12.4094 · Interpellanza · 2012-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il turismo degli acquisti nei Paesi limitrofi ha registrato un forte aumento. Secondo le più recenti cifre, i consumatori spendono annualmente 8 miliardi di franchi all'estero. Poiché, contrariamente alla Francia, all'Italia e all'Austria, la Germania non applica una soglia minima per la restituzione dell'IVA, su ogni acquisto può essere chiesto il rimborso di quella riscossa dalla Germania. Per contro, alle nostre frontiere, l'IVA svizzera va pagata soltanto se il valore della merce supera 300 franchi. Questo fa sì che sugli acquisti fino a tale importo effettuati in Germania non si paghi alcuna IVA, né là, né nel nostro Paese, con conseguente distorsione della concorrenza a scapito delle PMI svizzere. La restituzione dell'IVA riscossa all'estero dovrebbe perciò essere possibile solamente se, in compenso, si paga l'IVA svizzera, che è d'altronde la prassi adottata nell'Unione europea. Le richieste di rimborso per importi esigui, così come vengono effettuate alla frontiera con la Germania, causano soltanto più burocrazia e un aumento del traffico e dell'inquinamento.
Per evitare che si eluda questa imposta, si dovrebbe poter rimborsare l'IVA tedesca del 7 o del 19 per cento soltanto se viene pagata quella svizzera del 2,5 o dell'8 per cento. Per non violare il diritto dell'UE, bisognerebbe ridurre all'equivalente di 175 euro il limite di franchigia (secondo il valore) dell'IVA vigente in Svizzera. Altrettanto importante sarebbe l'introduzione, da parte tedesca, di una soglia di rimborso di pari entità. Grazie a questa nuova normativa riguardante il rimborso dell'IVA, vi sarebbero minori costi amministrativi per le richieste di rimborso per importi esigui da parte tedesca e si ridurrebbe la distorsione della concorrenza nei confronti delle aziende svizzere.
1. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione per il forte aumento del turismo degli acquisti e qual è il suo giudizio sulla prassi di eludere, legalmente, l'IVA?
2. Come si pone rispetto alla soluzione proposta nella presente interpellanza? Un simile accordo è possibile senza pregiudicare il diritto estero oppure ne occorre uno specifico con il Paese in questione?
3. Se tale accordo fosse necessario, quante ritiene siano le possibilità di concluderlo?
4. Sono ipotizzabili altri provvedimenti legislativi atti a impedire che l'IVA venga completamente elusa, senza che il diritto estero ne sia interessato?
5. Con la normativa in materia di IVA che causa distorsioni della concorrenza, la Germania contravviene al diritto internazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sì, il Consiglio federale condivide le preoccupazioni legate alla forte crescita del turismo degli acquisti e alle sue ripercussioni sull'economia svizzera. D'altra parte, il governo attribuisce la causa di questo fenomeno prevalentemente al forte apprezzamento del franco, nonché alla Svizzera quale isola dei prezzi elevati e non alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto vigente in Germania e in Svizzera.
2./3./4. Da un punto di vista teorico, una doppia esenzione fiscale degli acquisti effettuati all'estero potrebbe essere effettivamente evitata, se la restituzione dell'IVA estera fosse vincolata al pagamento dell'IVA nazionale. Tuttavia, in linea di principio tali misure bilaterali presuppongono un accordo con la Germania. Nella fattispecie ci si può chiedere se il diritto europeo attribuisca alla Germania la competenza di concludere un tale accordo.
In qualità di Stato membro dell'UE, la Germania può sancire autonomamente la sua legge sull'IVA solo all'interno dei suoi confini. Gli articoli determinanti 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto prescrivono tassativamente l'esenzione dall'imposta in caso di forniture di beni dall'UE verso l'estero per un valore totale superiore a 175 euro, indipendentemente dall'imposizione nel Paese di destinazione. Se la fornitura di oggetti per un valore complessivo inferiore a 175 euro dovesse essere legata all'imposizione in Svizzera, si dovrebbero regolamentare questioni complesse come ad esempio il trattamento dei beni che non sono stati acquistati in Germania. L'applicazione di tali regolamentazioni comporterebbe costi amministrativi sproporzionati rispetto al gettito fiscale e ai vantaggi per l'economia svizzera che ne deriverebbero.
Da ciò risulta che sono possibili solo provvedimenti autonomi. In tal modo si potrebbe valutare di abbassare il limite della franchigia di 300 franchi attualmente in vigore. Quest'ultimo potrebbe essere diminuito a franchi 0. Un abbassamento del limite della franchigia comporterebbe un aumento degli sdoganamenti come del resto anche del contrabbando nel traffico turistico. Inoltre sarebbe necessario ampliare l'azienda di servizi dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Ciò comporterebbe l'applicazione di ulteriori provvedimenti nell'attività di controllo e infine anche un enorme dispendio di personale dell'AFD. Inoltre bisognerebbe tenere in considerazione l'acuirsi della problematica delle code ai valichi di confine. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene una tale soluzione inappropriata. Sotto il profilo politico, il governo sarebbe anche esposto all'accusa di emarginare la "Svizzera quale isola dei prezzi elevati" e in questo modo di svantaggiare i consumatori nazionali.
Conformemente alla direttiva dell'UE, la Germania potrebbe introdurre un importo minimo fino a 175 euro per la restituzione dell'IVA al fine di alleggerire l'onere amministrativo degli uffici ai valichi di confine che sono tenuti a validare l'esportazione nonché dei negozi che sono tenuti a rimborsare l'IVA. Una tale decisione spetta comunque unicamente alla Germania in quanto Stato sovrano.
5. No, la regolamentazione IVA della Germania non infrange il diritto internazionale. Essa è conforme all'esenzione dell'IVA prevista dal principio del Paese di destinazione per le prestazioni che vengono consumate all'estero. Il principio del Paese di destinazione è il fulcro delle linee direttive dell'OCSE in materia di imposta sul valore aggiunto.
Risposta del Consiglio federale.