, manterrebbe inalterato il proprio scopo anche qualora venisse introdotto l'obbligo di licenza per i tassisti.

Risposta del Consiglio federale.